Parere del Garante n. 660 del 07/11/2025
Parere su istanza di accesso civico - 7 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia su una richiesta di riesame presentata dal Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Luogosano in relazione a un accesso civico generalizzato avente ad oggetto documenti sul Programma PNRR GOL e sui tirocini attivati presso il Comune. Il parere distingue tra atti già pubblicati o privi di dati personali, per i quali l’accesso non incontra ostacoli, e documenti contenenti dati personali, particolarmente sensibili o comunque idonei a rivelare condizioni di vulnerabilità e disagio socio-economico dei tirocinanti, per i quali l’ostensione è ritenuta preclusa. Il Garante richiama i limiti dell’accesso civico ex art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, il divieto di divulgazione dei dati sulla salute e le eccezioni assolute in materia di documenti selettivi con informazioni psico-attitudinali.
Parere su istanza di accesso civico generalizzato del Comune di Luogosano relativa a documenti sul Programma GOL e ai tirocini attivati
Parere su istanza di accesso civico relativa al Programma GOL del Comune di Luogosano
Il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta di riesame formulata dal Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Luogosano in relazione a un accesso civico generalizzato riguardante documenti connessi al Programma PNRR "GOL - Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" e ai tirocini attivati presso il Comune. Il parere valuta se la conoscibilità dei documenti richiesti sia compatibile con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama il regime dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, evidenziando che il diritto di accesso incontra il limite del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a). Vengono inoltre richiamati l’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, che esclude l’accesso nei casi di divieti di divulgazione previsti dalla legge, l’art. 3 del medesimo decreto, che qualifica come pubblici i dati e i documenti acquisiti tramite accesso civico, e i principi di limitazione della finalità e minimizzazione del GDPR di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c).
Nel parere sono richiamate anche le Linee guida ANAC in materia di accesso civico, adottate d’intesa con il Garante, con particolare riguardo alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e alla non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla diffusione dei dati a chiunque.
Documenti già pubblicati e documenti non contenenti dati personali
In via preliminare, il Garante rileva che alcune deliberazioni richieste risultano già pubblicate sul sito istituzionale del Comune, con la conseguenza che per tali atti l’istanza di accesso civico è priva di reale utilità perché gli stessi sono già liberamente accessibili.
Per quanto riguarda altri documenti, il Garante precisa che non può essere opposto un diniego ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013 quando gli atti non contengono dati personali. Ciò vale, ad esempio, per avvisi pubblici, bandi utilizzati per la selezione dei tirocinanti, criteri di valutazione e, più in generale, per documenti contenenti sole informazioni societarie o comunque non riferibili a persone fisiche ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, del GDPR.
Documentazione contenente dati personali e informazioni sulla salute
Per gli altri documenti richiesti, il Garante evidenzia che l’accesso civico investe una documentazione ampia e eterogenea, comprensiva di:
- graduatorie ed elenchi degli ammessi;
- atti di approvazione;
- determine di attivazione dei tirocini e di assegnazione agli uffici;
- contratti, disciplinari o convenzioni con i tirocinanti;
- domande dei candidati, curriculum e relativi dati personali;
- progetti personalizzati di inclusione;
- schede dei soggetti selezionati;
- documenti di identità, tessere sanitarie, IBAN, patto di servizio personalizzato;
- valutazioni psico-attitudinali e risposte ai colloqui individuali;
- dati del tutor.
L’Autorità osserva che tali atti contengono dati personali di varia natura, spesso riferiti a soggetti fragili o vulnerabili, e in alcuni casi informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, ad esempio attraverso l’eventuale iscrizione negli elenchi ex l. n. 68/1999 o altri elementi connessi alla presa in carico sociale o sanitaria.
Limiti assoluti e pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali
Il Garante precisa che per i dati sulla salute e per i documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale prodotti nei procedimenti selettivi opera un divieto di divulgazione che comporta l’esclusione dell’accesso civico, senza necessità di ulteriori bilanciamenti. In questo senso richiama l’art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy, l’art. 7-bis, comma 6, del d.lgs. 33/2013 e l’art. 24, comma 1, lett. d), della l. 241/1990.
Quanto agli ulteriori dati personali, il Garante ritiene che anche un’eventuale ostensione parziale, con oscuramento di elementi come codice fiscale, recapiti, indirizzi, IBAN e documenti di riconoscimento, non sarebbe sufficiente a rimuovere il rischio: la semplice identificazione dei candidati e dei soggetti ammessi ai tirocini nel contesto del Programma GOL consentirebbe infatti di desumere la loro condizione di fragilità o vulnerabilità e il correlato disagio economico-sociale.
Tale esito determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà degli interessati, integrando il pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali richiesto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013. Il Garante sottolinea inoltre che i controinteressati non risultano essere stati coinvolti nel procedimento di accesso civico, con conseguente mancata possibilità di formulare opposizione motivata.
Conclusioni del Garante
Il parere è quindi favorevole solo per i documenti già pubblici o privi di dati personali, mentre è sostanzialmente negativo per la documentazione che contiene dati personali, dati sulla salute o informazioni psico-attitudinali, nonché per tutti gli atti dai quali, anche indirettamente, sia possibile ricavare condizioni di fragilità, vulnerabilità o disagio socio-economico dei tirocinanti. L’Autorità conferma che, nel caso concreto, la richiesta di accesso civico generalizzato non può essere accolta per la parte relativa a tali documenti, in ragione della prevalenza della tutela dei dati personali sui profili di trasparenza invocati dal richiedente.
Punti principali
Oggetto e contesto del parere
Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Luogosano nell’ambito di un riesame di accesso civico generalizzato. L’istanza riguarda documenti relativi all’adesione al Programma GOL e all’attivazione di tirocini finanziati con risorse PNRR.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 33/2013, oltre agli artt. 3 e 7-bis del medesimo decreto, l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy e i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), del GDPR. Vengono richiamate anche le Linee guida ANAC sull’accesso civico e il concetto di pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.
Documenti già pubblicati o privi di dati personali
Per alcune richieste, come le deliberazioni di Giunta comunale n. 56/2024 e n. 65/2024, il Garante osserva che i documenti risultano già pubblicati sul sito istituzionale e quindi già liberamente conoscibili. Inoltre, l’accesso non può essere negato per atti che non contengono dati personali, come avvisi pubblici, bandi e criteri di valutazione, o documenti con sole informazioni societarie non riferibili a persone fisiche.
Documenti contenenti dati personali e dati sensibili
Per gli altri atti richiesti - graduatorie, elenchi degli ammessi, determine di attivazione e assegnazione, contratti, convenzioni, domande dei candidati, curriculum, progetti personalizzati, schede di selezione, documenti di riconoscimento, IBAN, patto di servizio, valutazioni psico-attitudinali e risposte ai colloqui - il Garante rileva la presenza di dati personali anche delicati e, in alcuni casi, idonei a rivelare lo stato di salute e condizioni di vulnerabilità dei soggetti coinvolti.
Esito del bilanciamento privacy-trasparenza
Il parere conclude che l’ostensione della documentazione richiesta comporterebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei tirocinanti controinteressati, determinando un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013. Il Garante sottolinea anche le ragionevoli aspettative di confidenzialità dei partecipanti e la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, della loro diffusione erga omnes tramite accesso civico.
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