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Sentenza

Sentenza del 22/05/2020 n. 331 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Notificazione a mezzo PEC - Atto di intimazione per debiti personali del Contribuente - Indirizzato a Ditta Individuale del Contribuente - Illegittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Notifica a mezzo PEC di un'intimazione di pagamento relativa a debiti personali della contribuente è stata inviata all'indirizzo PEC associato alla partita IVA della sua ditta individuale. La ricorrente ha contestato l'illegittimità della notifica sostenendo che i debiti sono di natura personale (relativi al codice fiscale) e non attengono all'attività d'impresa; l'indirizzo PEC utilizzato è associato all'impresa (partita IVA) e non alla persona fisica (codice fiscale). Inoltre la ricorrente ha richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui gli atti tributari accertativi/aggraziatori hanno natura di atti di precetto e quindi devono essere notificati personalmente ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e ss.

La decisione

Il giudice ha ritenuto illegittima la notifica: essendo l'indirizzo PEC associato alla partita IVA dell'impresa e i debiti riferibili alla persona fisica (codice fiscale), la notificazione a quell'indirizzo non poteva essere considerata valida. Conseguentemente l'atto di intimazione notificato con tale modalità è stato dichiarato inefficace/annullato nella parte relativa alla notifica e l'Agente della Riscossione dovrà procedere a una nuova notifica secondo le regole previste (notifica personale secondo art. 137 c.p.c. o mediante indirizzo elettronico effettivamente riferibile al codice fiscale del contribuente).

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    Gli atti qualificati come precetto e gli atti tributari assimilati richiedono notifica personale ai sensi dell'art. 137 c.p.c.; la notifica a un indirizzo non riconducibile alla persona fisica destinataria è quindi inidonea.

Massime di principio

  • La notifica di atti concernenti debiti personali deve essere eseguita a un indirizzo (fisico o elettronico) riconducibile alla persona fisica (codice fiscale) e non può essere validamente inviata esclusivamente alla PEC associata alla partita IVA dell'impresa, se i debiti non riguardano l'attività imprenditoriale.
  • Prima di notificare via PEC, l'Agente della Riscossione deve verificare l'associazione dell'indirizzo elettronico al soggetto destinatario (se è registrato in anagrafe tributaria come riferibile al codice fiscale o alla partita IVA). In mancanza di certezza, è preferibile la notifica personale o l'uso di canali che garantiscano la riconducibilità al soggetto.
  • Se una notifica tributaria via PEC risulta inviata a indirizzo riferibile soltanto all'impresa e non alla persona fisica, il destinatario può ottenere l'annullamento/inefficacia dell'atto per vizio di notifica.
  • Se lo stesso indirizzo PEC è formalmente associato sia alla partita IVA sia al codice fiscale della persona (es. registrazione multipla), la notifica può essere valida; la criticità nasce quando l'associazione è soltanto con la partita IVA.
  • In situazioni simili, il contribuente dovrebbe opporre il vizio di notifica chiedendo l'annullamento dell'atto e l'eventuale rinnovazione della notifica secondo le regole previste dal codice di procedura civile e dalla normativa sulla notificazione elettronica.

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