Sentenza n. 1010/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che aveva respinto la richiesta di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, della quale era titolare dal 1987. Il diniego era motivato dal ritenuto mancato adeguato riscontro della necessità di portare l'arma. Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità, dopo aver presentato una memoria in riscontro al preavviso di rigetto. Nel corso del giudizio l'Amministrazione si è costituita depositando una relazione. La domanda cautelare è stata respinta, rilevandosi la natura discrezionale della valutazione amministrativa e l'assenza di macroscopici elementi di abnormità o illogicità, nonché l'irrilevanza dei precedenti rinnovi ai fini della possibilità di una diversa valutazione degli interessi pubblici e privati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 19 maggio 2026, con la quale egli aveva manifestato di non avere più interesse alla decisione. La dichiarazione è stata qualificata come rinuncia irrituale, perché depositata meno di dieci giorni prima dell'udienza pubblica e senza prova della notificazione alla controparte nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; tuttavia, essa è stata ritenuta sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese della fase di merito sono state compensate, considerata l'assenza di attività difensiva delle parti in vista dell'udienza pubblica. Sono rimaste ferme le spese già liquidate per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 84, comma 3, c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e il termine entro il quale essa deve essere notificata alla controparte; nel caso concreto la rinuncia è stata ritenuta irrituale per il mancato rispetto di tale termine, ma la manifestazione di non interesse ha comunque determinato l'improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione può determinare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando non integri una rinuncia rituale al ricorso per mancato rispetto delle forme e dei termini previsti dall'art. 84 c.p.a.
- La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza in ordine alla necessità di rilasciare o rinnovare una licenza di porto d'armi per difesa personale è connotata da discrezionalità e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in presenza di elementi macroscopici di abnormità o illogicità.
- I precedenti rinnovi di una licenza di porto d'armi non impediscono all'Amministrazione di procedere, in occasione di una nuova istanza, a una diversa valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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