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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35072/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione IRPEF e IVA a seguito dell’omessa esibizione della documentazione contabile obbligatoria e della conseguente ricostruzione induttiva del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973. I giudici di merito hanno ritenuto legittimo l’atto sia quanto alla sottoscrizione, ritenendo valida la delega conferita dal direttore a un funzionario dell’area terza, sia quanto al merito delle riprese. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2, comma 1, l. n. 145/2002, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso l’illegittimità della delega di firma perché priva di specifiche motivazioni, di data di scadenza e dei requisiti che egli assumeva necessari a pena di nullità; ha inoltre lamentato una motivazione della sentenza di appello generica e non confutativa delle proprie difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la delega di sottoscrizione dell’avviso di accertamento prevista dall’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 è delega di firma e non di funzioni, per cui non occorre l’indicazione nominativa del delegato né della durata della delega; è sufficiente un ordine di servizio o atto equivalente che individui il funzionario legittimato alla firma tramite la qualifica, consentendo la verifica ex post del potere. La censura del ricorrente non si è confrontata con questo orientamento consolidato, ed è stata ritenuta irrilevante anche la doglianza sulla mancata indicazione delle ragioni di servizio e sulla durata della delega. Inoltre, nel caso concreto non era controversa la qualifica del sottoscrittore, funzionario direttivo dell’area terza, né la natura nominativa della delega; è stata reputata inconferente anche la contestazione sulla conformità all’originale dell’atto, in assenza di querela di falso. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta, poiché l’Agenzia non ha svolto sostanziale attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega è di firma e non richiede indicazione del nominativo del delegato né della durata, potendo risultare da ordini di servizio che individuino la qualifica del soggetto autorizzato.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Legittima la ricostruzione induttiva del reddito d’impresa in presenza di omessa esibizione della documentazione contabile obbligatoria.

  • art. 2, comma 1, l. n. 145/2002

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla delega di firma; la Corte non ne accoglie l’interpretazione estensiva proposta.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla costituzione dell’Agenzia delle Entrate al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza processuale dell’esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • La delega di sottoscrizione dell’avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 è una delega di firma e non di funzioni: per la sua validità non è necessaria l’indicazione nominativa del delegato né della durata della delega, purché sia possibile verificare che l’atto sia stato sottoscritto da un funzionario legittimato.
  • Ai fini della validità dell’avviso di accertamento è sufficiente che la sottoscrizione provenga da un funzionario appartenente a qualifica direttiva, anche se non dirigente, quando sia stata conferita una delega idonea a consentirne l’identificazione ex post.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con il consolidato orientamento giurisprudenziale pertinente e che reitera censure già disattese senza una specifica critica della ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La contestazione sulla conformità all’originale di un atto amministrativo o processuale non è idonea, da sola, a travolgerne la valenza probatoria se non è proposta nei modi necessari, inclusa, ove occorra, la querela di falso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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