Sentenza n. 9694/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione - della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale – Municipio IV – Direzione Tecnica – Ufficio Disciplina e Contrasto Abusivismo: Attività Edilizia Privata, numero repertorio CE/691/2024 dell’8.4.2024 – numero protocollo CE/45576/2024 dell’8.4.2024, notificata in data 23.4.2024, avente ad oggetto: “Ingiunzione a demolire l’opera abusiva realizzata in Roma, in Via degli Aromi n. 7, su area distinta al N.C.T. al foglio di mappa 601, part. 295, di proprietà del Comune di Roma (art. 35 co. 1 D.P.R. 380/2001 e s.m.i., art. 21 co. 1 L.r. n. 15/2008 e s.m.i.)”; - della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale – Municipio IV – Direzione Tecnica – Ufficio Disciplina e Contrasto Abusivismo: Attività Edilizia Privata, numero repertorio CE/476/2024 del 12.3.2024 – numero protocollo CE/32510/2024 del 12.3.2024, notificata in data 26.3.2024, avente ad oggetto: “Immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia degli interventi eseguiti in Roma, in Via degli Aromi n. 7, su area distinta al N.C.T. al foglio di mappa 601, part. 295, di proprietà del Comune di Roma (art. 14 co. 1 L.r. n. 15/2008 e s.m.i. ed art. 27 co. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)”; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto o comunque non enunciato e con riserva di proporre in seguito motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione e precedente ordine di immediata sospensione dell'attività edilizia relativi a un cancello, una recinzione e opere accessorie realizzati su area di proprietà comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ingiunzione di demolizione dell'opera abusiva, notificata il 23 aprile 2024, nonché il precedente provvedimento di immediata sospensione dell'attività edilizia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Le opere consistevano in un cancello metallico a doppio battente, con pilastri in cemento e ulteriore recinzione, in parte muraria, realizzati sulla particella 295 del foglio 601, area pervenuta a Roma Capitale in forza di decreto di esproprio. Il ricorso era corredato da domanda cautelare. La domanda di sospensione è stata respinta con ordinanza n. 2968/2024. In vista dell'udienza di merito, i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, documentando che il ripristino dello stato dei luoghi imposto dall'amministrazione era stato eseguito; in subordine hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Il testo non espone specifiche censure di legittimità, limitandosi a riferire l'impugnazione dei provvedimenti repressivi edilizi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., perché l'ingiunzione di demolizione era stata integralmente eseguita e, conseguentemente, era venuto meno l'interesse dei ricorrenti a una decisione sul merito. Il riferimento, contenuto nel verbale di sopralluogo della Polizia Locale dell'11 luglio 2024, a un ipotetico verbale di inottemperanza è stato ritenuto un verosimile errore materiale, poiché dallo stesso verbale risultava la completa rimozione dell'opera abusiva. Le spese della fase di merito sono state integralmente compensate per giusti motivi. La precedente domanda cautelare era stata respinta.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La completa esecuzione dell'ordine di ripristino determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito dell'impugnazione e comporta la declaratoria di improcedibilità.
art. 55 c.p.a.
domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato
La domanda cautelare proposta dai ricorrenti è stata esaminata e respinta con ordinanza n. 2968/2024.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 35, comma 1, d.P.R. 380/2001
art. 21, comma 1, l.r. Lazio n. 15/2008
art. 14, comma 1, l.r. Lazio n. 15/2008
art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001
Massime di principio
- La completa esecuzione dell'ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi determina, in assenza di un interesse residuo concreto e attuale, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione e rende il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- La valutazione dell'intervenuta esecuzione dell'ordine di ripristino deve basarsi sul contenuto complessivo della documentazione acquisita; un riferimento isolato e contraddittorio a un ipotetico verbale di inottemperanza può essere qualificato come errore materiale quando il verbale di sopralluogo attesta in modo univoco la completa rimozione dell'opera.
- La dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente, se corroborata dalla documentazione attestante l'integrale esecuzione dell'atto impugnato, giustifica la definizione del giudizio senza esame dei vizi di legittimità dedotti.
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