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Circolare

Circolare n. 33 del 14/06/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce la disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento previsto dall’art. 177, comma 2, TUIR. Viene ribadito che non si tratta di un regime di piena neutralità, ma di un sistema a "realizzo controllato" in cui il risultato fiscale per il conferente dipende dal valore di iscrizione della partecipazione da parte della conferitaria e dal corrispondente aumento di patrimonio netto. La disciplina si applica anche ai conferenti persone fisiche non imprenditori e opera sia tra soggetti indipendenti sia all’interno di gruppi o contesti familiari, fermo restando il potere di contestazione dell’Amministrazione in caso di operazioni elusive.

Scambio di partecipazioni mediante conferimento ex art. 177, comma 2, TUIR

Scambio di partecipazioni mediante conferimento ex art. 177, comma 2, TUIR

La circolare chiarisce la disciplina fiscale applicabile allo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento. L’intervento mira a definire la natura del regime, i criteri di determinazione del reddito del conferente e l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, con particolare attenzione ai rapporti con la normativa comunitaria e con le precedenti interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria.

Quadro generale della disciplina

L’art. 177, comma 2, TUIR disciplina lo scambio di partecipazioni effettuato tramite conferimento quando la società conferitaria acquisisce, o incrementa in virtù di obbligo legale o vincolo statutario, il controllo di diritto della società le cui partecipazioni sono conferite, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. In tale ipotesi, le azioni o quote ricevute dal conferente non sono considerate in un regime di neutralità piena, ma secondo un meccanismo di valorizzazione che incide sul reddito del conferente stesso.

La disciplina introduce un sistema definito di "realizzo controllato": il valore fiscalmente rilevante delle partecipazioni ricevute dipende dalla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formate dalla conferitaria per effetto del conferimento. Il parametro decisivo non è quindi la mera sostituzione di un titolo con un altro, ma il valore contabile/fiscale attribuito dall’acquirente conferitaria.

Determinazione di plusvalenza o minusvalenza

La circolare evidenzia che il risultato fiscale per il conferente è strettamente collegato al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria. In particolare:

  • se la conferitaria iscrive la partecipazione conferita a un valore superiore all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente, quest’ultimo realizza una plusvalenza pari alla differenza tra il valore di iscrizione e il costo fiscale residuo;
  • se la partecipazione è iscritta a un valore inferiore, il conferente realizza una minusvalenza;
  • se il valore di iscrizione coincide con l’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita, non emerge alcuna componente positiva o negativa, configurandosi una sorta di "neutralità indotta".

La circolare sottolinea che l’aumento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria, connesso al valore di iscrizione della partecipazione, rappresenta il dato determinante ai fini della tassazione del conferente.

Evoluzione normativa e coordinamento con la riforma fiscale

La disciplina del comma 2 dell’art. 177 TUIR viene ricondotta alla precedente previsione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 358/1997, poi abrogato dal D.Lgs. n. 344/2003. La norma attuale si colloca nel nuovo contesto della riforma fiscale del 2004 e tiene conto, in particolare, dell’istituto della participation exemption.

La circolare richiama inoltre il D.Lgs. n. 247/2005, che ha esteso la possibilità di applicare la disciplina anche ai conferimenti effettuati da persone fisiche non imprenditori, eliminando la precedente divergenza tra disciplina interna e comunitaria sotto il profilo soggettivo. In tal modo, lo scambio mediante conferimento diviene utilizzabile anche al di fuori dell’impresa, in linea con l’impostazione europea.

Differenza rispetto alla permuta e ratio della scelta normativa

Viene chiarito che il regime dello scambio mediante conferimento è distinto da quello degli scambi realizzati mediante permuta, disciplinati dal comma 1 dell’art. 177 TUIR. Mentre questi ultimi sono inquadrati in una logica di neutralità, il conferimento è trattato come operazione realizzativa, con determinazione del valore di realizzo basata sul valore iscritto dalla conferitaria.

La ratio di questa impostazione viene ricondotta alla difficoltà di assicurare una piena continuità dei costi tra conferente e conferitaria. Per tale ragione il legislatore ha preferito utilizzare il valore contabile attribuito dalla conferitaria quale base per la quantificazione della plusvalenza del conferente.

Ambito applicativo: operazioni tra terzi e operazioni infragruppo

La circolare afferma espressamente che la lettera della norma e la sua matrice comunitaria non subordinano l’applicazione del regime all’assenza di rapporti partecipativi o di gruppo tra i soggetti coinvolti. Di conseguenza, la disciplina può operare:

  • nelle operazioni di aggregazione tra soggetti indipendenti;
  • nelle operazioni poste in essere all’interno del medesimo gruppo;
  • nelle operazioni finalizzate a modificare gli assetti di governance.

L’elemento rilevante è il raggiungimento o l’incremento del controllo societario da parte della conferitaria, non la natura dei rapporti preesistenti tra le parti.

Rapporto con l’art. 9 TUIR e simmetria dei valori

La circolare precisa che il regime di cui all’art. 177, comma 2, TUIR si colloca su un piano autonomo e di pari dignità rispetto all’art. 9 TUIR, rispetto al quale può operare in alternativa quando ne ricorrano i presupposti di legge. Non si tratta, dunque, di una disciplina subordinata o residuale.

Viene inoltre ribadito che l’operazione non determina un salto d’imposta. Al contrario, resta fermo il principio di simmetria tra le posizioni dei conferenti e della conferitaria, nonché la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti nei soggetti coinvolti. Anche nel caso in cui la conferitaria aumenti il proprio patrimonio netto per un importo pari al costo fiscalmente riconosciuto presso il conferente, quest’ultimo riceve partecipazioni della conferitaria aventi il medesimo valore fiscale di quelle trasferite.

Profili antielusivi

Pur riconoscendo la natura speciale della disciplina, la circolare lascia impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare eventuali operazioni costruite con finalità elusive. In presenza di conferimenti strumentali a ottenere un vantaggio fiscale indebito, l’art. 37-bis del DPR n. 600/1973 consente di sindacare il conferimento e gli eventuali atti, fatti o negozi collegati, qualora inseriti in un più ampio disegno elusivo.

Chiarimenti interpretativi richiamati

La circolare precisa infine che tali indicazioni integrano e specificano quanto già affermato nelle risoluzioni n. 57/E del 22 marzo 2007 e n. 446/E del 18 novembre 2008. L’intento è ribadire che lo scambio di partecipazioni mediante conferimento costituisce una disciplina tributaria "speciale", con funzione riorganizzativa e rilevanza sia nei rapporti tra terzi sia nell’ambito dei gruppi societari o familiari.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare fornisce chiarimenti sulla disciplina dello scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento ai sensi dell’art. 177, comma 2, TUIR. L’obiettivo è precisare la portata del regime fiscale applicabile e il suo rapporto con le precedenti interpretazioni amministrative.

Meccanismo del "realizzo controllato"

L’operazione non è trattata come un regime di piena neutralità, ma come un criterio speciale di valutazione delle partecipazioni ricevute dal conferente. Il reddito del conferente dipende dal valore delle voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria per effetto del conferimento. Se tale valore è superiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, emerge una plusvalenza; se è inferiore, si genera una minusvalenza.

Neutralità indotta e rapporto con la contabilità della conferitaria

Quando il valore di iscrizione della partecipazione nella conferitaria coincide con l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente, non emerge alcuna plusvalenza o minusvalenza. La circolare evidenzia che gli effetti fiscali per il conferente sono strettamente collegati al comportamento contabile della società conferitaria e, in particolare, all’aumento di patrimonio netto da questa effettuato.

Evoluzione normativa e ambito soggettivo

La disciplina riproduce in larga parte l’art. 5 del D.Lgs. n. 358/1997, con gli adattamenti dovuti alla riforma fiscale del 2004 e con l’estensione operata dal D.Lgs. n. 247/2005. In particolare, viene confermato che il comma 2 si applica anche ai conferimenti effettuati da persone fisiche non imprenditori, al fine di allineare la normativa domestica a quella comunitaria.

Rapporto con la disciplina comunitaria e con gli scambi tramite permuta

La circolare precisa che, a differenza degli scambi realizzati mediante permuta di cui al comma 1 dell’art. 177 TUIR, lo scambio mediante conferimento non gode di una neutralità fiscale piena. La scelta normativa è giustificata dalla difficoltà di assicurare la continuità dei costi tra conferente e conferitaria, motivo per cui il realizzo viene ancorato al valore iscritto dalla conferitaria.

Ambito applicativo: operazioni tra terzi e interne ai gruppi

La disciplina si applica sia a operazioni di aggregazione tra soggetti indipendenti sia a operazioni interne allo stesso gruppo finalizzate a modificare gli assetti di governance. La norma e la sua ratio non distinguono tra rapporti partecipativi o di gruppo esistenti tra conferente e conferitaria.

Rapporto con l’art. 9 TUIR e assenza di salto d’imposta

La circolare afferma che l’art. 177, comma 2, TUIR costituisce una disciplina speciale, autonoma e di pari dignità rispetto all’art. 9 TUIR, applicabile in alternativa quando ne ricorrano i presupposti. Viene inoltre ribadito che nelle operazioni di scambio non si realizza un salto d’imposta e che resta il principio di simmetria tra le posizioni dei soggetti coinvolti.

Clausola antielusiva

Resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare, ai sensi dell’art. 37-bis del DPR n. 600/1973, le operazioni eventualmente poste in essere con finalità di indebito vantaggio fiscale. Se il conferimento si inserisce in un più ampio disegno elusivo, l’operazione può essere sindacata.

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