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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8067/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna in parziale riforma per usura aggravata adducendo tre motivi: 1) violazione di legge perché la Corte non avrebbe rilevato l'estinzione del reato per prescrizione decorso il termine di dieci anni; 2) violazione di legge perché la Corte avrebbe irrogato anche una pena pecuniaria di euro 10.000,00 non prevista nell'accordo di concordato (che riguardava solo la pena detentiva di anni 3 e mesi 10); 3) violazione di legge per il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato nell'udienza del 26/01/2022.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché, alla data della decisione di appello, i reati (commessi nel 2011) non erano prescritti tenuto conto della recidiva reiterata che incide sul calcolo dei termini prescrizionali; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che dal verbale emergesse che l'accordo comprendeva anche la pena pecuniaria di euro 10.000,00 (pena base 6.000 aumentata per recidiva e per continuazione); sul terzo motivo è stato ritenuto non solo generico ma anche superato dalla mancata eccezione della difesa nell'udienza successiva (quindi il vizio si è in pratica estinto/derubricato), richiamando i limiti di deducibilità della nullità relativa al legittimo impedimento. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza è a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma riguardante il procedimento di applicazione della pena patteggiata in appello (accordo/concordato in appello); rilevante per la possibilità di impugnazione in Cassazione e per la disciplina dell'accordo tra le parti.

  • art. 157, comma 2, cod. pen.

    Stabilisce l'effetto delle circostanze aggravanti (es. recidiva reiterata) sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato; utilizzata per confermare che la recidiva ha prorogato i termini di prescrizione.

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Consente di computare gli effetti degli atti interruttivi e delle proroghe al termine prescrizionale massimo in presenza di circostanze ad effetto speciale; richiamata insieme all'art.157 per il calcolo della prescrizione.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola i limiti di deducibilità delle nullità e, in particolare, il regime delle eccezioni relative all'assistenza dell'imputato (tra cui l'erronea esclusione del legittimo impedimento) che possono essere considerate deducibili solo entro certi limiti processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche in caso di declaratoria d'inammissibilità del ricorso in Cassazione, con possibilità di condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per disporre oneri pecuniari nei confronti del ricorrente.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma citata con riferimento alla formulazione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in Cassazione (procedura e termine per le conclusioni scritte).

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata tenendo conto delle circostanze ad effetto speciale (es. recidiva reiterata): tali circostanze possono aumentare il termine prescrizionale e prevenire l'estinzione del reato anche per fatti risalenti.
  • Se in un accordo di patteggiamento (anche in appello) è prevista una pena pecuniaria, questa può essere applicata a condizione che risulti chiaramente dal verbale/accordo tra le parti; l'assenza di una previsione verbale impeditiva rende legittima l'irrogazione della multa concordata.
  • Le eccezioni relative al legittimo impedimento devono essere tempestive e specifiche; la mancata contestazione o la richiesta contraria in udienza successiva può comportare la perdita della relativa eccezione e la non ammissibilità del motivo in sede di legittimità.
  • I ricorsi in Cassazione contro sentenze di concordato in appello sono soggetti a limiti di ammissibilità: motivi manifestamente infondati o generici vengono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle Ammende.
  • Nella valutazione della inammissibilità la Corte può esaminare singolarmente ciascun motivo e dichiarare l'intero ricorso inammissibile se i motivi prospettati risultano manifestamente infondati o non deducibili per vizi di forma o tempestività.

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