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Circolare

Circolare n. 28 del 28/05/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni già impartite nel 2008 sulla gestione del contenzioso IRAP relativo a lavoratori autonomi e attività ausiliarie del commercio, recependo i nuovi orientamenti della Corte di cassazione. Chiarisce che per agenti di commercio, promotori finanziari e più in generale attività ausiliarie di cui all’art. 2195 c.c. occorre verificare caso per caso l’esistenza dell’autonoma organizzazione; per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN, la dotazione minima prevista dalla convenzione non basta da sola a integrare il presupposto impositivo. Inoltre, nelle controversie su omessi versamenti IRAP, le strutture territoriali non devono eccepire che il difetto di autonoma organizzazione sia deducibile solo con dichiarazione integrativa. Il contenzioso pendente va abbandonato solo quando il ricorso sia fondato sia in fatto sia in diritto, in assenza di organizzazione autonoma e di altre questioni sostenibili.

IRAP e autonoma organizzazione: istruzioni operative per il contenzioso pendente

IRAP – autonoma organizzazione: ulteriori istruzioni per il contenzioso pendente

La circolare interviene sulla gestione del contenzioso IRAP relativo agli esercenti arti e professioni, aggiornando le istruzioni già fornite con la circolare n. 45/E del 2008. Il documento recepisce nuovi orientamenti della Corte di cassazione in tema di autonoma organizzazione, con riflessi operativi sulla trattazione delle liti pendenti e sulle eccezioni difensive da proporre in giudizio.

Premessa e quadro di riferimento

La circolare richiama il precedente intervento del 13 giugno 2008, emanato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001 e delle prime pronunce di legittimità in materia di IRAP. Viene ricordato che, per gli esercenti arti e professioni, l’autonoma organizzazione è il presupposto per l’assoggettamento al tributo, mentre per le attività d’impresa l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa.

Attività ausiliarie del commercio

Una parte centrale del documento riguarda le attività ausiliarie del commercio di cui all’articolo 2195, primo comma, n. 5, c.c., con riferimento soprattutto ad agenti di commercio e promotori finanziari. Nella circolare del 2008 l’Amministrazione aveva sostenuto la natura imprenditoriale di tali attività, con conseguente assoggettamento a IRAP, pur prevedendo in subordine la verifica dell’autonoma organizzazione.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con le sentenze del 26 maggio 2009 nn. 12108, 12109, 12110 e 12111, hanno invece chiarito che non è sufficiente la qualificazione dell’attività come impresa ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini IRAP occorre verificare se l’attività ausiliaria sia svolta con autonoma organizzazione, poiché tali attività possono essere esercitate anche senza organizzazione di capitali o lavoro altrui. La circolare valorizza il principio di diritto espresso dalla Cassazione: l’esercizio delle attività di agente di commercio e di promotore finanziario è escluso da IRAP solo quando l’attività non sia autonomamente organizzata.

La circolare estende il ragionamento alle altre attività ausiliarie del commercio, sottolineando che la distinzione decisiva è quella tra attività d’impresa, nella quale l’organizzazione è intrinseca, e attività ausiliarie, per le quali l’autonoma organizzazione deve essere accertata in concreto.

Utilizzazione di beni e servizi di terzi

Il documento conferma e rafforza quanto già indicato nella circolare n. 45/E del 2008: ai fini della verifica dell’autonoma organizzazione rileva sia l’affidamento non occasionale a terzi di incombenze tipiche dell’attività professionale, sia la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, anche quando tali beni siano forniti da terzi a qualunque titolo.

La Cassazione, con sentenza n. 12078 del 25 maggio 2009, ha chiarito che ciò che conta è la sussistenza di un’organizzazione autonoma, mentre è irrilevante il mezzo giuridico utilizzato per realizzarla, siano essi dipendenti o società di servizi. È quindi rilevante anche l’outsourcing, se esso rende possibile lo svolgimento dell’attività attraverso beni strumentali, capitali e forme stabili di collaborazione, tali da far percepire la clientela un’organizzazione unitaria.

Medico di medicina generale convenzionato con il SSN

Un ulteriore punto riguarda l’attività del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. La Corte di cassazione ha affermato che la dotazione di arredi e attrezzature imposta dalla convenzione non è di per sé indice di autonoma organizzazione, poiché costituisce il minimo indispensabile per l’esercizio della professione.

Lo schema tipo di convenzione prevede infatti che lo studio debba essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili, di una sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonee, nonché di strumenti idonei alla ricezione delle chiamate. Secondo la circolare, questi elementi non bastano a fondare automaticamente il presupposto IRAP; l’autonoma organizzazione può emergere solo se vi sono elementi ulteriori che superano lo standard convenzionale e che devono essere valutati caso per caso.

La circolare richiama anche casi giurisprudenziali nei quali la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione di merito che aveva valorizzato il valore complessivo dei beni strumentali, le quote di ammortamento e le altre spese, desumendone la presenza di significativi elementi di organizzazione.

Omessi versamenti IRAP e contestazione della debenza

La circolare affronta poi il tema delle controversie originate da cartelle di pagamento emesse ex articolo 36-bis del DPR 600/1973 a seguito dell’omesso versamento dell’IRAP indicata in dichiarazione. In tali casi il contribuente non contesta vizi propri della cartella, ma deduce l’assenza di autonoma organizzazione e quindi la non debenza del tributo.

Con la sentenza delle Sezioni unite n. 21749 del 14 ottobre 2009, la Cassazione ha ribadito il principio della emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione: il contribuente può correggere errori di fatto o di diritto incidenti sull’obbligazione tributaria non solo nei limiti del rimborso ex art. 38 del DPR 602/1973, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla pretesa dell’Amministrazione. La circolare richiama inoltre il precedente orientamento secondo cui la liquidazione automatizzata ex art. 36-bis non preclude la contestazione della debenza del tributo mediante impugnazione della cartella.

Ne consegue che le strutture territoriali devono omettere di eccepire che il difetto di autonoma organizzazione possa essere fatto valere solo tramite dichiarazione integrativa.

Indicazioni operative e gestione del contenzioso pendente

Sul piano operativo, la circolare stabilisce che, nella gestione del contenzioso IRAP relativo ai lavoratori autonomi, gli uffici devono attenersi alle nuove indicazioni e continuare ad applicare la circolare n. 45/E del 2008 per quanto compatibile con gli aggiornamenti giurisprudenziali richiamati.

Il contenzioso pendente può essere abbandonato soltanto quando il ricorso del contribuente risulti fondato sia in diritto, alla luce degli orientamenti della Corte di cassazione, sia in fatto, per effettiva assenza di autonoma organizzazione, e sempre che non sussistano altre questioni difendibili. Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché tali istruzioni siano osservate dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Punti principali

Aggiornamento delle istruzioni sulla gestione del contenzioso IRAP

La circolare si innesta sulle indicazioni della circolare n. 45/E del 2008 e le integra alla luce delle successive pronunce della Corte di cassazione. L’obiettivo è fornire ulteriori istruzioni operative alle strutture territoriali nella gestione delle controversie IRAP relative all’autonoma organizzazione, con particolare attenzione ai casi in cui il tributo sia contestato per insussistenza del presupposto impositivo.

Attività ausiliarie del commercio e principio di autonoma organizzazione

Per agenti di commercio, promotori finanziari e, più in generale, per le attività ausiliarie del commercio di cui all’art. 2195 c.c., la Corte di cassazione ha affermato che non è sufficiente la qualificazione formale come attività d’impresa ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini IRAP rileva invece il modo in cui l’attività è svolta, ossia la presenza di un’autonoma organizzazione, che deve essere verificata caso per caso. La Cassazione ha escluso l’assoggettamento all’imposta solo quando l’attività non sia autonomamente organizzata.

Utilizzo di beni e servizi di terzi

La circolare conferma che, ai fini della verifica dell’autonoma organizzazione, rileva anche l’affidamento non occasionale a terzi di incombenze tipiche dell’attività professionale e la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, anche se forniti da terzi. La Cassazione ha ritenuto irrilevante il mezzo giuridico con cui l’organizzazione è realizzata, comprendendo anche l’outsourcing, quando esso consenta lo svolgimento dell’attività tramite beni strumentali, capitali e collaborazioni stabili.

Medico di medicina generale convenzionato con il SSN

Per il medico di medicina generale convenzionato, la Cassazione ha chiarito che l’utilizzo delle apparecchiature e degli arredi previsti obbligatoriamente dalla convenzione non dimostra di per sé l’esistenza di autonoma organizzazione. Lo studio e le dotazioni previste dallo schema convenzionale costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività; l’autonoma organizzazione può essere invece ravvisata solo in presenza di elementi ulteriori, che superino tale standard e vadano valutati caso per caso.

Omessi versamenti e impugnazione della cartella

Nei casi in cui la controversia origini da cartelle emesse ex art. 36-bis del DPR 600/1973 per omesso versamento dell’IRAP dichiarata, il contribuente può contestare in giudizio la debenza del tributo deducendo l’assenza di autonoma organizzazione. La Cassazione ha ribadito che la possibilità di emendare o ritrattare la dichiarazione non è limitata alla sola sede del rimborso, ma può essere fatta valere anche in contenzioso contro la pretesa tributaria. Di conseguenza, gli uffici non devono eccepire che il difetto di autonoma organizzazione sia deducibile solo mediante dichiarazione integrativa.

Indicazioni operative finali per il contenzioso pendente

Le strutture territoriali devono attenersi alle nuove indicazioni e continuare ad applicare la circolare n. 45/E del 2008 per quanto compatibile. Il contenzioso pendente va abbandonato solo quando il ricorso del contribuente risulti fondato sia alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati sia sulla base dei fatti, cioè dell’effettiva assenza di autonoma organizzazione, e purché non vi siano altre questioni difendibili. Le Direzioni regionali devono vigilare sul puntuale rispetto delle istruzioni da parte delle Direzioni provinciali e degli uffici dipendenti.

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