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Sentenza

Sentenza n. 2413/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale e ritenuta elusiva esecuzione della sentenza che aveva ordinato l’ostensione di documenti relativi a una procedura di progressione verticale, nonché mancata ostensione di una nota del 21 giugno 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia n. 2555/2025, non appellata, che aveva accertato il suo diritto di accesso e ordinato all’Università l’integrale ostensione di documenti relativi a una procedura interna per la progressione verticale di cinque unità di personale amministrativo. La documentazione richiesta comprendeva il codice sorgente, il manuale tecnico del software, la documentazione dei collaudi, la descrizione della generazione dei metadati, i verbali relativi allo scioglimento dell’anonimato e la documentazione sul rispetto delle misure minime di sicurezza informatica. Il ricorrente ha dedotto che l’Università avesse adempiuto solo parzialmente e in modo sostanzialmente inidoneo, dichiarando di non detenere più alcuni file di log, affermando l’inesistenza di documentazione interna di collaudo e di certificazioni autonome sulle misure di sicurezza, omettendo verbali o report sullo scioglimento dell’anonimato e fornendo guide operative che, secondo il ricorrente, non avrebbero esaurito il contenuto del manuale tecnico richiesto. È stata inoltre contestata la mancata ostensione della nota del 21 giugno 2024, che l’Amministrazione aveva ritenuto estranea alle procedure e alle vicende oggetto dell’istanza di accesso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso soltanto con riferimento alla nota del 21 giugno 2024, ritenendo che essa fosse ricompresa nell’istanza ostensiva perché già ampiamente richiamata in una successiva nota dell’Università e concernente l’attività di garanzia e di scioglimento dell’anonimato. Ha quindi ordinato all’Università di consentirne la visione e l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per gli altri documenti, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che il diritto di accesso e l’ordine di esibizione possano riguardare soltanto documenti esistenti e detenuti dall’amministrazione o reperibili presso il soggetto indicato come detentore, non documenti distrutti, irreperibili o mai formati, secondo il principio ad impossibilia nemo tenetur. Non è quindi possibile imporre all’Amministrazione di formare ex novo documenti certificativi o ricostruzioni documentali estranee al perimetro dell’accesso. Quanto al verbale o report sullo scioglimento dell’anonimato, il TAR ha ritenuto che dalle dichiarazioni dell’Università emergesse l’assenza di tale documentazione, mai formata; in tale situazione l’onere dell’amministrazione consiste nel dichiararne la mancata detenzione. Quanto alla pretesa incompletezza del manuale tecnico, il Collegio ha ricordato che la dimostrazione dell’esistenza del documento grava sul richiedente e può essere fornita anche indiziariamente o presuntivamente, ma non mediante mere supposizioni, illazioni o congetture; nel caso concreto tale prova non è stata fornita. In caso di persistente inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ambito territoriale di Messina, con facoltà di delega. L’Università è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso riguarda documenti amministrativi esistenti e non consente di imporre la formazione ex novo di documenti non formati o non più disponibili.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    Il documento amministrativo oggetto dell’accesso deve essere esistente e detenuto dall’amministrazione o comunque reperibile presso il soggetto competente alla sua ostensione.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.

  • art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale e l’ordine giudiziale di esibizione possono riguardare soltanto documenti esistenti e detenuti dall’amministrazione, o reperibili presso il soggetto individuato come detentore; non possono estendersi a documenti distrutti, irreperibili o mai formati, secondo il principio ad impossibilia nemo tenetur.
  • L’amministrazione non può essere obbligata, nell’ambito di un giudizio di accesso o di ottemperanza a una pronuncia sull’accesso, a formare ex novo documenti, relazioni o attestazioni a carattere certificativo, perché tale attività non rientra nel perimetro del diritto di accesso.
  • Quando la documentazione richiesta non esiste o non è detenuta, l’obbligo dell’amministrazione si esaurisce nel rendere una dichiarazione chiara e attendibile circa la mancata formazione o detenzione degli atti; non è possibile ottenere una pronuncia meramente formale sull’obbligo di ostensione priva di concreta eseguibilità.
  • La dimostrazione dell’esistenza del documento richiesto grava sull’istante e può essere fornita anche mediante elementi indiziari o presuntivi, ma non può fondarsi su mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture.
  • Nel giudizio di ottemperanza a una pronuncia sull’accesso, un documento deve ritenersi ricompreso nell’originaria richiesta quando risulti specificamente richiamato in atti dell’amministrazione e presenti una connessione concreta con la procedura e con le vicende cui l’istanza ostensiva si riferiva.
  • In caso di persistente mancata esecuzione dell’ordine di ostensione, il giudice dell’ottemperanza può disporre l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietàTutela del terzo

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