Sentenza del 09/09/2016 n. 17834 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che, a seguito della revocazione della sentenza impugnata e della decisione favorevole al contribuente sul reddito personale, non sussistesse più un interesse concreto alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
C.L. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ritenuto legittimo l'avviso di accertamento IRPEF 2003, fondato sul maggior reddito attribuito al contribuente per la partecipazione nella E.F. s.r.l., società a ristretta base sociale, in conseguenza dell'accertamento effettuato nei confronti della società. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiché la sentenza impugnata era stata oggetto di revocazione e, in sede rescissoria, la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio relativamente al reddito personale del contribuente.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio tributario, la decisione impugnata viene revocata o sostituita da un'altra pronuncia che elimina gli effetti contestati, può venir meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse conduce normalmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza una decisione sul merito delle originarie contestazioni.
- La dichiarazione di inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse non equivale necessariamente a una soccombenza sostanziale del contribuente: in presenza di circostanze sopravvenute, il giudice può compensare integralmente le spese.
- Nel caso di accertamenti fondati sulla partecipazione in società a ristretta base sociale, l'esito dell'accertamento e dei giudizi riguardanti la società può incidere direttamente sulla pretesa fiscale personale attribuita al socio.
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