Sentenza del 27/05/2015 n. 10894 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento per INVIM, interessi e sanzioni, emessa in relazione a un avviso di liquidazione relativo al trasferimento di un fabbricato appartenente alla società P. S.r.l., nel frattempo cancellata dal registro delle imprese. Il contribuente aveva sostenuto di non essere responsabile dell'obbligazione tributaria, poiché non aveva ricevuto alcuna somma dalla liquidazione della società. La CTR aveva accolto tale impostazione e aveva inoltre ritenuto maturata la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa impositiva. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione per ultrapetizione, violazione del giudicato e, soprattutto, omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo ai limiti di impugnazione della cartella, già preceduta da un avviso di liquidazione divenuto definitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR non avesse esaminato uno specifico motivo d'appello con cui l'Ufficio aveva dedotto che, essendo l'avviso di liquidazione già stato impugnato e definito con sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, la cartella poteva essere contestata soltanto per vizi propri. L'omessa pronuncia ha comportato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti; non è stata quindi definita in via definitiva la fondatezza della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
La mancata decisione su uno specifico motivo d'appello costituisce omessa pronuncia e determina la nullità della sentenza, deducibile in cassazione come error in procedendo.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione quando la sentenza è affetta da nullità, compresa quella derivante dalla violazione dell'obbligo di pronunciare sulle domande, eccezioni o istanze ritualmente proposte.
Art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
Quando un atto della riscossione è preceduto da un atto impositivo già notificato e impugnato, la successiva cartella non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito della pretesa ormai definita; essa è impugnabile nei limiti dei propri vizi.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato vincola le parti, i loro eredi e aventi causa rispetto all'accertamento contenuto nella sentenza. Nel caso concreto, la questione è stata prospettata dall'Agenzia, ma non esaminata dalla Cassazione perché assorbita dall'accoglimento del motivo di omessa pronuncia.
Art. 76, comma 2, D.P.R. n. 131 del 1986
La CTR aveva ritenuto applicabile una decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa impositiva; tale statuizione non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione, poiché la sentenza è stata cassata per omessa pronuncia su altro motivo.
Art. 327, comma 1, c.p.c., nel testo previgente alla L. n. 69 del 2009
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, notificato entro il termine lungo di impugnazione, calcolato tenendo conto della sospensione feriale.
Massime di principio
- Se un avviso di accertamento o liquidazione è stato regolarmente impugnato e la decisione è passata in giudicato, la successiva cartella di pagamento non consente, di regola, di contestare nuovamente il merito dell'imposta: possono essere fatti valere principalmente i vizi propri della cartella o della riscossione.
- Il giudice deve esaminare e decidere espressamente ogni motivo di ricorso o di appello ritualmente proposto. L'omissione configura omessa pronuncia e può comportare la cassazione della sentenza con rinvio.
- La cassazione di una sentenza per omessa pronuncia non equivale necessariamente alla vittoria definitiva sul tributo: normalmente la causa viene rinviata al giudice di merito, che dovrà esaminare la questione non decisa.
- Il giudicato formatosi su un atto impositivo può precludere nuove contestazioni sul rapporto tributario, anche quando il contribuente impugna successivamente un atto della riscossione collegato.
- Quando la responsabilità fiscale viene fatta valere nei confronti di soci o ex soci di una società estinta, assumono rilievo sia le regole sulla successione nei rapporti della società sia l'eventuale effettiva attribuzione di somme o beni ai soci; tuttavia tali questioni non possono essere riesaminate se coperte da un precedente giudicato.
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