Ordinanza n. 10374/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica presso l'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco di cui al Verbale n. 38 delle sedute della stessa Commissione dell'11, 12, 13, 14, 15 e 22 gennaio 2021, pubblicato sul sito della stessa AIFA in data 22 gennaio 2021; - della nota dell'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco - Area Autorizzazioni Medicinali - Ufficio Autorizzazione all'immissione in commercio prot. n. 0126215 del 12 novembre 2020; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli su indicati, ivi compresi: (i) la nota dell'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco - Area Autorizzazioni Medicinali - Ufficio Autorizzazione all'immissione in commercio prot. n. 0101927 del 17 settembre 2020; (ii) il parere, di estremi sconosciuti, del Segretariato dell'Area Autorizzazioni Medicinali della stessa Agenzia; nonche' per la condanna della parte resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, cagionati all'odierna Società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ce.M.O.N. S.r.l. l’8/7/2021: - del parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica presso l'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco di cui al Verbale n. 44 delle sedute della stessa Commissione del 6, 7, 8, 9 e 12 aprile 2021, pubblicato sul sito della stessa AIFA in data 15 aprile 2021, nella parte in cui viene confermato il parere non favorevole già espresso dalla medesima Commissione nelle sedute dell'11, 12, 13, 14, 15 e 22 gennaio 2021 “per le confezioni di [Viscum album Dynamis] ‘gocce orali, soluzioni Tintura Madre TM 1 flacone contagocce in vetro da 30 ml e Tintura Madre TM 1 flacone contagocce in vetro da 100 ml'”; - della nota dell'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco - Area Autorizzazioni Medicinali prot. n. 0048732 del 21 aprile 2021, nella parte in cui le confezioni del medicinale omeopatico Viscum album Dynamis “Tintura Madre TM gocce orali, soluzione” vengono escluse dalla concessa proroga di un anno per la presentazione di ulteriore documentazione e dal differimento, per lo stesso periodo di proroga, del termine di conclusione del procedimento di rinnovo dell'AIC relativa al predetto medicinale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli su indicati; nonche' per la condanna della parte resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, cagionati all'odierna Società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ce.M.O.N. S.r.l. il 19/7/2021: - della Determinazione dell'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco - Area Autorizzazioni Medicinali n. 81 del 14 maggio 2021 – comunicata alla Società ricorrente con nota prot. n. 0061657 del 18 maggio 2021, anch'essa impugnata, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 163 del 9 luglio 2021 – recante il rigetto della richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Viscum album Dynamis nelle seguenti forme e confezioni: “AIC n. 049324813 ‘TM Gocce Orali, Soluzione' flacone contagocce in vetro da 30 ml; AIC n. 049324825 TM Gocce Orali, Soluzione' flacone contagocce in vetro da 100 ml”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quello su indicato; nonche' per la condanna della parte resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, cagionati all'odierna Società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ce.M.O.N. S.r.l. il 29/9/2022: - della Determinazione dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, Area Autorizzazioni Medicinali prot. AAM/AIC 146/2022, dell'11 luglio 2022, notificata alla ricorrente in data 15 luglio 2022 con nota prot. 84526, anch'essa impugnata, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 172 del 25 luglio 2022, avente ad oggetto il “Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Viscum Album Dynamis» (22A04173)” con riferimento alle forme, diluizioni e confezioni sotto indicate: - A.I.C. n. 049323013 - «4 DH gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro in soluzione idroalcolica al 50% V/V da 10 ml; - A.I.C. n. 049323025 - «5 DH gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro in soluzione idroalcolica al 50% V/V da 10 ml; - A.I.C. n. 049323037 - «6 DH gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro in soluzione idroalcolica al 50% V/V da 10 ml; - A.I.C. n. 049323049 - «7 DH gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro in soluzione idroalcolica al 50% V/V da 10 ml; - A.I.C. n. 049323912 - «4 DH granuli» 1 contenitore multidose in vetro/PP da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore in PP; - A.I.C. n. 049323924 - «5 DH granuli» 1 contenitore multidose in vetro/PP da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore in PP; - del parere negativo della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica (di seguito “CTS”), Area Autorizzazioni Medicinali, reso nel corso delle sedute del 6, 7 e 8 giugno 2022, comunicato alla ricorrente con PEC del 24 giugno 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli su indicati, nonché in questi richiamato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi e pareri dell’AIFA relativi al rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale omeopatico Viscum album Dynamis, nonché atti connessi
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato il parere negativo della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica dell’AIFA, le note dell’Area Autorizzazioni Medicinali e le successive determinazioni con cui è stato negato o limitato il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di diverse forme e confezioni del medicinale omeopatico Viscum album Dynamis. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti è stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni asseritamente cagionati dagli atti impugnati. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione tecnica presso la Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università La Sapienza, successivamente integrata per consentire alle parti di produrre ulteriore documentazione e memorie e di replicare motivatamente alle conclusioni dell’organo di verificazione. L’ordinanza è stata adottata a seguito della richiesta del Preside della Facoltà, che ha rappresentato l’impossibilità di rispettare i termini precedentemente assegnati e ha chiesto una proroga per il completamento della relazione tecnica definitiva.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle domande di annullamento e di risarcimento. Ha ritenuto necessario concedere la proroga richiesta per il completamento dell’integrazione della verificazione: fino al 16 giugno 2026 per la produzione, da parte dei contendenti, di ulteriori documenti e memorie alla Commissione e fino al 5 settembre 2026 per il deposito telematico della relazione tecnica definitiva. Ha quindi fissato l’udienza pubblica per la discussione del merito al 6 ottobre 2026 e disposto le comunicazioni alle parti, al Preside della Facoltà e all’organo di verificazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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