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Circolare

Circolare n. 29 del 3/06/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando le compensazioni IVA devono essere considerate "interne" o "esterne" ai fini dei limiti di 10.000 e 15.000 euro, precisando anche l’uso dei codici identificativi 61 e 62 nei casi di crediti maturati da soggetti diversi dall’utilizzatore. Fornisce inoltre istruzioni operative sulla rateazione con garanzia e codice 60, sul versamento rateale dell’IVA da adeguamento agli studi di settore con codice 6494, sul mantenimento del codice 1816 per l’imposta sostitutiva sui compensi accessori e sul criterio di indicazione dell’anno di riferimento per il credito 6830 da riattribuzione delle ritenute residue.

Risposte a quesiti sul controllo delle compensazioni IVA e sulla compilazione del modello F24

Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni IVA e compilazione del modello F24

La circolare raccoglie chiarimenti operativi su casi ricorrenti di compilazione del modello F24, con particolare attenzione al controllo delle compensazioni IVA e all’utilizzo di codici identificativi introdotti per gestire crediti maturati in capo a soggetti diversi dall’utilizzatore. Vengono inoltre precisate modalità di compilazione e decorrenza di alcuni codici tributo e le regole per la rateazione di specifiche somme dovute.

Ambito delle compensazioni IVA e limiti di compensabilità

La prima parte chiarisce l’applicazione dei limiti di compensabilità di 10.000 e 15.000 euro previsti dall’articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009 per i crediti IVA annuali e trimestrali. La circolare ribadisce che sono escluse dai limiti solo le compensazioni che costituiscono una mera modalità alternativa di detrazione, cioè quelle che possono trovare esposizione nella dichiarazione annuale IVA ai sensi dell’articolo 30 del DPR n. 633 del 1972.

In tale prospettiva, non sono considerate "interne" e quindi concorrono al plafond le compensazioni usate per estinguere debiti IVA di un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito, perché non esiste per esse una possibilità di esposizione alternativa in dichiarazione. Sono ricompresi, ad esempio:

  • il credito del secondo trimestre 2010 utilizzato per il debito periodico di gennaio 2010;
  • il credito del primo trimestre 2010 utilizzato per il saldo IVA 2009.

Diversamente, non concorre ai limiti l’utilizzo del credito annuale 2009 per il saldo IVA 2010, poiché la relativa detrazione può essere esposta nel quadro VL della dichiarazione IVA 2011.

Codice identificativo 62: soggetto diverso dal fruitore del credito

La circolare conferma che il codice identificativo 62, istituito con la risoluzione n. 286/E del 22 dicembre 2009 e denominato "Soggetto diverso dal fruitore del credito", va utilizzato solo quando il credito compensato non risulta dalla dichiarazione dell’utilizzatore e il trasferimento non trova un immediato riscontro nella sua posizione dichiarativa.

Non deve quindi essere indicato:

  • nel caso della liquidazione IVA di gruppo, in cui il credito emerge dal quadro VY della dichiarazione della controllante, pur essendo maturato in capo alle controllate;
  • nel caso dei crediti ricevuti per trasparenza ex articoli 5 o 115 del TUIR, quando il credito risulta già nella dichiarazione del ricevente, come accade per i crediti d’imposta evidenziati nella sezione dedicata del quadro RU.

Codice identificativo 61: soggetto aderente al consolidato

Il codice identificativo 61, denominato "Soggetto aderente al consolidato", è riservato alle società consolidanti che utilizzano in compensazione crediti attribuiti dalle società aderenti al consolidato per il pagamento dell’IRES dovuta a livello di gruppo. La circolare precisa che il codice va indicato anche quando il credito attribuito alla fiscal unit proviene esclusivamente o in via prevalente dalla posizione fiscale della stessa consolidante.

In tutti i casi, il codice fiscale del contribuente e quello del soggetto cedente vanno entrambi indicati nella sezione "Contribuente" del modello F24. In particolare:

  • nel campo "Codice fiscale" si riporta il codice fiscale della società consolidante, utilizzatrice del credito;
  • nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" si riporta il codice fiscale della consolidante se essa è l’unica cedente o la cedente della porzione maggiore di credito;
  • nel campo "Codice identificativo" si indica il codice 61.

Crediti di natura diversa nel consolidato

La circolare estende la medesima logica anche ai casi in cui la consolidante utilizzi crediti di natura diversa, come ad esempio IVA e IRAP, ceduti da uno o più soggetti aderenti al consolidato. È quindi possibile esporre nella stessa delega di pagamento crediti di diversa tipologia, purché si indichi il codice 61 e, nel campo del coobbligato, il codice fiscale del soggetto aderente che ha ceduto il credito di ammontare maggiore.

Decorrenza dei codici 61 e 62 e gestione di eventuali sovrapposizioni

La risoluzione n. 286/E del 2009 non stabilisce una decorrenza specifica per i codici 61 e 62. Essi vanno pertanto utilizzati, dalla data di istituzione, in tutti i casi previsti, a prescindere dall’anno di riferimento dei crediti compensati.

La circolare affronta anche il caso in cui nella stessa delega siano astrattamente richiesti più codici identificativi, ad esempio quelli relativi al coobbligato, erede, tutore o curatore (codici 02, 03, 07) e quelli 61 o 62. Poiché nel modello F24 non è possibile esporre più codici contemporaneamente nello stesso campo, occorre indicare quello riferibile alla fattispecie più rilevante, da valutare caso per caso. Per le compensazioni IVA, l’assenza del codice 61 o 62, quando dovuto, può determinare lo scarto dell’F24 per mancato superamento del controllo automatizzato.

Codice 60: rateazione con garanzia e ruolo del garante

Per le somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni rateizzate oltre 50.000 euro, la circolare richiama l’articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 462 del 1997 e la risoluzione n. 31/E del 23 aprile 2010. In caso di decadenza dalla rateazione assistita da garanzia, l’ufficio notifica al garante o al terzo datore d’ipoteca un invito a versare l’intero importo residuo dovuto, comprensivo di imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già pagato.

Se il versamento non avviene entro 30 giorni dalla notifica, si procede all’iscrizione a ruolo sia a carico del contribuente sia del garante o del terzo datore. Il pagamento richiesto al garante deve essere effettuato in unica soluzione e con le modalità specifiche previste dalla risoluzione n. 31/E, indicando:

  • nel campo "Codice fiscale", il codice fiscale del contribuente decaduto dalla rateazione;
  • nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale del garante o del terzo datore d’ipoteca;
  • nel campo "Codice identificativo", il codice 60, denominato "Garante/terzo datore".

La circolare precisa inoltre che il pagamento dell’importo dovuto dal garante non può essere eseguito tramite compensazione con crediti, pena la mancata definizione dell’atto.

Adeguamento IVA agli studi di settore e codice 6494

Per il codice tributo 6494, relativo all’IVA dovuta per l’adeguamento al volume di affari risultante dagli studi di settore, la circolare ricostruisce l’evoluzione normativa e di prassi. L’articolo 2, comma 2, del DPR n. 195 del 1999 prevede che l’adeguamento sia effettuato con versamento dell’imposta entro il termine del saldo IRPEF; la risoluzione n. 89 del 1999 ha istituito il codice tributo 6494.

L’articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009 ha poi esteso a questo versamento la rateazione prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con la risoluzione n. 40/E del 18 maggio 2010 è stato quindi previsto che nel modello F24 vada compilato il campo "rateazione", con indicazione del numero della rata in pagamento e del numero complessivo delle rate. La circolare precisa che, per i versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore di tale risoluzione, la compilazione del campo non era richiesta.

Imposta sostitutiva sui compensi accessori del lavoro dipendente: codice 1816

Con riferimento al codice tributo 1816, istituito per il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008, la circolare conferma che il medesimo codice continua a essere utilizzato anche per i periodi d’imposta 2009 e 2010. Non viene quindi istituito un nuovo codice tributo per le dichiarazioni Unico PF 2010 o 730 2010 relative a tali annualità.

Credito da riattribuzione delle ritenute residue: codice 6830

La risoluzione n. 6/E dell’11 febbraio 2010 ha istituito il codice tributo 6830 per consentire alle società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR di compensare il credito derivante dalla riattribuzione delle ritenute residue da parte dei soci o associati. La circolare chiarisce che, in F24, l’anno di riferimento da indicare è quello del periodo d’imposta della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

L’esempio fornito riguarda le ritenute subite nel 2009: il credito va esposto nel quadro RX della dichiarazione Unico Società di Persone 2010, relativa al periodo d’imposta 2009, e l’anno di riferimento in F24 deve essere 2009. Se il credito non è integralmente utilizzato entro la dichiarazione successiva, il residuo va riportato nel quadro RX della dichiarazione seguente e ciò comporta la conseguente "rigenerazione" dell’anno di riferimento, che diventa quello del nuovo periodo dichiarativo.

Punti principali

Compensazioni IVA escluse dal plafond

Le compensazioni che estinguono debiti IVA relativi a periodi successivi a quello di maturazione del credito devono essere effettuate tramite F24 e concorrono ai limiti di 10.000 e 15.000 euro. Non rientrano invece nel plafond solo le compensazioni che rappresentano mera modalità alternativa di detrazione in dichiarazione, cioè quelle riferite al medesimo periodo secondo la logica dell’articolo 30 del DPR 633/1972. Nel caso di utilizzo del credito annuale 2009 per il saldo 2010, la compensazione non rileva ai fini dei limiti perché la detrazione è esponibile nel quadro VL della dichiarazione IVA 2011.

Codice identificativo 62

Il codice 62, "Soggetto diverso dal fruitore del credito", va usato solo quando il credito compensato non emerge dalla dichiarazione dell’utilizzatore e il trasferimento non ha immediato riscontro nella sua posizione dichiarativa. Non va quindi indicato né nel caso della liquidazione IVA di gruppo, perché il credito emerge dal quadro VY della controllante, né nel caso dei crediti trasferiti per trasparenza ex articoli 5 o 115 TUIR, se il credito risulta già nella dichiarazione del ricevente.

Codice identificativo 61 nei consolidati

Il codice 61, "Soggetto aderente al consolidato", deve essere indicato dalla consolidante quando compensa crediti attribuiti dalle società aderenti al consolidato per il pagamento dell’IRES di gruppo. Va indicato anche se il credito attribuito alla fiscal unit proviene dalla posizione fiscale della stessa consolidante. In F24 il codice fiscale del contribuente resta quello della consolidante, mentre nel campo del coobbligato si riporta il codice fiscale della società consolidata che ha ceduto il credito maggiore, o della consolidante se è l’unica cedente o la cedente principale.

Crediti di natura diversa nel consolidato

Quando la consolidante utilizza crediti di natura diversa ceduti da più soggetti aderenti al consolidato, è possibile esporli nella medesima delega di pagamento. In presenza di più crediti della stessa o di diversa natura, si indica comunque il codice 61 e, nel campo del coobbligato, il codice fiscale del soggetto consolidato che ha ceduto l’ammontare maggiore.

Decorrenza dei codici 61 e 62 e sovrapposizioni

I codici 61 e 62 si applicano dalla data della loro istituzione a tutte le fattispecie previste, senza limiti legati all’anno di formazione del credito. Se nella stessa delega servissero più codici identificativi, non è possibile indicarli contemporaneamente: va scelto quello relativo alla fattispecie prevalente. Per le compensazioni IVA, la mancata indicazione dei codici 61 o 62, quando necessaria, può comportare lo scarto del modello F24.

Codice 60 per il garante nella rateazione

In caso di decadenza dalla rateazione assistita da garanzia, il garante o il terzo datore d’ipoteca deve versare in unica soluzione il debito residuo richiesto dall’ufficio. In F24 il contribuente è indicato come soggetto principale, il garante nel campo del coobbligato e il codice 60, "Garante/terzo datore", nel campo del codice identificativo. Il pagamento del garante non può essere effettuato in compensazione, altrimenti l’atto non si definisce.

Rateazione dell’IVA da adeguamento agli studi di settore

Per il codice tributo 6494, relativo all’adeguamento IVA agli studi di settore, la risoluzione n. 40/E del 18 maggio 2010 ha previsto la compilazione del campo rateazione nel modello F24, con indicazione del numero rata e del numero totale delle rate. Prima di tale intervento, secondo il comunicato del 2 luglio 2009, la compilazione del campo non era richiesta.

Codice 1816 per l’imposta sostitutiva sui compensi accessori

Per l’imposta sostitutiva sui compensi accessori del lavoro dipendente, il codice tributo 1816 continua a essere utilizzato anche per i periodi d’imposta 2009 e 2010. Non viene istituito un nuovo codice tributo: la prassi conferma la continuità del medesimo codice per il versamento diretto in dichiarazione.

Codice 6830 e anno di riferimento

Per il credito derivante dalla riattribuzione delle ritenute residue ai soggetti di cui all’articolo 5 TUIR, l’anno di riferimento da indicare in F24 coincide con l’anno d’imposta della dichiarazione da cui il credito emerge. Se il credito non è interamente utilizzato, il residuo va riportato nella dichiarazione successiva e l’anno di riferimento si "rigenera" in relazione a tale nuovo periodo di dichiarazione.

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