Cassazione Civile, Ordinanza n. 24487/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
Gli istanti hanno chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei loro confronti. Hanno dedotto che nell'intestazione dell'ordinanza erano correttamente indicati più controricorrenti, costituiti con distinti controricorsi, mentre nella motivazione era riportata erroneamente la costituzione del solo Simone Vivenzi Buffoli e nel dispositivo le spese erano state liquidate genericamente in favore della 'parte controricorrente' anziché in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. I resistenti all'istanza hanno sostenuto che la liquidazione dovesse intendersi cumulativa a favore di tutti i controricorrenti.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale, rilevando che si trattava di una svista/lapsus calami, desumibile anche dal fatto che nell'intestazione dell'ordinanza erano già correttamente indicate entrambe le parti controricorrenti. Ha quindi disposto la correzione della motivazione, per indicare correttamente che resistevano sia Simone Vivenzi Buffoli sia, con distinto controricorso, Sara Polonioli, in proprio e quale legale rappresentante della società indicata, insieme agli altri soggetti menzionati; ha inoltre corretto il dispositivo, precisando che la condanna alle spese doveva essere pronunciata in favore di ciascuna parte controricorrente e non genericamente della parte controricorrente. La precedente declaratoria di inammissibilità del ricorso non è stata modificata; è stato corretto solo il testo dell'ordinanza sotto il profilo materiale.
Massime di principio
- L'errore materiale della sentenza o dell'ordinanza è correggibile quando emerga da una svista percettiva o da un lapsus calami, risultando dal testo complessivo del provvedimento e dagli altri elementi già presenti negli atti.
- La correzione può riguardare sia la motivazione sia il dispositivo, quando l'inesattezza incida sull'indicazione delle parti o sulla statuizione sulle spese, purché non comporti una modifica sostanziale del decisum.
- Se il giudizio vede la costituzione di più parti controricorrenti con atti distinti, la statuizione sulle spese deve essere riferita a ciascuna di esse, salvo che dal provvedimento emerga chiaramente una diversa regolazione.
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