Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2009/144

Direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la direttiva 89/173/CEE, fissando requisiti tecnici armonizzati per specifici elementi dei trattori agricoli o forestali a ruote. Gli Stati membri devono consentire l’omologazione CE, l’immatricolazione, la vendita e l’uso dei trattori conformi, mentre possono opporsi ai veicoli o componenti non conformi. Il testo disciplina dettagliatamente prove, marchi, conformità della produzione, revoca dell’omologazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali.

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri su taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, ai fini dell’omologazione CE e della libera circolazione dei veicoli e dei loro componenti.

Ambito di applicazione

Si applica ai trattori agricoli o forestali a ruote definiti dall’articolo 1, paragrafo 1, muniti di pneumatici e con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h. La disciplina riguarda in particolare dimensioni e masse rimorchiabili, dispositivi di protezione e comando, parabrezza e altri vetri, collegamenti meccanici tra trattore e veicoli rimorchiati, targhette/iscrizioni regolamentari e comando di frenatura del rimorchio. La direttiva opera nel quadro dell’omologazione CE prevista dalla direttiva 2003/37/CE e si applica anche a componenti e entità tecniche oggetto di omologazione parziale; sono previste esclusioni/limitazioni implicite per i trattori o i componenti che non rientrano nelle definizioni e nei requisiti tecnici richiamati, nonché deroghe nazionali limitate, ad esempio in materia di masse rimorchiabili per esigenze territoriali particolari entro i limiti dell’allegato I, punto 2.2.

Direttiva 2009/144/CE relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

La direttiva è una versione codificata della direttiva 89/173/CEE e si inserisce nel sistema di omologazione CE dei trattori agricoli o forestali previsto dalla direttiva 2003/37/CE. Essa mira ad armonizzare requisiti tecnici essenziali di sicurezza e di costruzione, così da consentire la libera circolazione dei trattori e dei componenti conformi nel mercato interno.

Obiettivi e finalità

L’atto persegue il ravvicinamento delle legislazioni nazionali su elementi specifici dei trattori, in particolare quelli incidenti su sicurezza, visibilità, collegamento con i rimorchi e identificazione del veicolo. Il considerando richiama anche l’esigenza di tener conto delle prescrizioni UNECE e di coordinare la direttiva con la disciplina generale dell’omologazione CE introdotta dalla direttiva 2003/37/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai trattori agricoli o forestali a ruote definiti all’articolo 1, paragrafo 1, muniti di pneumatici e con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h. Rientrano nel campo di applicazione i profili tecnici relativi a:

  • dimensioni e masse rimorchiabili;
  • regolatore di velocità, protezione di elementi motore, parti sporgenti e ruote;
  • parabrezza e altri vetri;
  • collegamenti meccanici tra trattore e veicoli rimorchiati;
  • targhette e iscrizioni regolamentari;
  • comando di frenatura dei veicoli rimorchiati.

Effetti vincolanti per gli Stati membri

La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato: per i veicoli conformi devono essere garantiti l’omologazione CE o nazionale, l’immatricolazione, la vendita, la messa in circolazione e l’utilizzazione. Per i veicoli non conformi gli Stati non possono rilasciare l’omologazione CE e possono negare l’omologazione nazionale; per i veicoli nuovi non conformi possono inoltre rifiutare immatricolazione, vendita e messa in circolazione.

È prevista una limitata deroga per la massa rimorchiabile: gli Stati membri possono continuare ad applicare prescrizioni nazionali connesse a esigenze territoriali particolari, purché restino entro i limiti dell’allegato I, punto 2.2, e non impongano modifiche del trattore o una nuova omologazione nazionale supplementare.

Omologazione CE, marchi e controllo della produzione

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 costruiscono il regime di omologazione dei parabrezza, degli altri vetri e dei dispositivi meccanici di collegamento. Gli Stati membri devono rilasciare l’omologazione CE per i tipi conformi e attribuire il marchio di omologazione CE secondo i modelli allegati; devono anche adottare misure contro l’uso di marchi confondibili.

Lo Stato membro che ha concesso l’omologazione deve inoltre:

  • controllare, se necessario in collaborazione con altri Stati membri, la conformità della produzione;
  • trasmettere entro un mese copia delle schede di omologazione o di rifiuto agli altri Stati membri;
  • prendere provvedimenti se constata non conformità di più esemplari dello stesso marchio;
  • informare entro un mese gli altri Stati del ritiro dell’omologazione e dei motivi.

Il ritiro può arrivare fino alla revoca dell’omologazione se la non conformità è notevole e reiterata.

Motivazione dei provvedimenti e tutele procedurali

Ogni decisione di rifiuto o ritiro dell’omologazione CE, o di divieto di immissione sul mercato o di uso, deve essere motivata in modo preciso. La decisione va notificata all’interessato con l’indicazione dei mezzi di ricorso e dei termini previsti dal diritto nazionale. Si tratta di un presidio procedurale importante per operatori economici e costruttori.

Aggiornamento tecnico

Le modifiche tecniche degli allegati I-VI devono essere adottate con la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE. La direttiva, dunque, non fissa staticamente tutti i requisiti tecnici ma prevede un meccanismo di aggiornamento al progresso tecnico.

Recepimento, entrata in vigore e applicazione

La direttiva abroga la direttiva 89/173/CEE, salvo gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e applicazione richiamati nell’allegato VII, parte B. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º giugno 2010.

Per la direttiva codificata non è indicato nel testo un autonomo termine di recepimento, ma permane il quadro degli obblighi nazionali connessi agli atti abrogati/richiamati, come precisato negli allegati VII e VIII.

Dimensioni e masse rimorchiabili dei trattori

L’allegato I definisce lunghezza, larghezza, altezza, massa rimorchiabile e altre nozioni correlate, fissando le dimensioni massime del trattore a:

  • lunghezza: 12 m;
  • larghezza: 2,55 m;
  • altezza: 4 m.

La massa rimorchiabile autorizzata non può superare né la massa rimorchiabile tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore né quella fissata per il dispositivo di traino in base all’omologazione CE. Il testo disciplina anche le modalità di misurazione delle dimensioni e, se uno Stato membro applica la deroga dell’articolo 2, paragrafo 2, impone l’indicazione delle masse rimorchiabili sul certificato di immatricolazione.

Protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote

L’allegato II contiene prescrizioni tecniche di dettaglio su regolatore di velocità, protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote. La logica è preventiva: i componenti devono essere progettati e montati per evitare, in condizioni di uso normale, lesioni alle persone. Sono ammesse soluzioni diverse da quelle espressamente descritte se il costruttore dimostra un effetto almeno equivalente.

Tra i temi regolati vi sono anche:

  • protezione dei cofani, coperchi e tettucci contro chiusure accidentali;
  • protezione di punti pericolosi, punti di pizzicamento, cesoiamento, taglio, perforazione e ingranaggio;
  • distanza di sicurezza rispetto ai posti di guida e ai sedili;
  • protezione di superfici calde e morsetti della batteria;
  • protezione di sterzo, asse oscillante e alberi di trasmissione esposti.

Parabrezza e altri vetri: categorie, prove e requisiti

Gli allegati III A-III P sono molto dettagliati e disciplinano la filiera tecnica dei vetri. Il sistema distingue parabrezza e vetri diversi dai parabrezza, vetri temperati, stratificati, vetri-plastica, vetri rivestiti di plastica e doppi vetri. Sono fissate definizioni tecniche di forma, spessore, curvatura, tipo di materiale e caratteristiche principali e secondarie.

Le prove riguardano, a seconda del tipo di vetro:

  • frammentazione;
  • resistenza meccanica con sfere da 227 g e 2 260 g;
  • comportamento all’urto della testa;
  • resistenza all’abrasione, all’alta temperatura, all’umidità, alle radiazioni, alle variazioni di temperatura;
  • trasmissione luminosa, distorsione ottica, separazione dell’immagine secondaria e identificazione dei colori;
  • resistenza al fuoco e agli agenti chimici.

Sono previsti valori soglia, condizioni di prova, frequenze di controllo della produzione e criteri di accettazione molto analitici. In particolare, per la trasmissione luminosa il coefficiente regolare non deve essere inferiore al 75 % per i parabrezza e al 70 % per gli altri vetri destinati a funzioni essenziali di visibilità, salvo casi specifici in cui può essere inferiore ma con marcatura dedicata.

Controllo di conformità della produzione per i vetri

L’allegato III O disciplina il controllo di conformità della produzione con un’impostazione da quality assurance industriale. Definisce tipo di prodotto, categoria di spessore, unità di produzione, turno e campagna di produzione, e stabilisce frequenze di prova differenziate a seconda del materiale e del volume produttivo.

Per i costruttori/commercialisti è rilevante che:

  • la produzione deve essere costantemente monitorata;
  • i dati di prova devono essere registrati e conservati;
  • il fabbricante deve avere accesso alle apparecchiature di controllo;
  • l’ispettore può prelevare campioni e disporre prove aggiuntive;
  • in caso di esito negativo devono essere adottate misure per ristabilire la conformità.

Dispositivi meccanici di accoppiamento e comando frenatura del rimorchio

L’allegato IV disciplina i dispositivi meccanici di accoppiamento tra trattore e veicolo rimorchiato, compresi gancio a perno, gancio a uncino e barra oscillante. Il dispositivo deve rispettare prescrizioni di robustezza, dimensioni, oscillazione e carico verticale statico ammesso S; la resistenza può essere verificata con prova dinamica o statica.

Le prove dinamiche si basano sul valore D, calcolato in funzione delle masse tecniche ammesse di trattore e rimorchio, con cicli di fatica e limiti di deformazione permanenti. La prova statica del gancio di traino richiede carichi crescenti e verifica dell’assenza di rotture e di deformazioni permanenti eccessive.

L’allegato VI regola il comando di frenatura del veicolo rimorchiato e i collegamenti idraulici o pneumatici:

  • il comando deve essere manuale o a pedale, modulabile e manovrabile dal posto di guida;
  • per il collegamento idraulico è previsto un sistema a una sola condotta con pressione di lavoro tra 10 e 15 MPa;
  • per il collegamento pneumatico è previsto un sistema a due condotte con pressione di lavoro tra 0,65 e 0,8 MPa.

Targhetta del costruttore e numero di identificazione del trattore

L’allegato V impone una targhetta del costruttore, fissata in punto ben visibile e accessibile, con informazioni indelebili su costruttore, tipo, numero di omologazione CE, numero di identificazione, masse ammissibili e masse rimorchiabili tecnicamente ammissibili. Il numero di identificazione deve essere univoco, leggibile per 30 anni, riportato anche sul telaio o struttura analoga, in particolare nella parte anteriore destra del veicolo.

Sono stabilite regole formali sui caratteri impiegati e sulle dimensioni minime delle iscrizioni. L’allegato contiene anche un modello di targhetta esemplificativo.

Rapporti con altri atti e tavole di concordanza

La direttiva rinvia ripetutamente alla direttiva 2003/37/CE, soprattutto per la procedura di omologazione e per l’aggiornamento tecnico. Richiama inoltre direttive settoriali anteriori, come le direttive 76/432/CEE, 80/720/CEE, 87/402/CEE, 92/22/CEE, 2008/2/CE, 2009/60/CE e 2009/63/CE, nonché norme ISO e UNECE per dettagli tecnici.

L’allegato VII elenca la direttiva 89/173/CEE e le sue successive modificazioni; l’allegato VIII fornisce la tavola di concordanza tra vecchia e nuova numerazione degli articoli e degli allegati.

Disposizioni principali

Definizione e ambito materiale

L’articolo 1 definisce il "trattore" come veicolo a motore a ruote o a cingoli, con almeno due assi, la cui funzione principale è la trazione; la direttiva si applica solo ai trattori muniti di pneumatici e con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h. Gli allegati disciplinano dimensioni e masse rimorchiabili (allegato I), protezioni e componenti tecnici (allegato II), vetri e parabrezza (allegati III A-III O), dispositivi di accoppiamento e comando frenatura del rimorchio (allegati IV e VI) e targhette/iscrizioni del trattore (allegato V).

Effetti dell’omologazione e libera circolazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri, per i trattori conformi, di non negare l’omologazione CE o nazionale e di non rifiutare immatricolazione, vendita, messa in circolazione o utilizzazione. Per i trattori non conformi, gli Stati non possono rilasciare l’omologazione CE e possono negare l’omologazione nazionale; per i trattori nuovi non conformi possono anche negare immatricolazione, vendita e messa in circolazione, facendo cessare la validità dei certificati di idoneità ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE.

Parabrezza, vetri e componenti di sicurezza

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 disciplinano omologazione CE, marchi, controllo della produzione e circolazione dei parabrezza, degli altri vetri e dei dispositivi meccanici di collegamento. Gli Stati membri devono rilasciare l’omologazione CE per tipi conformi e apporre il relativo marchio; possono vietare la commercializzazione solo se il componente, pur recando il marchio, non corrisponde al tipo omologato. Le autorità devono trasmettere entro un mese le schede di omologazione agli altri Stati membri e comunicare eventuali ritiri o non conformità gravi e reiterate.

Motivazione dei provvedimenti e scambio informativo

L’articolo 8 richiede che ogni rifiuto, ritiro o divieto di immissione sul mercato o uso sia motivato in modo preciso e notificato all’interessato con indicazione dei mezzi di ricorso e dei termini previsti dal diritto nazionale. L’articolo 10 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Adeguamento al progresso tecnico

L’articolo 9 prevede che le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i requisiti degli allegati I-VI siano adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE, lasciando quindi alla procedura comitologica il compito di aggiornare gli standard tecnici.

Recepimento, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 11 abroga la direttiva 89/173/CEE, facendo salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione degli atti elencati nell’allegato VII, parte B. L’articolo 12 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º giugno 2010; l’articolo 13 designa gli Stati membri quali destinatari.

Dimensioni e masse rimorchiabili

L’allegato I fissa le dimensioni massime del trattore: lunghezza 12 m, larghezza 2,55 m e altezza 4 m. Stabilisce inoltre il regime delle masse rimorchiabili autorizzate, che non possono superare la massa rimorchiabile tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore né quella fissata per il dispositivo di rimorchio in base all’omologazione CE; se uno Stato membro applica l’articolo 2, paragrafo 2, la massa rimorchiabile deve essere indicata sul certificato di immatricolazione.

Protezione degli elementi motore e dei componenti pericolosi

L’allegato II contiene prescrizioni su regolatore di velocità, protezione di elementi motore, parti sporgenti e ruote, definendo distanze di sicurezza, requisiti di fissaggio, protezione di superfici calde, raccordi idraulici, sterzo, asse oscillante, alberi di trasmissione esposti e zona libera attorno alle ruote motrici. L’obiettivo è prevenire lesioni in uso normale, ammettendo soluzioni equivalenti purché il costruttore ne provi l’efficacia.

Parabrezza e altri vetri: omologazione, prove e marchi

Gli allegati III A-III P disciplinano in modo analitico le categorie di vetri (temperati, stratificati, plastica, vetro-plastica, doppi vetri), le domande di omologazione, i marchi di omologazione CE, le prove di frammentazione, urto, resistenza ambientale e qualità ottiche, nonché il controllo di conformità della produzione. Sono previsti criteri tecnici dettagliati, soglie quantitative e frequenze di controllo per la produzione, oltre a modelli di schede di omologazione e di allegati tecnici.

Dispositivi meccanici di accoppiamento e comando frenatura rimorchio

L’allegato IV disciplina gancio di traino a perno, gancio a uncino e barra oscillante, imponendo requisiti di dimensioni, robustezza, carico verticale statico ammesso S e resistenza, verificata mediante prova dinamica o statica. L’allegato VI regola il comando di frenatura del rimorchio e i collegamenti idraulici/pneumatici: comando modulabile dal posto di guida, sistema idraulico a una sola condotta con pressione di lavoro 10-15 MPa, oppure sistema pneumatico a due condotte con pressione di lavoro 0,65-0,8 MPa.

Targhetta del costruttore e numero di identificazione

L’allegato V impone una targhetta del costruttore, visibile e indelebile, con dati essenziali del trattore, tra cui numero di omologazione CE, numero di identificazione, masse ammissibili e masse rimorchiabili tecnicamente ammissibili. Il numero di identificazione deve consentire l’identificazione univoca del trattore per 30 anni e deve essere riportato anche sul telaio o struttura analoga in posizione anteriore destra.

Come è indicizzato

Materietrasportiagricolturasicurezza dei veicoliomologazione tecnicalibera circolazione delle merci

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.