Sentenza n. 103/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Siena – Sezione Lavoro n. 413/2023 pubblicata il 22/09/2023 R.G. n. 298/2023, notificata il 10/10/2023 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Siena – Sezione Lavoro n. 413/2023, relativa al beneficio della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero al pagamento delle annualità non corrisposte e degli interessi legali. Hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto, oltre all'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha riunito i ricorsi perché diretti all'esecuzione del medesimo titolo giudiziale. Il ricorso R.G. 719/2025 è stato ritenuto inammissibile perché identico, quanto a parte, amministrazione resistente e contenuto, al precedente ricorso R.G. 706/2025. Gli altri ricorsi sono stati ritenuti ammissibili, essendo provati il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso R.G. 719/2025 per duplicazione di un precedente ricorso identico. Ha accolto i ricorsi R.G. 706/2025, 1495/2025 e 2873/2025, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile passata in giudicato e ordinando l'immediata e integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero deve, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, mettere a disposizione dei ricorrenti la carta del docente e corrispondere gli importi relativi alle annualità non erogate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento della sentenza di ottemperanza fino al saldo. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi; il TAR ha riunito le cause perché rivolte all'esecuzione del medesimo titolo giudiziale.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora e di adottare misure sostitutive; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato considerato presupposto per l'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti del Ministero.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione istitutiva del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto della sentenza civile da eseguire.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha formulato un avviso alle parti sulla possibile inammissibilità del ricorso duplicativo R.G. 719/2025.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione debitrice ed è inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata l'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il comando giudiziale entro un termine determinato, precisando gli adempimenti dovuti e le somme da corrispondere.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere gli adempimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
- Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo giudiziale può giustificare la condanna a una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., anche in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino al saldo.
- È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto dalla stessa parte contro la medesima amministrazione quando abbia contenuto identico a un precedente ricorso già depositato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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