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Sentenza

Sentenza del 11/12/2015 n. 25002 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso di 33.290,00 euro versati per imposte ipotecarie e catastali relative alla registrazione di un verbale assembleare con aumento di capitale mediante conferimento di immobili. Sosteneva che la base imponibile dovesse essere determinata come per l'imposta di registro, consentendo quindi la deduzione del mutuo ipotecario gravante sugli immobili conferiti. Invocava inoltre la Direttiva 69/335/CEE, ritenendo che imponesse la deduzione delle obbligazioni e degli oneri assunti dalla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato che, per le imposte ipotecarie e catastali, la base imponibile è costituita dal valore degli immobili considerati autonomamente, senza dedurre mutui, oneri o altre passività gravanti sui beni, anche se accollati alla società conferitaria. Ha ritenuto non applicabile il criterio previsto per l'imposta di registro e ha escluso il contrasto con la Direttiva 69/335/CEE, qualificando tali imposte come tasse di pubblicità fondiaria o imposte di trasferimento ammesse dalla direttiva. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 347/1990, art. 2

    "L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro"

    Il richiamo alla base imponibile dell'imposta di registro non comporta l'applicazione automatica di tutti i relativi criteri di calcolo, poiché occorre considerare l'oggetto specifico dell'imposta ipotecaria.

  • D.Lgs. n. 347/1990, art. 10

    "Le volture catastali sono soggette all'imposta [...] sul valore dei beni o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2"

    Per l'imposta catastale, il valore imponibile è quello del bene o del diritto immobiliare considerato in sé, senza detrazione dei debiti o degli oneri connessi.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 50, comma 3

    Il criterio che consente, ai fini dell'imposta di registro, di considerare determinate passività o mutui non è estensibile alle imposte ipotecarie e catastali.

  • D.P.R. n. 131/1986, artt. 43 e 51

    Le disposizioni sulla determinazione della base imponibile dell'imposta di registro non modificano la diversa modalità di calcolo applicabile alle imposte ipotecarie e catastali.

  • Direttiva 69/335/CEE, art. 5, lett. a)

    "previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento"

    La previsione sulla deduzione degli oneri riguarda l'imposta sui conferimenti in senso proprio e non impedisce agli Stati membri di applicare imposte di trasferimento o di pubblicità fondiaria sugli immobili conferiti.

  • Direttiva 69/335/CEE, art. 7, n. 2

    La disciplina dei limiti massimi delle aliquote non è stata ritenuta pertinente a escludere le imposte ipotecarie e catastali applicate al trasferimento immobiliare.

  • Direttiva 69/335/CEE, art. 12, n. 1, lett. b)

    "imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società [...] di beni immobili"

    Gli Stati membri possono applicare imposte di trasferimento e tasse di pubblicità fondiaria sugli immobili conferiti, purché non vi sia discriminazione rispetto ad analoghi trasferimenti.

Massime di principio

  • Quando un immobile viene conferito in una società, le imposte ipotecarie e catastali sono normalmente calcolate sul valore dell'immobile considerato autonomamente, non sul valore netto dopo la deduzione del mutuo ipotecario.
  • Il fatto che una norma rinvii alla base imponibile dell'imposta di registro non implica che siano applicabili anche le specifiche deduzioni previste per quella imposta: occorre verificare la natura e l'oggetto del singolo tributo.
  • Le imposte ipotecarie e catastali relative alla trascrizione e alla voltura possono essere considerate imposte di trasferimento o tasse di pubblicità fondiaria, distinte dall'imposta sui conferimenti e compatibili con la Direttiva 69/335/CEE.
  • Il mutuo o altra passività accollata dalla società conferitaria non riduce, ai fini ipotecari e catastali, il valore imponibile dell'immobile conferito, salvo eventuali modifiche normative o differenti orientamenti giurisprudenziali applicabili al caso concreto.
  • Un vizio formale nella notificazione dell'atto processuale, come l'errata indicazione del nome del difensore, non determina necessariamente la nullità se l'atto è stato consegnato presso il domicilio eletto e ha raggiunto il suo scopo senza compromettere il diritto di difesa.

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