Circolare n. 27 del 28/05/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, aggiornando la n. 71/E del 2001, chi ha la legittimazione a stare in giudizio per l'Agenzia delle entrate nei diversi gradi e per le diverse controversie, alla luce dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e della giurisprudenza più recente. Viene inoltre precisato quando l'Agenzia può essere difesa dall'Avvocatura dello Stato e, soprattutto, dove vanno notificate gli atti giudiziari e le sentenze, indicando come regola generale la struttura territoriale che ha emanato l'atto impugnato o che non ha adottato l'atto richiesto, evitando notifiche inutilmente costose presso la sede centrale.
Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate e notifiche degli atti processuali
Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate e notifiche degli atti processuali
La circolare aggiorna le istruzioni già fornite con la n. 71/E del 2001 e chiarisce il regime di rappresentanza processuale dell'Agenzia delle entrate, con particolare attenzione ai giudizi tributari e alle notificazioni degli atti processuali. L'intervento si fonda sugli sviluppi giurisprudenziali e sull'assetto organizzativo interno dell'Agenzia, con l'obiettivo di uniformare i comportamenti degli uffici e di semplificare le notifiche, evitando passaggi inutili presso la sede centrale.
Finalità e contesto normativo
La circolare nasce dall'esigenza di coordinare prassi operative e orientamenti giurisprudenziali in materia di contenzioso dell'Agenzia delle entrate. In particolare, intende evidenziare ai contribuenti che non è necessario notificare gli atti processuali presso la sede centrale dell'Agenzia, potendo la notifica essere eseguita direttamente presso gli uffici periferici competenti. Tale impostazione comporta un contenimento dei costi di gestione del contenzioso e una semplificazione delle procedure.
Legittimazione e rappresentanza processuale nei giudizi tributari
La circolare distingue la capacità di stare in giudizio dalla rappresentanza processuale in senso tecnico. La prima riguarda la legittimazione della parte a partecipare al giudizio; la seconda attiene alla capacità del procuratore di compiere atti processuali in nome e per conto del rappresentato.
Per i giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, gli articoli 10 e 11, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 attribuiscono la legittimazione processuale e la difesa diretta all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato o che non ha emanato l'atto richiesto. Per i giudizi ancora pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale resta applicabile l'articolo 17, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 636, che attribuisce la legittimazione all'ufficio tributario.
Dopo la riforma dell'Amministrazione finanziaria e l'istituzione delle Agenzie fiscali, tali disposizioni continuano ad operare nei confronti delle articolazioni interne dell'Agenzia delle entrate, secondo l'organizzazione interna adottata dall'Agenzia stessa. Ne consegue che, per i giudizi instaurati prima del 1° gennaio 2001, data di attivazione dell'Agenzia, si è verificata una successione a titolo particolare nel processo: le strutture dell'Agenzia hanno sostituito gli uffici periferici del Ministero delle finanze, subentrando nelle funzioni, nei poteri e nei rapporti processuali.
Per i giudizi introdotti dal 1° gennaio 2001 in poi, la legittimazione processuale spetta in via esclusiva all'Agenzia delle entrate e, per essa, alla competente articolazione interna con rilevanza esterna, definita dagli atti organizzativi dell'Agenzia. Non deve quindi essere evocato il Ministero dell'economia e delle finanze, poiché le funzioni dei soppressi uffici ministeriali sono state trasferite all'Agenzia.
Giudizi preesistenti al 1° gennaio 2001 e subentro dell'Agenzia
La circolare precisa che nei giudizi tributari instaurati prima del 1° gennaio 2001 la legittimazione esclusiva dell'Agenzia delle entrate sussiste quando il Ministero delle finanze, dopo tale data, non abbia compiuto attività processuale oppure, se l'abbia compiuta, sia stato poi estromesso dal giudizio. In tali casi, la successione processuale si è consolidata in capo all'Agenzia, con conseguente esclusione del Ministero.
La ricostruzione è coerente con la giurisprudenza di legittimità richiamata nella circolare, che riconosce alle Agenzie fiscali personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa e capacità di stare in giudizio per mezzo del direttore, anche avvalendosi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Articolazione interna dell'Agenzia e legittimazione concorrente
La circolare richiama l'assetto organizzativo dell'Agenzia, articolato in uffici centrali e periferici. Le Direzioni provinciali curano informazione e assistenza ai contribuenti, gestione dei tributi, accertamento, riscossione e contenzioso; al loro interno operano uffici territoriali e un ufficio controlli, cui è attribuita anche la gestione del contenzioso tramite una specifica area legale. Le Direzioni regionali esercitano funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, oltre ad attività operative di particolare rilievo in materia tributaria e contenziosa.
Su tale base, la circolare afferma che gli uffici locali o territoriali dell'Agenzia, in quanto esplicazione territoriale dell'ente, sono legittimati ad agire e ad essere convenuti davanti alle Commissioni tributarie e sono rappresentati dal direttore dell'ufficio, che può delegare propri collaboratori per scopi determinati. Nel giudizio di cassazione, pur non operando direttamente l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, la legittimazione processuale spetta sia all'Agenzia, in persona del Direttore, sia alla struttura territoriale che ha emanato l'atto o che non ha emanato l'atto richiesto. La circolare richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la struttura periferica conserva una capacità di stare in giudizio concorrente e alternativa rispetto all'ente.
Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
Quando l'Agenzia delle entrate e le sue articolazioni interne non possono stare in giudizio direttamente tramite propri dipendenti, la rappresentanza e la difesa sono affidate all'Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva. Si tratta del patrocinio autorizzato previsto dall'articolo 43, primo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, che consente all'Avvocatura di assumere la rappresentanza e la difesa di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sottoposti a vigilanza statale, se autorizzata da una disposizione di legge o di regolamento.
Per le Agenzie fiscali tale patrocinio è espressamente richiamato dall'articolo 72 del D.Lgs. 300/1999 e dall'articolo 20, comma 3, del DPR 26 marzo 2001, n. 107. La circolare chiarisce inoltre che le modalità di cooperazione tra Agenzia e Avvocatura sono regolate da un protocollo d'intesa privo di rilevanza esterna e che non occorre una procura specifica in favore dell'Avvocatura dello Stato.
Notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze
Alla luce della giurisprudenza richiamata, la circolare afferma che le notificazioni degli atti giudiziari e delle sentenze devono essere effettuate presso la struttura territoriale che ha emanato l'atto impugnato o che non ha emanato l'atto richiesto. Questa soluzione è preferibile anche sotto il profilo economico e organizzativo, perché evita notifiche più onerose presso la sede centrale e la successiva trasmissione dell'atto all'ufficio periferico competente.
Le strutture operative dipendenti sono invitate a non sollevare eccezioni contrarie a tale criterio. La Direzione regionale deve vigilare sull'applicazione uniforme delle istruzioni da parte delle Direzioni provinciali e degli uffici dipendenti.
Rapporto con l'articolo 11 del R.D. 1611/1933
La circolare esclude che l'articolo 11 del R.D. 1611/1933, secondo cui le notifiche alle amministrazioni dello Stato si fanno presso l'Avvocatura dello Stato, impedisca la notificazione alle strutture periferiche dell'Agenzia. Ciò dipende dal fatto che l'Agenzia delle entrate non è un organo dello Stato, ma un ente pubblico dotato di autonoma personalità giuridica.
Notifiche presso l'Avvocatura dello Stato nei soli casi in cui essa sia costituita in giudizio
Solo quando l'Avvocatura dello Stato si sia effettivamente costituita in giudizio in nome e per conto dell'Agenzia, le notificazioni vanno eseguite presso le competenti strutture territoriali dell'Organo legale. La notifica alla sede dell'Avvocatura è quindi utile soltanto se la parte è stata da essa rappresentata nel giudizio; in caso contrario, la notifica deve essere eseguita presso la sede della parte che ha partecipato al giudizio di merito.
Indicazioni operative finali
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni contenute nella circolare siano rispettate da tutte le articolazioni dell'Agenzia. Il documento mira così a rendere uniforme la gestione del contenzioso e delle notifiche, valorizzando la legittimazione delle strutture periferiche e limitando il ricorso alla sede centrale ai soli casi in cui sia effettivamente necessario.
Punti principali
Finalità della circolare
La circolare integra la precedente n. 71/E del 30 luglio 2001 e aggiorna le indicazioni operative su rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate e sulla notificazione degli atti processuali, tenendo conto della giurisprudenza più recente e del protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato. L'obiettivo è uniformare i comportamenti degli uffici e semplificare le notifiche, riducendo i costi del contenzioso.
Legittimazione processuale nei giudizi tributari
Per i giudizi davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, la legittimazione spetta all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato o che non ha emanato l'atto richiesto, secondo gli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 546/1992. Per i giudizi pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale continua ad applicarsi l'articolo 17 del DPR 636/1972. Dopo il 1° gennaio 2001 tali norme si riferiscono automaticamente alle strutture interne dell'Agenzia delle entrate, in sostituzione degli uffici periferici del Ministero delle finanze.
Successione nei giudizi instaurati prima del 1° gennaio 2001
Per le controversie già pendenti prima dell'attivazione dell'Agenzia delle entrate, si è verificata una successione a titolo particolare nel processo: le articolazioni interne dell'Agenzia hanno sostituito gli uffici soppressi del Ministero delle finanze, con subentro nei rapporti sostanziali e processuali. In tali casi la legittimazione può spettare esclusivamente all'Agenzia se il Ministero non ha svolto attività processuale dopo il 1° gennaio 2001 oppure se è stato estromesso dal giudizio.
Giudizi instaurati dal 1° gennaio 2001
Per i giudizi tributari promossi contro atti degli uffici dell'Agenzia delle entrate instaurati dal 1° gennaio 2001, la legittimazione processuale appartiene in via esclusiva all'Agenzia delle entrate e, per essa, alla competente articolazione interna con rilevanza esterna. Non deve quindi essere chiamato in causa il Ministero dell'economia e delle finanze, poiché le funzioni dei soppressi uffici ministeriali sono state trasferite all'Agenzia.
Rappresentanza concorrente delle strutture territoriali
La circolare richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui le strutture territoriali dell'Agenzia hanno legittimazione concorrente e alternativa rispetto al Direttore, anche nel processo ordinario e nel giudizio di cassazione, con un modello assimilato alla procura institoria. In particolare, la struttura periferica che ha emesso l'atto o che non ha emesso l'atto richiesto può stare in giudizio come parte del processo, insieme all'ente.
Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
Quando l'Agenzia e le sue articolazioni interne non possono stare in giudizio direttamente tramite propri dipendenti, la rappresentanza e difesa sono affidate in via organica ed esclusiva all'Avvocatura dello Stato. Si tratta del patrocinio autorizzato previsto dall'articolo 43 del R.D. 1611/1933, richiamato dall'articolo 72 del D.Lgs. 300/1999 e dall'articolo 20, comma 3, del DPR 107/2001. Il protocollo d'intesa con l'Avvocatura disciplina i rapporti interni ma non ha rilevanza esterna, e non è necessaria una procura specifica all'Avvocatura.
Notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze
Gli atti giudiziari e le sentenze devono essere notificati alla struttura territoriale che ha emanato l'atto impugnato o che non ha emanato l'atto richiesto. Notificare presso la sede centrale dell'Agenzia, in persona del Direttore, sarebbe più oneroso e comunque richiederebbe una successiva trasmissione alla struttura periferica; per questo la circolare invita gli uffici a non sollevare eccezioni contrarie a tale impostazione.
Rapporti con l'articolo 11 del R.D. 1611/1933
La regola secondo cui le notifiche alle Amministrazioni dello Stato vanno effettuate presso l'Avvocatura dello Stato non ostacola la notificazione alle strutture periferiche dell'Agenzia, perché l'Agenzia delle entrate non è un organo dello Stato ma un ente dotato di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico.
Notifiche presso l'Avvocatura dello Stato nei casi di costituzione effettiva
Solo nei giudizi in cui l'Avvocatura dello Stato si sia già costituita in nome e per conto dell'Agenzia, le notificazioni vanno eseguite presso le competenti strutture territoriali del medesimo Organo legale. La Cassazione ha infatti chiarito che la notifica della sentenza all'Avvocatura è utile solo se la parte è stata effettivamente rappresentata da essa nel giudizio.
Vigilanza delle Direzioni regionali
Le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni della circolare siano osservate dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti, assicurando uniformità applicativa nelle notifiche e nella gestione del contenzioso.
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