Direttiva 2009/154
Direttiva 2009/154/CE della Commissione, del 30 novembre 2009 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’inserimento della sostanza attiva ciflufenamid (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/154/CE modifica la direttiva 91/414/CEE per inserire il ciflufenamid nell'allegato I tra le sostanze attive ammesse. La misura consente agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che lo contengono, ma impone una revisione delle autorizzazioni esistenti e condizioni specifiche di valutazione, con particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee. La direttiva fissa inoltre termini precisi per il recepimento e per l'adeguamento delle autorizzazioni nazionali.
Inserimento della sostanza attiva ciflufenamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con condizioni specifiche per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che la contengono.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti ciflufenamid come sostanza attiva, ai fini del loro inserimento nell'elenco delle sostanze attive autorizzabili ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Rileva per gli Stati membri nell'attività di recepimento, revisione, modifica o ritiro delle autorizzazioni esistenti e per la successiva autorizzazione dei prodotti a livello nazionale. L'iscrizione vale dal 1° aprile 2010 con scadenza dell'iscrizione al 31 marzo 2020; non sono previste esclusioni generali, ma la parte B della voce impone condizioni tecniche e valutative specifiche.
Inserimento del ciflufenamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2009/154/CE interviene sulla disciplina comunitaria dei prodotti fitosanitari per includere il ciflufenamid tra le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il provvedimento si fonda sull'esito positivo della valutazione scientifica della sostanza, svolta tramite esame del fascicolo, peer review tra Stati membri ed EFSA e successivo riesame in sede di comitato permanente.
Finalità della misura e valutazione del rischio
Dai considerando emerge che, sulla base delle verifiche effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti ciflufenamid possono ritenersi conformi, in generale, ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 91/414/CEE, con riferimento agli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di riesame. L'iscrizione nell'allegato I consente quindi agli Stati membri di autorizzare tali prodotti secondo la disciplina armonizzata, ma solo entro i limiti e con le condizioni stabilite dall'atto di inserimento.
Ambito di applicazione dell'iscrizione
La voce aggiunta all'allegato I riguarda il ciflufenamid, identificato con numero CAS 180409-60-3 e CIPAC 759, con purezza superiore a 980 g/kg. L'iscrizione decorre dal 1° aprile 2010 e scade il 31 marzo 2020. La parte A della voce limita gli usi autorizzabili ai soli impieghi come fungicida.
Condizioni specifiche per gli Stati membri
La parte B dell'allegato impone agli Stati membri di applicare i principi uniformi dell'allegato VI tenendo conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II nella versione definitiva adottata il 2 ottobre 2009. Nella valutazione complessiva deve essere dedicata particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva è impiegata in regioni con suolo e/o condizioni climatiche vulnerabili. Le condizioni di autorizzazione devono includere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.
Recepimento nazionale e decorrenza
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali si applicano dal 1° ottobre 2010. È inoltre richiesto l'invio immediato alla Commissione del testo di recepimento e di una tabella di corrispondenza; le norme nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a verificare, entro il 30 settembre 2010, le autorizzazioni in corso di validità dei prodotti fitosanitari contenenti ciflufenamid e, se necessario, a modificarle o ritirarle. La verifica riguarda il rispetto delle condizioni dell'allegato I riferite al ciflufenamid, ad eccezione della parte B, e l'esistenza, in capo al titolare dell'autorizzazione, di un fascicolo conforme all'allegato II e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti autorizzati con ciflufenamid
L'articolo 3, paragrafo 2, introduce una disciplina specifica per i prodotti contenenti ciflufenamid come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze già iscritte entro il 31 marzo 2010. Per tali prodotti gli Stati membri devono effettuare un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e considerando la parte B della voce relativa al ciflufenamid. All'esito del riesame, devono accertare il rispetto delle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 30 settembre 2011; per i prodotti in miscela, può applicarsi un termine più ampio se previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze presenti.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° aprile 2010 e si rivolge agli Stati membri, che sono tenuti a darvi attuazione mediante il recepimento e l'adeguamento delle autorizzazioni nazionali.
Disposizioni principali
Inserimento del ciflufenamid nell'allegato I
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva. Il ciflufenamid è inserito come voce n. 302, con CAS 180409-60-3 e CIPAC 759, purezza superiore a 980 g/kg, entrata in vigore dell'iscrizione il 1° aprile 2010 e scadenza al 31 marzo 2020.
Condizioni specifiche dell'iscrizione
La parte A dell'allegato prevede che possano essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida. La parte B impone agli Stati membri di tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciflufenamid, in particolare delle appendici I e II, e di prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in aree con suolo e/o condizioni climatiche vulnerabili; le autorizzazioni devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2010 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1° ottobre 2010. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di corrispondenza.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di modificare o ritirare, se necessario, entro il 30 settembre 2010, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti ciflufenamid. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I relative al ciflufenamid, fatta eccezione per quelle della parte B, nonché la disponibilità da parte del titolare di un fascicolo conforme all'allegato II e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Riesame per prodotti con ciflufenamid come unica sostanza o in miscela
L'articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga: per ciascun prodotto autorizzato contenente ciflufenamid come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze iscritte entro il 31 marzo 2010, gli Stati membri effettuano un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Sulla base del riesame stabiliscono se il prodotto soddisfa l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 settembre 2011, ovvero entro un termine più esteso previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze presenti nella miscela.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° aprile 2010. L'articolo 5 indica che gli Stati membri ne sono destinatari.
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