Cassazione Penale, Sentenza n. 9945/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale contestava che la Corte d'appello avesse omesso di dichiarare prescritta la fattispecie di lesioni personali aggravate (capo B), la cui prescrizione sarebbe intervenuta il 25/09/2018, prima della sentenza di appello, e chiedeva l'annullamento senza rinvio per quel reato. Alessandro Sanguigni proponeva quattro motivi: (i) prescrizione dei reati a lui addebitati (lesioni e rapina) e carenza di motivazione; (ii) errata qualificazione del fatto e mancanza del requisito del concorso di persone nella rapina (mancanza di un contributo apprezzabile alla commissione del reato); (iii) mancata considerazione della inidoneità/inequivocità degli atti ai fini del tentativo di rapina e della desistenza (art. 56 c.p.); (iv) travisamento dei fatti e motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni personali aggravate (capo B) per intervenuta prescrizione al 25/09/2018, eliminando l'aumento di pena di 1 mese di reclusione e 100,00 euro di multa; ha conseguentemente rideterminato la pena complessiva per il solo reato di tentata rapina in undici mesi di reclusione e 200,00 euro di multa. Il ricorso di Alessandro Sanguigni è stato invece dichiarato inammissibile nel resto: il motivo relativo alla prescrizione delle lesioni è stato accolto per le stesse ragioni del Procuratore, mentre gli altri motivi (errata qualificazione, inidoneità degli atti, desistenza, travisamento) sono stati giudicati manifestamente infondati perché le due sentenze di merito, lette congiuntamente, avevano adeguatamente motivato la sussistenza del tentativo di rapina aggravata e del concorso di Sanguigni, e la sua pretesa desistenza non risultava provata.
Norme richiamate
art. 582 c.p.; art. 585 c.p.; art. 576, primo comma, n.1 c.p.
Norme riferite alle lesioni personali aggravate e al 'nesso teleologico': il reato di lesioni aggravate si prescrive in 6 anni (termine base a cui applicare eventuali aumenti per interruzioni).
art. 161, secondo comma, c.p.
Prevede l'aumento di un quarto del termine di prescrizione in caso di atti interruttivi; applicato qui per calcolare il termine aumentato a 7 anni e mezzo per le lesioni aggravate quando ricorrono atti interruttivi.
art. 628, terzo comma, n.1 c.p.
Circostanza aggravante speciale (violenza o minaccia commesse da più persone riunite) che, ai fini del calcolo della prescrizione, incide sul massimo edittale e quindi sul termine di prescrizione anche se, nel bilanciamento, risulti subvalente.
art. 157, terzo comma, c.p.
Stabilisce che il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. non incide sulla determinazione della pena massima del reato; conseguentemente le circostanze aggravanti rilevano per il calcolo della prescrizione anche se nel bilanciamento risultano subvalenti.
art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.
Consente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il reato è estinto per prescrizione; applicato per annullare la parte relativa alle lesioni aggravate.
art. 606 c.p.p.
Elenca i motivi di cassazione; la Corte ha esaminato i motivi di Sanguigni alla luce delle lettere b) e e) (vizi di motivazione e violazione di legge) e ha ritenuto inammissibili le doglianze che invocavano una diversa valutazione probatoria non configurabile in sede di legittimità.
art. 56 c.p.
Regola la tenuità della condotta e la desistenza volontaria: la desistenza volontaria può integrare un'esimente ma, nel concorso in reato plurisoggettivo, il concorrente deve compiere un 'quid pluris' che annulli il proprio contributo e le conseguenze della condotta collettiva; nel caso di specie Sanguigni non ha fornito elementi idonei a provare la desistenza.
Massime di principio
- Se un reato si prescrive prima dell'emissione della sentenza di appello, la cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza relativa a quel reato (art. 620 c.p.p.).
- Per il calcolo della prescrizione va considerato il massimo edittale risultante dopo aver valutato circostanze aggravanti speciali: anche se tali circostanze sono state ritenute subvalenti nel bilanciamento, esse incidono sul termine di prescrizione (art. 157 c.p.).
- La prescrizione può aumentare di un quarto quando sono intervenuti atti interruttivi; occorre applicare tale maggiorazione per determinare la data finale della prescrizione (art. 161 c.p.).
- In caso di tentativo la durata della prescrizione si calcola tenendo conto della diminuzione della pena per il tentativo (riduzione minima di un terzo della pena edittale), con conseguente effetto sul termine prescrizionale.
- In cassazione non è possibile chiedere una diversa rivalutazione del materiale probatorio se non sono dimostrati vizi di motivazione evidenti, manifestamente illogici, contraddittori o omissioni rilevanti; non sono ammessi richiami generici alla diversa persuasività delle prove.
- La 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e di appello saldate nelle argomentazioni) può essere letta congiuntamente e ostacola la ricostruzione alternativa in cassazione, salvo che emergano macroscopici travisamenti delle risultanze processuali.
- La desistenza volontaria nel reato plurisoggettivo richiede che il concorrente non solo interrompa la propria azione, ma compia atti efficaci per annullare il proprio contributo alla condotta collettiva e le sue conseguenze; l'onere della prova grava sull'imputato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9895/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9897/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9899/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9905/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9906/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9907/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →