Cassazione Civile, Sentenza n. 10162/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello di Edmond Pharma contro l'avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2010 (recupero IVA non applicata su operazioni di leasing immobiliare ai sensi dell'art. 8, co.1, lett. c) del d.P.R. n. 633/1972). L'Agenzia ha fondato il ricorso sull'esistenza di un giudicato formato da altra sentenza della stessa CTR (n. 730/7/2019, relativa al 2009) che aveva qualificato il medesimo contratto di leasing come cessione dell'immobile e quindi soggetta ad IVA; tale sentenza è stata prodotta tardivamente e l'Agenzia ha chiesto la rimessione in termini per il ritardo, invocando le difficoltà derivanti dall'emergenza pandemica.
La decisione
Ricorso rigettato per inammissibilità. La Corte ha ritenuto che il giudicato esterno sia rilevabile d'ufficio, ma ha richiamato la regola procedurale per la produzione del documento: se il giudicato si è formato prima della notificazione del ricorso per cassazione, la sentenza con attestazione di definitività doveva essere prodotta con la notifica (ai sensi dell'art. 369 c.p.c.) e depositata entro 20 giorni dalla notificazione. Qui la notificazione è avvenuta via PEC il 22.05.2020 e il deposito doveva avvenire entro l'11.06.2020, mentre la sentenza è stata depositata il 21.07.2020, oltre il termine. La richiesta di rimessione in termini ex art. 153 co.2 c.p.c. è stata respinta perché la ricorrente non ha provato un impedimento non imputabile (non ha documentato divieti assoluti di accesso o tentativi di ottenimento della sentenza). Nulla sulle spese per la mancata costituzione della società intimata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c)
Norma relativa al regime IVA applicabile alle cessioni di fabbricati in costruzione e ai plafond; la questione concreta riguardava se il leasing immobiliare dovesse essere considerato una cessione (assoggettamento a IVA) o rientrare nel regime del plafond (esenzione/applicazione diversa).
cod. civ., art. 2909
Richiamato dalla ricorrente come fondamento dell'eccezione di giudicato esterno; la censura di violazione di tale disposizione è stata la premessa del motivo di cassazione.
cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 4
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto); utilizzata per inquadrare il motivo di doglianza relativo al presunto giudicato esterno.
cod. proc. civ., art. 369
Stabilisce le regole sulla produzione di documenti in cassazione: se il giudicato si è formato prima della notificazione del ricorso, la sentenza con attestazione di definitività deve essere prodotta con la notificazione; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare tardiva la produzione.
cod. proc. civ., art. 153, comma 2
Regola la rimessione in termini: è ammessa solo se la parte dimostra di non aver potuto esercitare tempestivamente il potere processuale per causa non a lei imputabile; la Corte ha ritenuto insufficiente l'argomento della pandemia senza adeguata documentazione.
cod. proc. civ., art. 380-bis
Norma sulla memoria depositata in Cassazione; citata perché la ricorrente ha prodotto memoria successiva invocando la rimessione in termini.
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis
Richiamato solo per le modalità di svolgimento dell'udienza pubblica (modalità telematiche) nel periodo emergenziale.
Cass. S.U. n. 13916/2006 (giurisprudenza)
Principio secondo cui il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e, se formato dopo la notificazione del ricorso, la relativa produzione è ammessa fino all'udienza di discussione.
Cass. n. 26041/2016 (giurisprudenza)
Precedente richiamato per confermare che la sentenza passata in giudicato e la relativa attestazione devono essere prodotte con la notificazione del ricorso quando il giudicato si è formato prima della notificazione.
Cass. n. 21794/2015 (giurisprudenza)
Sottolinea il principio per cui la rimessione in termini richiede la prova di un impedimento non evitabile con condotta diligente.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere valorizzato in Cassazione ed è rilevabile d'ufficio, ma la parte che intende farne valere gli effetti deve rispettare le regole processuali sulla produzione dei documenti: se il giudicato si è formato prima della notificazione del ricorso, la sentenza con attestazione di definitività deve essere prodotta con la notificazione (art. 369 c.p.c.) entro i termini previsti.
- Se il giudicato si forma dopo la notificazione del ricorso per cassazione, la sentenza può essere prodotta fino all'udienza di discussione, in conformità alla giurisprudenza consolidata (es. Cass. S.U. n. 13916/2006).
- La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. è concessa solo a fronte di un impedimento non imputabile alla parte, adeguatamente provato: difficoltà generiche o la mera menzione dell'emergenza pandemica non sono sufficienti senza documentazione delle effettive impossibilità e dei tentativi compiuti.
- Quando si intende far valere un precedente giudiziale esterno, è opportuno allegare immediatamente la sentenza contestata con l'attestazione di definitività e documentare ogni tentativo di ottenerne copia (richieste agli uffici, comunicazioni telematiche, ecc.) per evitare eccezioni di inammissibilità procedurale.
- L'esistenza di un giudicato che qualifichi un'operazione (es. leasing come cessione imponibile ai fini IVA) può cambiare l'esito del contenzioso sostanziale, ma l'efficacia di tale giudicato è subordinata al rispetto delle regole processuali di produzione e prova in Cassazione.
- In assenza di costituzione della controparte nelle fasi di cassazione, il giudice può decidere senza porre spese a carico, conformemente alla prassi osservata nel caso.
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