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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19904/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2006, con recupero a tassazione di maggior reddito d'impresa ai fini IRES, IRAP e IVA sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La CTR del Lazio aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio: aveva ritenuto legittima la motivazione per relationem dell'atto impositivo, aveva riconosciuto l'inerenza di alcune spese minori per acquisto di stampante e vasi, aveva confermato l'accertamento analitico-induttivo fondato sull'antieconomicità dell'attività, ma aveva ridotto i ricavi presunti del 2% per scarti di lavorazione e merce invenduta. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e nullità della sentenza, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente la motivazione per relationem pur in assenza di produzione in giudizio del p.v.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla carenza di motivazione della proposta di definizione in sede di accertamento con adesione; 3) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni, oltre a nullità della sentenza per motivazione apparente, contestando la qualificazione di antieconomicità; 4) violazione della disciplina dell'inerenza dei costi, contestando l'indeducibilità di canoni di leasing e costi di manutenzione di un'autovettura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione per relationem dell'avviso è valida quando il p.v.c. sia stato previamente conosciuto dal contribuente, senza che sia necessaria la produzione in giudizio del documento da parte dell'Ufficio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché la questione relativa alla proposta di definizione in adesione non risultava specificamente riproposta in appello ed era comunque difettosa di autosufficienza. Ha respinto il terzo motivo, escludendo che la motivazione della CTR fosse apparente e ritenendo corretto il ricorso all'accertamento analitico-induttivo in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la deducibilità dei costi relativi a un veicolo non risultante tra i mezzi aziendali e non provato come effettivamente utilizzato nell'impresa. La società è stata condannata alle spese di lite e, per effetto del rigetto, sono risultati dovuti gli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    È richiamato come parametro dei singoli motivi di ricorso; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità in tema di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    La motivazione dell'avviso di accertamento può essere resa anche per relationem, mediante rinvio ad atti conosciuti dal contribuente.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione dell'atto impositivo; la Corte ne conferma la compatibilità con la motivazione per relationem.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca o è solo apparente la motivazione; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    L'obbligo di allegazione degli atti richiamati riguarda solo quelli non già conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando questa sia intrinsecamente inattendibile per antieconomicità.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati in relazione alle presunzioni semplici poste a base dell'accertamento induttivo; la Corte ritiene legittimo il loro uso se gli indizi sono gravi e precisi.

  • art. 109 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986)

    La deducibilità dei costi richiede l'inerenza concreta all'impresa; per le autovetture occorre prova dell'effettivo uso aziendale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È menzionato nel dispositivo ai fini dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem di un avviso di accertamento è valida se l'atto richiamato è conosciuto dal contribuente o è allegato/riprodotto in modo sufficiente a consentire l'individuazione della pretesa fiscale e la difesa in giudizio.
  • Nel processo tributario, le questioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello, anche dal contumace; in difetto, si intendono rinunciate e non possono essere fatte valere in cassazione come omissioni decisorie.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi; non ricorre tale vizio se il giudice espone, sia pure sinteticamente, il ragionamento seguito e le ragioni della decisione.
  • L'amministrazione può procedere ad accertamento analitico-induttivo anche con contabilità formalmente regolare quando questa sia intrinsecamente inattendibile per comportamento antieconomico del contribuente, desumibile anche da un singolo indice presuntivo grave e preciso.
  • Ai fini della deducibilità dei costi d'impresa, l'inerenza va verificata in concreto: non basta l'iscrizione del bene nei registri contabili, occorrendo la prova della sua effettiva destinazione all'attività imprenditoriale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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