Sentenza n. 265/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza Settore “Programmazione Urbanistica” Numero 1 del 15/04/20221 avente ad oggetto: ordinanza d'immediata rimozione dei due manufatti a destinazione residenziale/deposito ed interdizione dell'utilizzo dei manufatti e del piazzale in località Boccagrande, s.n. in N.C.E.U al foglio 10 particella n. 38 sub 3,5 e 7, con il quale è stata ordinata alla Soc. Berghem – Abru S.r.l. con sede legale a Lanciano (CH) in Via Martiri 6 Ottobre n. 79/A, la immediata rimozione degli automezzi pesanti ed autocarri parcheggiati sul piazzale fogli di mappa n. 10 particella n. 38 sub. 7; la immediata rimozione delle strutture prefabbricate poste in opera sul piazzale in catasto fabbricati al foglio di mappa n. 10 particella n. 38 sub. 7 dettagliatamente descritte nelle premesse del presente atto; il non utilizzo dei manufatti in località Boccagrande in catasto fabbricati NCEU al foglio di mappa n. 10 particella n. 38 sub 3,5 e 7.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di rimozione di automezzi e strutture prefabbricate prive di titolo edilizio e di divieto di utilizzo di manufatti dichiarati inagibili
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza comunale che disponeva la rimozione degli automezzi pesanti parcheggiati sul piazzale, la rimozione di due strutture prefabbricate installate senza titolo edilizio e il divieto di utilizzo dei manufatti ubicati nei subalterni 3, 5 e 7, ritenuti privi di agibilità. Con il primo motivo ha dedotto il difetto assoluto di competenza e la violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, sostenendo che l'atto avesse natura contingibile e urgente e dovesse pertanto essere adottato dal Sindaco. Con il secondo motivo ha lamentato difetto di proporzionalità ed erronea estensione dell'inagibilità all'intero compendio, affermando che la dichiarazione avrebbe dovuto riguardare soltanto un corpo di fabbrica privo di infissi, mentre le ulteriori porzioni sarebbero state agibili e regolarmente locate. Ha inoltre contestato la richiesta comunale di presentazione di una nuova SCAGI e il pregiudizio economico derivante dal divieto di utilizzo. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di istruttoria, sostenendo che il Comune non avesse svolto sopralluoghi tecnici né acquisito relazioni dell'ASL o della polizia municipale e si fosse basato esclusivamente sui verbali dei Carabinieri forestali.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'ordinanza non presentava gli elementi propri di un'ordinanza contingibile e urgente: non richiamava emergenze straordinarie o imprevedibili, pericoli sopravvenuti ed eccezionali per l'incolumità pubblica, ma disponeva la rimozione di opere prive di titolo, il divieto di utilizzo di immobili privi di agibilità e la cessazione di usi non assentiti del piazzale. L'atto è stato quindi qualificato come ordinario esercizio dei poteri di vigilanza e repressione edilizia ex artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, spettanti al dirigente o al responsabile dell'ufficio comunale, con conseguente esclusione della violazione degli artt. 50 e 54 TUEL. Il secondo motivo è stato respinto perché l'intero compendio, comprendente i subalterni 3, 5 e 7, era stato dichiarato inagibile nel 2015 su istanza della stessa società e a seguito di sopralluogo comunale. La successiva richiesta di limitare l'inagibilità a una sola porzione non si era perfezionata, poiché la società non aveva presentato la nuova SCAGI con il frazionamento e la documentazione richiesta dal Comune. Il certificato di agibilità del 2011 non dimostrava l'agibilità integrale del compendio, riferendosi soltanto a specifici locali del piano terra. Il divieto di utilizzo dei locali è stato quindi ritenuto fondato sulla situazione documentale esistente e sull'accertata locazione di immobili privi di agibilità. Il terzo motivo è stato respinto poiché l'istruttoria risultava adeguata, essendo fondata sui verbali dei Carabinieri forestali, ritenuti sufficienti in ragione della loro efficacia fidefaciente, nonché sulla precedente certificazione comunale di inagibilità del 2015. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
La disposizione fonda i poteri ordinari comunali di vigilanza e repressione in materia edilizia, esercitati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale base normativa dei poteri ordinari di repressione degli abusi edilizi, nell'ambito dei quali rientra l'ordinanza impugnata.
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
Non risultano applicabili perché l'ordinanza non ha natura contingibile e urgente e non presuppone una situazione emergenziale o un pericolo eccezionale per l'incolumità pubblica.
Massime di principio
- Un'ordinanza comunale che dispone la rimozione di opere prive di titolo edilizio, vieta l'utilizzo di immobili privi di agibilità e impone la cessazione di usi non assentiti del suolo costituisce esercizio ordinario dei poteri di vigilanza e repressione edilizia, se il suo contenuto non richiama emergenze straordinarie o imprevedibili né pericoli sopravvenuti ed eccezionali per l'incolumità pubblica.
- La competenza dirigenziale prevista per l'esercizio ordinario dei poteri di vigilanza e repressione edilizia non viene meno per il solo fatto che il provvedimento imponga misure incisive, quando l'atto non ha natura contingibile e urgente.
- La dichiarazione di inagibilità riferita a più subalterni mantiene efficacia per l'intero compendio fino a quando non sia validamente modificata attraverso la documentazione tecnica e amministrativa richiesta dall'amministrazione competente, inclusa la presentazione di una nuova SCAGI ove necessaria.
- Il divieto di utilizzo di immobili privi di agibilità è legittimo quando risulta da precedenti atti amministrativi efficaci e da accertamenti successivi che i locali siano stati utilizzati o locati per attività incompatibili con la loro condizione di inagibilità.
- Nell'esercizio della vigilanza edilizia, i verbali dei Carabinieri forestali possono costituire base istruttoria sufficiente, in ragione della loro efficacia fidefaciente, se corroborati dalla documentazione amministrativa e dai precedenti accertamenti relativi allo stato dell'immobile.
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