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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50665/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (fino a C 124.191,57) disposto dal Tribunale di Tivoli per il reato di truffa aggravata in danno di ente pubblico. Saccucci lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione: sostiene che il Tribunale avrebbe illegittimamente integrato una motivazione omessa (in particolare la prova del periculum) nonostante avesse dichiarato che non fosse ammissibile integrare provvedimenti con motivazione completamente omessa, ossia avrebbe esercitato in modo illegittimo il potere integrativo previsto dal codice di rito

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che l'errore originario del giudice (errata qualificazione del tipo di sequestro) fosse di natura qualificativa e non configurasse una colpevole negligenza espositiva che giustifichi l'annullamento ex art. 309 c.p.p. Il giudice del riesame, procedendo alla riqualificazione, ha legittimamente integrato la motivazione fornendo giustificazione del periculum (pericolo di dispersione e capacità dissimulatoria dell'imputato). Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p. (sequestro preventivo)

    Riguarda il sequestro preventivo; il Tribunale aveva inizialmente fatto riferimento improprio al comma 2 bis ma la Corte riconosce che, anche in caso di riqualificazione del tipo di sequestro, non sempre è richiesta una motivazione dettagliata sul periculum quando la normativa di riferimento non la impone

  • art. 322-ter c.p. (confisca)

    Norma penale relativa alla confisca obbligatoria; la giurisprudenza citata distingue i presupposti del sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria da altre ipotesi di sequestro e ha osservato che, per alcune fattispecie, è sufficiente la dimostrazione della confiscabilità del bene

  • art. 309 comma 9 c.p.p.

    Prevede l'annullamento per omessa motivazione quando l'omissione derivi da dimenticanza o negligenza redazionale; la Corte chiarisce che questo rimedio non si applica quando l'omissione attiene all'errata qualificazione giuridica del provvedimento

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola le spese del procedimento e le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese e la sanzione in favore della cassa delle ammende

  • Sez. U, sentenza Ellade n. 36959/2021

    Ha affermato la necessità di una concisa motivazione anche del 'periculum in mora' per i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca; tuttavia la Corte evidenzia che successiva giurisprudenza ha modulato questo requisito in relazione al tipo di confisca

  • Sez. 6, sentenza n. 12513 del 23/02/2022

    Ha ritenuto che, ai fini del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter, possa essere sufficiente la mera dimostrazione della confiscabilità del bene senza ulteriori specificazioni sul periculum

  • Sez. 3, sentenza n. 46245 del 18/10/2022

    Ha precisato che la sanzione processuale per omessa motivazione colpisce l'errore da negligenza redazionale ma non il vuoto motivazionale derivante da scorretta qualificazione giuridica della fattispecie

Massime di principio

  • Un errore di qualificazione giuridica del provvedimento (iura novit curia) che determini una omissione motivazionale non equivale automaticamente a una omissione redazionale sanzionabile: la Corte può considerarlo un vizio qualificativo non annullabile ai sensi dell'art. 309 c.p.p.
  • Quando il giudice di merito riqualifica il tipo di sequestro, può integrare la motivazione carente fornendo le ragioni del periculum; tale integrazione è compatibile se l'errore originario era di natura qualificativa e non una dimenticanza o negligenza espositiva
  • La giurisprudenza recente ammette che, per talune misure finalizzate alla confisca, la mera dimostrazione della confiscabilità del bene può essere ritenuta sufficiente, riducendo l'obbligo di motivazione specifica sul periculum in certi casi
  • In cassazione è difficile ottenere l'accoglimento del ricorso se la motivazione del giudice del riesame, anche se riqualificatoria, ha comunque dato ragionevolmente conto del pericolo (es. dispersione, capacità dissimulatoria); quindi il ricorso deve puntare a vizi giuridici rilevanti e non a mere contraddizioni apparenti
  • Le conseguenze dell'inammissibilità possono comprendere oltre alle spese processuali anche sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso

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