Direttiva 2009/153
Direttiva 2009/153/CE della Commissione, del 30 novembre 2009 , che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il nome comune e la purezza della sostanza attiva proteine idrolizzate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’allegato I della direttiva 91/414/CEE relativamente alle proteine idrolizzate, chiarendo che la sostanza può derivare da diversi composti organici e richiamando quindi il nome comune e le specifiche di purezza risultanti dal rapporto di riesame. Stabilisce inoltre che sono autorizzabili soltanto gli usi come sostanza attrattiva e che, per le proteine idrolizzate di origine animale, si applica il regolamento (CE) n. 1774/2002. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 28 febbraio 2010 e applicarle dal 1º marzo 2010.
Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per aggiornare il nome comune, la purezza e le condizioni d’uso della sostanza attiva proteine idrolizzate nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione al recepimento e all’attuazione delle modifiche dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE concernenti la sostanza attiva "proteine idrolizzate". Incide sul regime di autorizzazione dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza, con specifico riguardo agli usi consentiti, alle specifiche di purezza e alle condizioni particolari di impiego. Nel testo non sono previste esclusioni ulteriori, salvo la precisazione che le proteine idrolizzate di origine animale devono rispettare il regolamento (CE) n. 1774/2002.
Direttiva 2009/153/CE: proteine idrolizzate
La direttiva interviene sulla direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, aggiornando l’iscrizione della sostanza attiva "proteine idrolizzate" nell’allegato I. La modifica discende da ulteriori informazioni trasmesse dallo Stato membro relatore, dalle quali emerge che le proteine idrolizzate possono derivare da diversi composti organici; per questo la Commissione ritiene opportuno precisare nome comune e specifiche di purezza secondo il rapporto di riesame.
Obiettivo e contesto regolatorio
L’intervento ha natura puntuale e tecnica: non istituisce un nuovo regime, ma modifica l’elenco delle sostanze attive ammesse nella direttiva 91/414/CEE. Il considerando rileva che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 sostituisce la riga 240 dell’allegato I con la voce relativa alle "proteine idrolizzate". La scheda dell’allegato indica:
- nome comune: proteine idrolizzate;
- numeri di identificazione: N. CAS non assegnato e N. CIPAC non assegnato;
- denominazione IUPAC: non disponibile;
- purezza: rinvio al rapporto di riesame SANCO/2615/2008;
- entrata in vigore dell’iscrizione: 1º settembre 2009;
- scadenza dell’iscrizione: 31 agosto 2019.
Condizioni specifiche di autorizzazione e uso
La Parte A dell’allegato limita gli impieghi autorizzabili alle sole funzioni di sostanza attrattiva. Inoltre, le proteine idrolizzate di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002.
La Parte B richiede che, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, siano considerate le conclusioni del rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate (SANCO/2615/2008), in particolare le appendici I e II nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono prevedere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
Recepimento negli ordinamenti nazionali
L’articolo 2 disciplina il termine di trasposizione e le modalità di attuazione:
- entro il 28 febbraio 2010 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali necessarie;
- tali misure si applicano dal 1º marzo 2010;
- deve essere trasmesso immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza;
- le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali è lasciata la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, fermo restando l’obbligo di conseguire il risultato imposto entro il termine previsto.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all’allegato della direttiva. La riga 240 relativa alle "proteine idrolizzate" viene sostituita, con indicazione del nome comune, dell’assenza di numeri CAS e CIPAC, del riferimento al rapporto di riesame SANCO/2615/2008, della data di entrata in vigore dell’iscrizione (1º settembre 2009) e della scadenza dell’iscrizione (31 agosto 2019).
Condizioni particolari di iscrizione e impiego
L’allegato precisa che possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. Le proteine idrolizzate di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002. Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame SANCO/2615/2008, in particolare delle appendici I e II, e le condizioni d’uso devono includere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
Recepimento nazionale e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 28 febbraio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono applicarsi dal 1º marzo 2010. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza; al momento dell’adozione, le misure devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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