Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 381/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento - del rigetto dell’istanza di riesame fasc. n. -OMISSIS-, nonché del decreto del Questore di Reggio Calabria di rigetto della emissione della licenza di porto di arma da fuoco per uso sportivo recante n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202200599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di riesame del diniego della licenza di porto di arma da fuoco per uso sportivo, nonché il precedente decreto questorile di diniego

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di rigetto dell'istanza di riesame presentata nel 2022 e il precedente diniego della licenza di porto di arma da fuoco per uso sportivo. Ha dedotto illegittimità, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, sostenendo che il diniego si fondasse genericamente sui rapporti di parentela con soggetti gravati da precedenti e su controlli con persone controindicate non meglio individuate. Ha evidenziato l'assenza di rapporti o frequentazioni con il fratello e l'ex coniuge, la non convivenza e l'incensuratezza del figlio, nonché la pendenza di un unico procedimento penale relativo a fatti risalenti e asseritamente prescritti. Ha inoltre lamentato che l'amministrazione non avesse considerato la detenzione protratta delle armi senza precedenti rilievi e l'assenza di attualità del giudizio di pericolosità. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile tardività dell'impugnazione del decreto del 2016. L'amministrazione ha dedotto che i successivi provvedimenti di riesame erano meramente confermativi e che non erano emersi elementi nuovi idonei a modificare il quadro di inaffidabilità. Ha inoltre evidenziato la convivenza della ricorrente con il figlio fino al 5 maggio 2022, gravato da diversi precedenti penali e di polizia, nonché la prossimità abitativa e la particolare gravità dei precedenti del fratello. Quanto alla dichiarata disponibilità delle armi presso la propria abitazione, l'amministrazione ha riferito che una perquisizione non aveva rinvenuto le armi e aveva smentito la ricostruzione della ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile, limitatamente all'impugnazione del decreto questorile del 10 ottobre 2016, perché non impugnato nei termini. Per il resto è stato respinto. Il TAR ha affermato che il rilascio o rinnovo del porto d'armi presuppone un giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente e sul possibile abuso delle armi, nel quale la sicurezza e l'incolumità pubblica prevalgono sull'interesse privato, soprattutto per l'uso sportivo o ricreativo. Il giudizio amministrativo può fondarsi su una prognosi probabilistica, non richiedente la certezza propria dell'accertamento penale, purché sorretta da elementi concreti e da un attendibile grado di verosimiglianza. Nel caso concreto, il provvedimento del 2022 era adeguatamente motivato mediante il richiamo ai rapporti familiari con soggetti gravati da rilevanti precedenti e all'assenza di elementi nuovi nelle osservazioni della ricorrente. La convivenza con il figlio fino a pochi giorni prima della richiesta di riesame, i suoi precedenti e la gravità dei precedenti del fratello rendevano ragionevole la valutazione di inaffidabilità; la generica negazione delle frequentazioni, non corroborata da elementi di prova, non era sufficiente. L'eventuale prescrizione del reato pendente a carico del figlio non costituiva elemento nuovo idoneo a imporre il riesame favorevole. È stata inoltre ritenuta infondata la censura relativa alla pregressa detenzione delle armi, poiché gli approfondimenti amministrativi e la perquisizione avevano smentito la disponibilità delle armi presso l'abitazione. È stata disposta in via definitiva l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    Disciplinano il rilascio e il rinnovo delle licenze di porto d'armi e consentono all'autorità di pubblica sicurezza una valutazione prognostica sull'affidabilità del richiedente e sul rischio di abuso delle armi.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di segnalare alle parti la possibile irricevibilità dell'impugnazione del precedente decreto questorile.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone menzionate nella sentenza.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai fini dell'oscuramento disposto dalla sentenza.

Massime di principio

  • Il rilascio della licenza di porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di portare armi; l'amministrazione può concederla soltanto quando sussista una completa e rigorosa affidabilità del richiedente circa il buon uso dell'arma.
  • Nel procedimento relativo al porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza esercita un'ampia discrezionalità tecnico-prognostica, sindacabile dal giudice sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
  • Il giudizio sul pericolo di abuso delle armi può fondarsi su un ragionamento induttivo e probabilistico: non è necessaria la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria dell'accertamento penale, ma occorre che gli elementi concreti rendano il pericolo più probabile che non e non meramente immaginario o aleatorio.
  • I rapporti familiari e di convivenza con persone gravate da precedenti penali o di polizia possono incidere sull'affidabilità del richiedente, soprattutto quando riguardino soggetti con precedenti particolarmente gravi; la generica negazione delle frequentazioni, non supportata da elementi concreti, non è sufficiente a superare tale valutazione.
  • Il rigetto di un'istanza di riesame è legittimo quando l'interessato non rappresenti sopravvenienze positive o elementi nuovi idonei a modificare il quadro indiziario posto a fondamento del precedente diniego; l'eventuale prescrizione di un reato non costituisce, di per sé, elemento nuovo idoneo a imporre il rilascio della licenza.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.