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Ordinanza

Ordinanza n. 357/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Direttore generale del Ministero delle imprese e del made in Italy n. R.0001268 del 25/09/2025, di rigetto dell'istanza di conferma dell'iscrizione nell'elenco CNCU ex Art. 137 del D.Lgs. n. 206/2005 e conseguente cancellazione della Federazione iConsumatori dall'elenco; - della nota prot. 29412 del 04/09/2025 con cui il MIMIT ha comunicato il preavviso ex art. 10 bis della legge 241/1990, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di conferma dell'iscrizione della Federazione iConsumatori nell'elenco CNCU ex Art. 137 del D.Lgs. n. 206/2005; nonché: - del verbale del 09/09/2025 di audizione della parte interessata, Presidente e legale rappresentante della Federazione iConsumatori, Ivan Marinelli; - della nota prot. 30593 del 12/09/2025 con cui il MIMIT ha rigettato la richiesta di proroga dei termini per il deposito di osservazioni e documentazione relativa al preavviso ex art. 10 bis della legge 241/1990 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di conferma dell'iscrizione della Federazione iConsumatori nell'elenco CNCU ex Art. 137 del D.Lgs. n. 206/2005, nota prot. 29412 del 04/09/2025; - della nota prot. 36118 del 22/10/2025 con cui il MIMIT ha rigettato l'istanza avanzata a mezzo PEC in data 29/09/2025 (prot. Mimit n. 032796) di accesso agli atti ex lege 241/1900 dalla ricorrente iConsumatori al fine di avere accesso ed estrarre copia degli atti relativi all'intero fascicolo del provvedimento n. 0001268 di preavviso di cancellazione con particolare riguardo alle comunicazioni, note, lettere, segnalazioni o altri documenti inviati da parte dell'Associazione Assoconfam Nazionale APS con sede in Roma alla Via dei Gladioli, 5/7, C.F.: 96598620589 a codesto Ministero, nel periodo compreso dal 1° febbraio 2025 sino ad oggi e comunque ogni comunicazione utile ai fini della presente richiesta. nonché, per l'effetto e in via derivata: - del Decreto Direttoriale MIMIT n. 1275 del 26/09/2025, comunicato in data 27/09/2025, recante revoca dell'intero importo di € 201.993,67 del contributo provvisoriamente ammesso, disposto in conseguenza della cancellazione dall'elenco CNCU, nota prot. 29412 del 04/09/2025; - nei confronti della sola Regione Puglia, del Preavviso di rigetto, nota Prot. n. 0552262 del 07/10/2025, nonché del provvedimento definitivo di rigetto, protocollo n. 590571 del 21/10/2025, relativo all'istanza di iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e consequenziale;

Giustizia amministrativa202515353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della conferma dell'iscrizione nell'elenco CNCU e conseguente cancellazione, con atti connessi e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Federazione ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy che ha rigettato l'istanza di conferma della sua iscrizione nell'elenco CNCU previsto dall'art. 137 del d.lgs. n. 206/2005, disponendone la cancellazione. Sono stati inoltre impugnati il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, il verbale di audizione, il diniego di proroga del termine per il deposito di osservazioni e documenti, il diniego di accesso agli atti, il decreto di revoca del contributo di euro 201.993,67 adottato in conseguenza della cancellazione, nonché gli atti della Regione Puglia relativi al rigetto dell'iscrizione nel registro regionale delle associazioni dei consumatori. Dalla pronuncia emerge che la contestazione ministeriale riguardava, oltre a carenze documentali successivamente sanate, la conflittualità interna alla Federazione e il venir meno della sua funzione di coordinamento, direzione e unitarietà nei confronti delle associazioni federate. La ricorrente ha contestato la legittimità degli atti e ha sostenuto, tra l'altro, l'inidoneità degli elementi istruttori sopravvenuti e l'esigenza di accesso alla documentazione relativa alle segnalazioni di un'associazione federata o concorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In questa fase sommaria ha ritenuto che il decreto finale non introducesse motivazioni nuove, ma sviluppasse e cristallizzasse le medesime criticità già indicate nel preavviso di rigetto; pertanto, non è emersa una lesione del contraddittorio derivante dall'adozione del provvedimento finale. Ha inoltre qualificato le successive segnalazioni di Assoconfam nazionale APS come elementi istruttori meramente confermativi, idonei a corroborare un quadro conflittuale già noto, e non come elementi nuovi tali da fondare autonomamente il diniego. Il Collegio ha ritenuto che la conflittualità non fosse superabile mediante la semplice esclusione dei membri dissenzienti, poiché tale esclusione avrebbe determinato un'incertezza oggettiva sulla consistenza soggettiva della Federazione e sulla sua effettiva rappresentatività. La sospensione è stata quindi negata; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 137 d.lgs. 206/2005

    La disposizione costituisce il riferimento normativo per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; nella valutazione cautelare il giudice ha ritenuto rilevanti la persistente funzione di coordinamento, direzione e unitarietà della federazione e la sua effettiva rappresentatività.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato ritenuto idoneo a rendere note le criticità poi sviluppate nel provvedimento finale, che non ha introdotto motivazioni nuove.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo il requisito del fumus boni iuris e respinta per la sua mancanza; le spese della fase sono state compensate.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il requisito del fumus boni iuris difetta quando il provvedimento finale si limita a sviluppare e cristallizzare le criticità già esposte nel preavviso di rigetto, senza introdurre motivazioni nuove non sottoposte al contraddittorio procedimentale.
  • Le segnalazioni successive al preavviso possono essere considerate elementi istruttori di natura confermativa, e non motivi nuovi, quando si limitano a corroborare un quadro critico già conosciuto dall'amministrazione e già posto a fondamento del preavviso.
  • La permanenza dell'iscrizione di una federazione in un elenco rappresentativo può essere negata cautelarmente quando la conflittualità interna incida sulla funzione di coordinamento, direzione e unitarietà dell'organizzazione e generi incertezza sulla sua consistenza soggettiva e sull'effettiva rappresentatività.
  • La semplice esclusione dei membri dissenzienti non è necessariamente idonea a superare la crisi rappresentativa di una federazione, qualora l'esclusione determini ulteriore incertezza sulla composizione soggettiva dell'organizzazione.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttivePartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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