Parere del Garante n. 666 del 13/11/2025
Parere alla Provincia Autonoma di Trento in ordine allo schema di Programma statistico provinciale 2025-2027 - 13 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di Programma statistico provinciale 2025-2027 della Provincia Autonoma di Trento, ma con condizioni e con esclusione del lavoro statistico IND-0465 sul traffico veicolare, per il quale avvia un’istruttoria specifica. L’Autorità valuta positivamente le modifiche introdotte dalla Provincia sul piano della trasparenza, delle misure di sicurezza, della conservazione dei dati e del richiamo al diritto di opposizione, chiedendo però ulteriori precisazioni nelle informative e nelle modalità di applicazione di pseudonimizzazione e k-anonimity. Per il lavoro IND-0465 permangono criticità su proporzionalità, minimizzazione, anonimizzazione e rischio di re-identificazione, tali da impedire l’avvio dei trattamenti prima dell’esito della nuova istruttoria.
Parere sullo schema di Programma statistico provinciale 2025-2027 della Provincia Autonoma di Trento
Parere sul Programma statistico provinciale 2025-2027 della Provincia Autonoma di Trento
Il Garante per la protezione dei dati personali si esprime sullo schema di Programma statistico provinciale 2025-2027 predisposto dall’Ufficio di statistica della Provincia Autonoma di Trento in attuazione dell’art. 11 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 9, come modificata dalla l.p. 30 dicembre 2024, n. 12. Il parere è reso ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b) GDPR e della Scheda 32 del regolamento provinciale sui trattamenti di dati sensibili e giudiziari.
Quadro normativo di riferimento
L’Autorità richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003, il d.lgs. 322/1989 sul sistema statistico nazionale, le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica nell’ambito del Sistan, nonché il regolamento provinciale 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg. In particolare, evidenzia il rilievo dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. cc) del Codice, che individua tra i motivi di interesse pubblico rilevante i trattamenti a fini statistici da parte di soggetti del Sistan, e della Scheda 32 del regolamento provinciale, che disciplina i trattamenti non compresi nel Programma statistico nazionale.
Esito dell’istruttoria e valutazione generale
Il Garante dà atto del percorso istruttorio svolto con la Provincia e delle modifiche introdotte nel testo del PSTN per adeguarlo al quadro normativo e alle osservazioni dell’Autorità. Nel complesso, il nuovo schema viene ritenuto maggiormente conforme ai requisiti di trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità e conservazione. Il parere è quindi favorevole, ma con condizioni e con una significativa eccezione relativa al lavoro statistico IND-0465, che richiede un’istruttoria autonoma.
Trasparenza e informativa agli interessati
L’Autorità valuta positivamente l’inserimento di una sezione introduttiva più completa e intellegibile, idonea a far sì che il PSTN assolva anche agli obblighi informativi verso gli interessati ai sensi dell’art. 14, par. 5, lett. b) GDPR, nei casi in cui i dati siano raccolti presso soggetti terzi. Il Garante prende favorevolmente atto anche della riformulazione delle informazioni sul periodo di conservazione e della maggiore chiarezza circa il fatto che l’adesione a una rilevazione statistica inserita nel PSTN comporta l’assenza del diritto di opposizione ai sensi dell’art. 21, par. 6 GDPR.
Tuttavia, precisa che tale circostanza deve essere indicata anche nelle informative fornite direttamente agli interessati, ai sensi dell’art. 13 GDPR, quando i dati siano raccolti direttamente presso di loro. In questo modo viene rafforzato il principio di correttezza e trasparenza.
Minimizzazione dei dati e misure di sicurezza
Il Garante richiama il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) GDPR e osserva che, nei trattamenti statistici, esso deve trovare attuazione tramite misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 89 GDPR. Prende atto della scelta della Provincia di descrivere in una sezione introduttiva le misure effettivamente adottate da ciascun titolare del trattamento, evitando la ripetizione di adempimenti già imposti dalla disciplina generale.
L’Autorità si esprime favorevolmente sull’uso di tecniche di pseudonimizzazione e, per specifici lavori, di k-anonimity, evidenziando che tali strumenti sono coerenti con i principi di accountability, privacy by design e privacy by default di cui agli artt. 5, par. 2, e 25 GDPR. Ricorda però che tali misure devono essere applicate all’intero ciclo del trattamento statistico, a partire dalla raccolta dei dati, sia che essi provengano direttamente dagli interessati sia che siano acquisiti da fonti amministrative.
Dati relativi a condanne penali e reati
Il Garante prende atto che i lavori statistici previsti nel PSTN non comportano il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 GDPR. Ricorda, infatti, che l’art. 2-octies del Codice consente il trattamento di questa categoria di dati solo in presenza di una specifica base normativa che preveda appropriate garanzie, ovvero, in mancanza, sulla base del decreto ministeriale previsto dalla norma. Nelle more di tale disciplina, non vi è un adeguato fondamento normativo per trattamenti statistici di tali dati.
Ulteriore trattamento, comunicazione e conservazione dei dati
L’Autorità valuta positivamente la precisazione secondo cui gli ulteriori trattamenti a fini statistici saranno effettuati nel rispetto dell’art. 6-bis, comma 4, del d.lgs. 322/1989 e dell’art. 6 delle Regole deontologiche. Ricorda inoltre che l’eventuale comunicazione di dati ad altri soggetti del Sistan deve avvenire nel rispetto degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice e del divieto di ricadute amministrative sancito dall’art. 105 del Codice.
Sul versante della conservazione, il Garante apprezza la rivisitazione delle schede che ora indicano i soli tempi necessari al perseguimento degli obiettivi statistici, evitando di riferirsi in modo frammentato ai tempi di conservazione delle singole fonti amministrative. Prende atto anche della correzione di alcune schede nelle quali le finalità dell’ulteriore conservazione coincidevano con quelle primarie, con conseguente adeguamento dei periodi di conservazione per alcuni lavori specifici.
Specifiche correzioni su alcuni lavori statistici
L’Autorità prende atto che, in numerose schede, è stata espunta la sezione "Obiettivo" e che la "descrizione sintetica" è stata riformulata per rendere più chiara la finalità statistica. Questa revisione riguarda, tra gli altri, i lavori su scuole materne, personale sanitario, esiti degli esami di Stato, scuole elementari, medie e superiori pubbliche e private, centri di formazione professionale, qualificati e diplomati dei corsi di formazione professionale provinciale e studenti iscritti e laureati presso l’Ateneo di Trento.
Sono inoltre valorizzate le modifiche sui tempi di conservazione per i lavori relativi alle basi dati per la micro simulazione e alle indagini congiunturali, al fine di garantire coerenza con il principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e) GDPR.
Il lavoro IND-0465 sul traffico veicolare
Una parte centrale del parere riguarda il lavoro statistico IND-0465, relativo al rilevamento dei flussi e al calcolo di indicatori statistici del traffico veicolare provinciale. Tale attività si inserisce nel contesto della modifica della l.p. 30 giugno 2017, n. 6, che introduce l’art. 11-bis in materia di protezione dei dati personali ed era già stata oggetto di un precedente parere favorevole condizionato del 10 aprile 2025.
Il Garante osserva che, nonostante le nuove formulazioni normative e documentali, permangono criticità significative sulla proporzionalità del trattamento, sull’effettiva applicazione dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza e sulle garanzie ex art. 89 GDPR. Viene inoltre rilevato che le tecniche di anonimizzazione descritte nel documento di progetto appaiono esemplificative e non sufficienti a dimostrare in concreto la conformità del trattamento. Per questo motivo, l’Autorità chiede ulteriori elementi sulle metriche di valutazione del rischio di re-identificazione e avvia una specifica istruttoria sul lavoro.
Condizioni finali e conclusione del parere
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di Programma statistico provinciale 2025-2027, ma con condizioni puntuali e con l’esclusione del lavoro IND-0465 fino alla conclusione dell’ulteriore istruttoria. Le condizioni principali sono le seguenti:
- indicare anche nelle informative ex art. 13 GDPR che agli interessati non è riconosciuto il diritto di opposizione;
- applicare le misure di pseudonimizzazione e k-anonimity all’intero ciclo del trattamento statistico;
- chiarire che IND-0465 è trattato dall’ISPAT solo per il calcolo di indicatori statistici del traffico provinciale;
- garantire che eventuali altri obiettivi del progetto RMT-PAT siano perseguiti esclusivamente mediante dati aggregati e anonimizzati;
- rimuovere ogni singolarità eventualmente emersa dopo l’applicazione delle tecniche di anonimizzazione, tracciarne l’evento e ripetere la valutazione del rischio di re-identificazione.
Il parere, dunque, è favorevole ma condizionato, con una sospensione sostanziale per il solo lavoro IND-0465, subordinato all’esito della successiva attività istruttoria dell’Autorità.
Punti principali
Oggetto e quadro normativo del parere
Il parere riguarda lo schema di Programma statistico provinciale 2025-2027 predisposto dall’Ufficio di statistica della Provincia Autonoma di Trento in attuazione dell’art. 11 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 9. Il Garante richiama il GDPR, il Codice privacy, l’art. 2-sexies, comma 2, lett. cc) del Codice, il d.lgs. 322/1989, le Regole deontologiche del Sistan e il regolamento provinciale sui dati sensibili e giudiziari, in particolare la Scheda 32.
Esito dell’istruttoria e valutazione generale
L’Autorità prende atto delle integrazioni apportate dalla Provincia dopo un’articolata interlocuzione istruttoria e, in generale, considera il nuovo testo del PSTN maggiormente conforme ai principi di trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità e limitazione della conservazione. Il parere è favorevole ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b) GDPR e della Scheda 32 del regolamento provinciale, salvo il lavoro IND-0465, per il quale il parere è subordinato a ulteriori verifiche.
Trasparenza e informativa agli interessati
Il Garante valuta positivamente l’inserimento di una parte introduttiva più chiara, idonea a rendere il PSTN informativa ex art. 14, par. 5, lett. b) GDPR per i dati raccolti presso terzi. Apprezza anche la riformulazione delle sezioni su conservazione dei dati e diritto di opposizione, precisando però che la circostanza per cui, nei lavori statistici inseriti nel PSTN, non è riconosciuto il diritto di opposizione ai sensi dell’art. 21, par. 6 GDPR deve essere indicata anche nelle informative rese direttamente agli interessati ex art. 13 GDPR, quando i dati sono raccolti presso di loro.
Minimizzazione, pseudonimizzazione e misure di sicurezza
L’Autorità richiama il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) GDPR e la necessità che, per i trattamenti statistici, esso sia attuato con misure tecniche e organizzative adeguate ex art. 89 GDPR. Prende atto dell’uso di pseudonimizzazione e, per alcuni lavori, di k-anonimity, nonché della scelta di descrivere in una sezione introduttiva le misure effettivamente adottate da ciascun titolare. Ribadisce che tali misure devono essere applicate all’intero ciclo del trattamento statistico e che nelle sezioni non devono essere ripetuti adempimenti già imposti al titolare, ma solo le misure concretamente implementate.
Dati relativi a condanne penali e reati
Il Garante rileva con favore che i lavori statistici inclusi nello schema non prevedono il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 GDPR. Ricorda che, ai sensi dell’art. 2-octies del Codice, tali trattamenti richiedono una specifica base normativa o, in mancanza, un decreto ministeriale con garanzie appropriate, che al momento non risultano disponibili per questi fini statistici.
Ulteriore trattamento e conservazione dei dati
L’Autorità prende atto che i trattamenti per ulteriori scopi statistici saranno svolti in conformità all’art. 6-bis, comma 4, del d.lgs. 322/1989 e all’art. 6 delle Regole deontologiche, e che la comunicazione di dati ad altri soggetti Sistan deve rispettare gli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice nonché il divieto di ricadute amministrative di cui all’art. 105 del Codice. Apprezza inoltre la revisione delle schede sui tempi di conservazione, con l’indicazione dei soli periodi necessari al perseguimento degli obiettivi statistici, e la correzione di alcune schede in cui la finalità di ulteriore conservazione coincideva con quella primaria.
Specifiche correzioni su lavori statistici selezionati
Il Garante prende atto che è stata espunta la sezione "Obiettivo" in alcune schede e che la "descrizione sintetica" è stata riformulata per chiarire la finalità statistica, in particolare per i lavori relativi a scuole, personale sanitario, esiti degli esami di Stato, istituti scolastici, formazione professionale e studenti universitari. Prende anche atto della revisione dei tempi di conservazione per lavori come le basi dati per la micro simulazione e le indagini congiunturali, al fine di evitare indicazioni non uniformi tra fonti amministrative e finalità statistiche.
Lavoro IND-0465 sul traffico veicolare: criticità residue
Per il lavoro IND-0465, relativo al rilevamento dei flussi e al calcolo di indicatori statistici del traffico veicolare provinciale, l’Autorità rileva criticità persistenti su proporzionalità, minimizzazione, integrità, riservatezza e garanzie ex art. 89 GDPR. Richiama il precedente parere favorevole condizionato del 10 aprile 2025 sulla modifica normativa provinciale e osserva che le tecniche di anonimizzazione descritte sono meramente esemplificative e non sufficiente per valutare la conformità concreta; chiede quindi ulteriori elementi sulle metriche di stima del rischio di re-identificazione e avvia una specifica istruttoria.
Condizioni finali del parere favorevole
Il parere è favorevole sul PSTN 2025-2027, ad eccezione del lavoro IND-0465, con condizioni che impongono: l’indicazione nelle informative del fatto che non spetta il diritto di opposizione; l’applicazione di pseudonimizzazione e k-anonimity all’intero ciclo del trattamento statistico; la chiarificazione che IND-0465 è finalizzato solo al calcolo di indicatori statistici del traffico provinciale; l’utilizzo di dati aggregati e anonimizzati per altri obiettivi del progetto RMT-PAT; la rimozione di ogni singolarità eventualmente emersa e la ripetizione della valutazione del rischio di re-identificazione in tali casi.
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