Salta al contenuto
Parere

Parere del Garante n. 661 del 10/11/2025

Parere su istanza di accesso civico - 10 novembre 2025

Garante Privacy661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT di un’azienda ospedaliera, in un procedimento di riesame di un diniego di accesso civico generalizzato relativo a documenti sul procedimento di attribuzione della produttività/premialità 2023 del personale di una specifica unità operativa. L’istanza chiedeva tabelle dei punteggi, riparto delle risorse e altri documenti in forma anonima o con codici identificativi, senza nomi e cognomi. Il Garante conferma l’impostazione dell’amministrazione: pur essendo possibile, in astratto, l’ostensione di dati aggregati e già previsti dagli obblighi di pubblicazione sull’art. 20 del d.lgs. 33/2013, nel caso concreto la richiesta riguarda dati disaggregati e individuali che, anche se privi di nominativi, non risultano anonimizzabili in modo adeguato. Il rischio di re-identificazione è ritenuto elevato, anche per il ristretto numero di soggetti coinvolti e per il regime di pubblicità dell’accesso civico. Il parere è quindi favorevole al mantenimento del diniego.

Parere su richiesta di riesame di un diniego di accesso civico generalizzato a tabelle e documenti su punteggi e premialità del personale di una unità operativa di un’azienda ospedaliera

Parere su istanza di accesso civico relativa a punteggi e premialità del personale

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta di parere formulata dal RPCT dell’Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" di Palermo nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza concerne documenti relativi all’attribuzione della produttività/premialità per l’anno 2023 del personale di una specifica unità operativa.

Oggetto dell’istanza e posizione delle parti

La richiesta di accesso civico aveva ad oggetto:

  • la tabella dei punteggi, in forma anonimizzata o mediante codici identificativi, senza nomi e cognomi;
  • la tabella di riparto delle risorse economiche erogate, con gli importi corrisposti sulla base dei punteggi assegnati, senza riferimenti diretti o indiretti ai dipendenti;
  • ogni altro documento utile a verificare uniformità ed equità del procedimento valutativo, purché non lesivo della riservatezza.

L’istante ha dichiarato di voler verificare l’adeguatezza, la coerenza e l’equità del processo valutativo e della conseguente attribuzione economica.

L’amministrazione ha negato l’accesso richiamando l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, ritenendo che, in un contesto di reparto e con un numero limitato di soggetti, anche dati apparentemente anonimi possano consentire l’identificazione indiretta dei dipendenti.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama:

  • l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, che riconosce il diritto di accesso civico generalizzato;
  • l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del medesimo decreto, che consente il diniego quando necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali;
  • l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013, che attribuisce ai dati e documenti ottenuti tramite accesso civico un regime di pubblicità ampia, con diritto di chiunque a conoscerli, fruirne e riutilizzarli;
  • l’art. 4, par. 1, n. 1, del GDPR, sulla nozione di dato personale;
  • i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), del GDPR.

Sono inoltre richiamate le Linee guida ANAC sull’accesso civico e le ragionevoli aspettative di riservatezza degli interessati.

Dati sulla performance: distinzione tra obblighi di pubblicazione e accesso civico

Il Garante evidenzia che l’art. 20 del d.lgs. 33/2013 prevede obblighi di pubblicazione di dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, ma in forma aggregata. Si tratta, in particolare, di dati riferiti all’ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti e ai criteri di assegnazione, non ai singoli dipendenti.

Per tali informazioni aggregati non è opponibile un motivo di riservatezza. Diversamente, valutazioni, punteggi, progressioni economiche o di carriera riferiti a dipendenti identificati o identificabili restano assoggettati al limite della protezione dei dati personali.

Nozione di dato anonimo e anonimizzazione

Il parere chiarisce che, ai sensi del considerando 26 del GDPR, sono anonime le informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile, o che sono rese sufficientemente anonime da impedire l’identificazione dell’interessato.

Il Garante richiama le indicazioni europee sulle tecniche di anonimizzazione, sottolineando che l’identificazione non coincide solo con il recupero del nome, ma comprende anche la possibilità di individuazione, correlazione e deduzione. L’anonimizzazione è idonea solo se impedisce in modo irreversibile l’attribuzione del dato a un soggetto specifico, tenendo conto di tutti i mezzi ragionevolmente utilizzabili per la re-identificazione.

Vengono richiamate, in particolare, le principali forme di rischio:

  • single-out, ossia isolamento di una persona in un gruppo;
  • linkability, ossia collegamento con altri dati riferiti alla stessa persona;
  • inference, ossia deduzione di nuove informazioni personali.

Valutazione del caso concreto

Nel caso esaminato, l’istanza non riguarda soltanto dati privi di nominativi, ma tabelle con punteggi e importi economici riferiti in forma individuale ai dipendenti di una specifica unità operativa, eventualmente mediante codici identificativi. Secondo il Garante, una simile configurazione non consente una vera anonimizzazione, soprattutto perché:

  • i dati sono disaggregati e non aggregati;
  • il gruppo dei controinteressati è ristretto;
  • il contesto organizzativo è tale da rendere plausibile la re-identificazione anche per incrocio con altre informazioni;
  • il regime di pubblicità dell’accesso civico amplifica il rischio di uso e riuso delle informazioni da parte di chiunque.

Il Garante ritiene quindi che la richiesta, nella forma formulata, sia idonea a esporre i dipendenti a un concreto rischio di re-identificazione e, dunque, a un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.

Esito del parere

Il Garante conclude che non vi sono elementi per discostarsi dal diniego di accesso civico già adottato dall’Azienda ospedaliera. Il parere è quindi sostanzialmente favorevole al mantenimento del diniego, poiché la documentazione richiesta, nei termini prospettati dall’istante, non può essere resa accessibile senza violare i limiti posti dalla normativa privacy.

Indicazioni operative e precisazioni

Il Garante osserva che le esigenze conoscitive dell’istante possono essere soddisfatte solo attraverso una anonimizzazione effettiva e adeguata, tale da non consentire l’identificazione nemmeno indiretta o successiva dei dipendenti. In base al principio di accountability, spetta al titolare del trattamento valutare in concreto la natura identificativa dei dati ostensibili e il rischio di re-identificazione.

Resta inoltre ferma, per l’amministrazione, la distinta valutazione di un eventuale accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, qualora sussista un interesse qualificato, diretto, concreto e attuale del richiedente.

Punti principali

Oggetto del quesito e contesto procedurale

Il RPCT dell’Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" di Palermo ha chiesto il parere del Garante ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. La richiesta riguardava documenti sul procedimento di attribuzione della produttività/premialità per l’anno 2023 dei dipendenti di una specifica unità operativa.

Contenuto dell’istanza di accesso civico

L’istante chiedeva la tabella dei punteggi in forma anonimizzata o con codici identificativi, la tabella di riparto delle risorse economiche erogate con gli importi corrisposti e ogni altro documento utile a verificare l’uniformità e l’equità del procedimento valutativo, purché privo di elementi idonei a ledere la riservatezza altrui. L’interessato sosteneva che l’accesso servisse a verificare adeguatezza, coerenza ed equità del processo di valutazione e della conseguente attribuzione economica.

Motivo del diniego opposto dall’amministrazione

L’azienda ospedaliera ha negato l’accesso richiamando l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, ritenendo che anche dati apparentemente anonimi, come punteggi, importi e ruoli, potessero consentire l’identificazione indiretta dei dipendenti, soprattutto in un contesto di reparto e in assenza di dati aggregati o riferiti anche ad altri reparti.

Quadro normativo e criteri applicativi

Il Garante richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e il limite del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a). Ricorda inoltre che i dati ottenuti tramite accesso civico diventano pubblici, sono conoscibili da chiunque e riutilizzabili ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013. Restano applicabili i principi di limitazione della finalità e minimizzazione del GDPR (art. 5, par. 1, lett. b) e c)), nonché le ragionevoli aspettative di riservatezza degli interessati.

Distinzione tra dati aggregati e dati individuali

Il Garante evidenzia che l’art. 20 del d.lgs. 33/2013 prevede obblighi di pubblicazione di dati aggregati sulla valutazione della performance e sulla distribuzione dei premi, riferiti all’ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti e ai criteri di assegnazione. Per tali informazioni, già oggetto di trasparenza normativa, non può essere opposto un motivo di riservatezza. Diverso è il caso di valutazioni, punteggi e progressioni riferiti a dipendenti identificati o identificabili, per i quali l’Autorità ribadisce il limite derivante dalla protezione dei dati personali.

Nozione di dato anonimo e rischio di re-identificazione

Il parere richiama il considerando 26 del GDPR e le indicazioni del WP29 sull’anonimizzazione: un dato è anonimo solo se non riferibile a una persona identificata o identificabile, anche tramite individuazione, correlabilità e deduzione. L’anonimizzazione deve impedire in modo irreversibile l’identificazione, tenendo conto di tutti i mezzi ragionevolmente utilizzabili per re-identificare gli interessati. Il Garante richiama anche i principali rischi di re-identificazione: single-out, linkability e inference.

Valutazione del caso concreto

Nel caso esaminato, la richiesta riguarda dati individuali, disaggregati e riferiti a una sola unità operativa, con punteggi e importi economici eventualmente associati a codici identificativi. Secondo il Garante, tali elementi non sono compatibili con una corretta anonimizzazione, neppure mediante le tecniche di anonimizzazione richiamate nelle linee guida europee. Il rischio che i soggetti possano essere identificati, anche indirettamente o a posteriori, è ritenuto elevato e concreto.

Esito del parere e precisazioni finali

Il Garante conclude che non emergono elementi per discostarsi dal diniego di accesso civico adottato dall’azienda ospedaliera. Ricorda che le esigenze conoscitive dell’istante possono essere soddisfatte solo mediante adeguate tecniche di anonimizzazione che non consentano l’identificazione, nemmeno indiretta, dei dipendenti controinteressati. Resta ferma, inoltre, la possibilità per l’amministrazione di valutare eventuali diverse forme di accesso, incluse quelle previste dalla legge 241/1990, qualora sussista un interesse qualificato diretto, concreto e attuale.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazionedati dei dipendentibasi giuridiche del trattamentoanonimizzazione e re-identificazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.