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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36014/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per lesioni stradali colpose ex art. 590-bis c.p. Il ricorso deduceva: vizio di motivazione per assenza del nesso causale; omessa valutazione di prove favorevoli all'imputato; violazione di legge per errata applicazione dell'art. 41 c.p. sul concorso di cause; erronea valutazione dello stato di alterazione psicofisica, sostenendo che la sola presenza di metaboliti di cocaina e cannabinoidi non bastasse a dimostrare l'alterazione; infine, vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifiche le prime tre doglianze perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto parimenti infondato o non pertinente il motivo sullo stato di alterazione, poiché la sentenza di merito non aveva affermato un vero e proprio stato di alterazione, ma solo l'assunzione di cocaina risultante dalle analisi tossicologiche e negata dall'imputato. Quanto alla sospensione condizionale, ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito, basata su precedenti penali e gravità della condotta, e ha ribadito che il giudice può indicare solo gli elementi ritenuti prevalenti ai fini della prognosi ex art. 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    Individua il reato oggetto di conferma della condanna in appello, ossia le lesioni personali stradali colpose.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'errata applicazione della disciplina sul concorso di cause; la Corte non ne entra nel merito per aspecificità delle censure.

  • art. 133 c.p.

    Nel valutare la sospensione condizionale della pena, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi previsti, potendo valorizzare quelli ritenuti prevalenti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa non ravvisata nel caso concreto.

  • art. 129 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità preclude il rilievo d'ufficio dell'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello ma non dedotta nei motivi.

  • art. 609 comma secondo c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 129 c.p.p. per escludere il rilievo officioso della prescrizione in presenza di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • L'impugnazione per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con le specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure astratte o assertive.
  • La deduzione dell'assenza del nesso causale o dell'omessa valutazione di prove favorevoli deve indicare puntualmente il passaggio della motivazione censurato e spiegare perché esso sia logicamente o giuridicamente viziato; altrimenti il motivo è aspecifico.
  • Ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non ha l'obbligo di valutare in modo analitico tutti i criteri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente una motivazione che indichi gli elementi ritenuti prevalenti nella prognosi di non recidivanza.
  • La sola prova dell'assunzione di sostanze stupefacenti, se non accompagnata da una specifica affermazione di stato di alterazione nella motivazione di merito, non consente di censurare utilmente in cassazione un'accertata responsabilità fondata su diverse valutazioni fattuali.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio la prescrizione già maturata prima della sentenza di appello ma non dedotta né in appello né nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNesso di causalitàPrescrizione del reato

Testo integrale

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