Sentenza del 22/05/2020 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
L'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con iltitolo di avvocato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice/autorità ha ritenuto che non risultava comprovata la regolare iscrizione all'Ordine né l'intesa con un avvocato italiano; ne consegue il diniego dell'esercizio professionale in quelle condizioni e la non esclusione di profili di illecito penale, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura. Il testo integrale non è presente per ulteriori dettagli procedurali o sanzionatori
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
la controversia riguarda l'esercizio della professione forense da parte di un avvocato stabilito all'estero; ai fini dell'esercizio in Italia è necessario documentare l'iscrizione regolare presso un Ordine forense e l'intesa (accordo / collaborazione) con un avvocato italiano. Nel caso di specie tali documenti e l'intesa non risultavano prodotti, configurando a giudizio dell'autorità una possibile violazione (esercizio abusivo della professione) e motivando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica
Norme richiamate
iscrizione all'Ordine forense (requisito per l'esercizio della professione)
la norma (o il principio) richiede la prova della regolare iscrizione all'Ordine per esercitare la professione in Italia; l'assenza di tale prova impedisce l'esercizio e può integrare esercizio abusivo
obbligo di intesa con avvocato italiano per l'avvocato stabilito
si interpreta che l'avvocato stabilito debba agire d'intesa con un professionista abilitato in Italia; la mancata intesa documentata è rilevante e può ostare all'esercizio
possibile rilievo penale (esercizio abusivo della professione)
la condotta può integrare reati connessi all'esercizio abusivo della professione o altre fattispecie penali analoghe, giustificando la trasmissione degli atti alla Procura
Massime di principio
- Per un avvocato straniero che intenda esercitare in Italia è indispensabile poter documentare l'iscrizione regolare presso l'Ordine forense competente; senza documentazione l'esercizio può essere impedito
- L'"avvocato stabilito" che opera in Italia deve, laddove previsto, avere un'intesa formale con un avvocato italiano; l'assenza di tale intesa può costituire motivo di diniego
- La mancanza dei requisiti formali non è solo questione amministrativa: può emergere profilo di illecito penale (esercizio abusivo) e quindi le autorità possono trasmettere gli atti alla Procura
- In situazioni analoghe è consigliabile: a) ottenere e conservare prova scritta dell'iscrizione all'Ordine; b) stipulare un accordo scritto con un avvocato italiano che specifichi ruoli e poteri; c) notificare o registrare l'intesa presso l'Ordine/autorità competente prima di esercitare
- Se si contesta un diniego, la difesa dovrebbe puntare a fornire immediata documentazione formale (certificati di iscrizione, procura/mandato, contratti di collaborazione) e, se del caso, chiarimenti sulle attività effettivamente svolte per distinguere servizi temporanei o limitati dall'esercizio stabile della professione
Testo integrale
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