Parere del Garante n. 698 del 17/11/2025
Parere su istanza di accesso civico - 17 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina la richiesta di parere del RPCT del Comune di Livorno nell’ambito di un riesame avverso il diniego di accesso civico a due note interne relative alla gestione di una possibile situazione di conflitto di interessi tra dipendenti comunali. L’Autorità ribadisce che l’accesso civico generalizzato è soggetto al limite del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali e che, nel caso concreto, le note contengono dati personali non meramente identificativi, la cui divulgazione indiscriminata potrebbe incidere in modo sproporzionato sui diritti e sulle libertà dei dipendenti. Il parere è quindi favorevole al diniego dell’ostensione integrale, ma ammette la possibilità di un accesso civico parziale con oscuramento di dati identificativi e informazioni ulteriori re-identificanti. Resta ferma, se ne ricorrono i presupposti, la diversa disciplina dell’accesso documentale ex l. 241/1990.
Parere su richiesta di riesame di un diniego di accesso civico a note comunali contenenti dati personali di dipendenti in relazione a un presunto conflitto di interessi
Parere su istanza di accesso civico a note comunali relative a un possibile conflitto di interessi
Il Garante si pronuncia sulla richiesta di parere formulata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Livorno, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguarda due note del Comune contenenti le misure adottate per gestire una segnalazione su un potenziale conflitto di interessi tra dipendenti comunali.
Quadro normativo di riferimento
L’Autorità richiama la disciplina dell’accesso civico di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, precisando che il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto a chiunque ma incontra i limiti previsti dall’art. 5-bis. In particolare, il diniego è legittimo quando sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la normativa di settore. Vengono inoltre richiamati:
- l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, che attribuisce ai dati e documenti ottenuti tramite accesso civico un regime di pubblicità molto ampio;
- l’art. 4, par. 1, n. 1, del GDPR, sulla nozione di dato personale;
- l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), del GDPR, sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati;
- le Linee guida ANAC in materia di accesso civico e le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati.
Valutazione del caso concreto
Dalla documentazione esaminata risulta che le note richieste non contengono soltanto indicazioni generiche sulle misure organizzative, ma anche dati e informazioni personali riferiti ai dipendenti coinvolti, tra cui nominativi, relazioni familiari, categoria professionale, data di assunzione dell’incarico e settore lavorativo. Il Garante ritiene che la divulgazione indiscriminata di tali informazioni, per effetto del regime di pubblicità dell’accesso civico, comporterebbe una lesione non proporzionata dei diritti e delle libertà degli interessati.
L’Autorità evidenzia che l’ostensione generalizzata potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale o relazionale e consentire a soggetti terzi di formulare giudizi o pregiudizi ingiustificati nei confronti dei dipendenti. In tale prospettiva, viene ritenuto integrato il pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali richiesto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.
Esito del parere
Il parere è sostanzialmente favorevole al diniego dell’accesso civico integrale alle due note, in quanto la loro ostensione piena esporrebbe dati personali non divulgabili nel contesto dell’accesso civico generalizzato. Il Garante richiama anche il proprio consolidato orientamento in materia di accesso a documenti contenenti dati di lavoratori e dipendenti pubblici identificati o identificabili.
Possibilità di accesso civico parziale
Pur confermando il limite privacy, il Garante osserva che non sussistono motivi ostativi rispetto alla comunicazione delle sole parti delle note contenenti le misure organizzative adottate dal Comune per la gestione del conflitto di interessi. In tal caso, può essere accordato un accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, a condizione di:
- oscurare i dati identificativi dei dipendenti controinteressati;
- oscurare tutte le informazioni di dettaglio che consentano, anche indirettamente, la loro re-identificazione;
- evitare che il contesto renda comunque possibile l’individuazione delle persone interessate.
Rapporto con il diverso accesso documentale
Il Garante precisa infine che l’esistenza di un interesse specifico dell’organizzazione sindacale non modifica i presupposti dell’accesso civico generalizzato, che resta soggetto ai limiti dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. Resta però ferma la possibilità che i dati negati in sede di accesso civico possano essere valutati nell’ambito del diverso istituto dell’accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, ove ricorrano un interesse diretto, concreto e attuale e gli altri presupposti di legge.
Conclusione
Il Garante esprime quindi parere nei termini sopra indicati, confermando la legittimità del rifiuto dell’ostensione integrale per ragioni di protezione dei dati personali, ma ammettendo l’accesso limitato alle sole parti dei documenti che contengono informazioni organizzative, previo oscuramento dei dati personali e degli elementi indirettamente identificanti.
Punti principali
Oggetto del quesito e contesto procedurale
Il RPCT del Comune di Livorno ha chiesto il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, in sede di riesame di un provvedimento di diniego di accesso civico. La richiesta riguarda due note comunali sulle misure adottate per gestire una segnalazione di possibile conflitto di interessi tra dipendenti dell’ente.
Quadro normativo applicato
Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 sull’accesso civico generalizzato e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il rifiuto quando sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Richiama inoltre gli artt. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, 4, par. 1, n. 1, e 5, par. 1, lett. b) e c), del GDPR, nonché le Linee guida ANAC in materia di accesso civico.
Valutazione del contenuto dei documenti
Dall’istruttoria emerge che le note richieste contengono dati personali di varia natura: nominativi, relazioni familiari, categoria professionale, data di assunzione dell’incarico, settore lavorativo e altre informazioni riferite ai dipendenti coinvolti. Secondo il Garante, la loro conoscibilità da parte di chiunque, tipica dell’accesso civico, determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata rispetto ai diritti degli interessati.
Esito sul diniego e accesso parziale
Il Garante ritiene sussistente il pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali e quindi legittimo il diniego dell’ostensione integrale. Al tempo stesso, osserva che non vi sono ostacoli all’accesso delle sole parti delle note che descrivono le misure organizzative adottate dal Comune, purché siano oscurati i dati identificativi dei dipendenti e ogni informazione che consenta di re-identificarli, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013.
Rapporto con l’accesso documentale ex l. 241/1990
L’Autorità precisa che l’eventuale interesse specifico dell’organizzazione sindacale non va confuso con l’accesso civico generalizzato. Qualora sussistano un interesse diretto, concreto e attuale e gli altri presupposti di legge, i documenti potrebbero eventualmente essere valutati nell’ambito del diverso accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990.
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