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Direttiva 2009/152

Direttiva 2009/152/CE della Commissione, del 30 novembre 2009 , che modifica la direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda la scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE limitatamente alla sostanza attiva carbendazim, prorogando di un anno la data di scadenza della sua iscrizione nell'allegato I, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010. La modifica è resa necessaria dal fatto che la domanda di rinnovo era stata presentata tempestivamente, ma la procedura di riesame non poteva essere completata prima della scadenza originaria. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2009 e applicarla dal 1° gennaio 2010.

Proroga al 31 dicembre 2010 della scadenza dell'iscrizione del carbendazim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari dell'atto, e incide sull'iscrizione della sostanza attiva carbendazim (riga n. 149 dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE) nell'ambito dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Riguarda quindi la disciplina UE delle sostanze attive autorizzate nei fitofarmaci e, in particolare, la durata di validità dell'iscrizione di tale sostanza; non disciplina altri settori né contiene esclusioni ulteriori.

Proroga della scadenza dell'iscrizione del carbendazim

La direttiva 2009/152/CE della Commissione interviene in modo puntuale sulla direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per prorogare di un anno la validità dell'iscrizione del carbendazim nell'allegato I. Il provvedimento è adottato perché la procedura di rinnovo era stata avviata tempestivamente, ma non poteva essere completata prima della scadenza originaria del 31 dicembre 2009.

Contesto e motivazione dell'intervento

Il carbendazim era già stato iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE con la direttiva 2006/135/CE. La Commissione precisa che il notificante ha presentato la domanda di rinnovo il 6 agosto 2007 e che il fascicolo tecnico è stato trasmesso allo Stato membro relatore, la Germania, il 10 gennaio 2008. La relazione di riesame è stata presentata dalla Germania il 27 luglio 2009, ma resta necessario il riesame inter pares da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. In tale situazione, l'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE consente di accordare una proroga per il tempo necessario a completare la procedura.

Modifica normativa apportata

L'articolo 1 della direttiva sostituisce, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, riga n. 149 relativa a carbendazim (stereochimica non stabilita; n. CAS 10605-21-7; n. CIPAC 263), la data di scadenza dell'iscrizione. La scadenza passa dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010. Si tratta quindi di una modifica limitata al termine di validità dell'iscrizione, senza incidere su altri elementi dell'allegato o introdurre nuove condizioni sostanziali nel testo qui fornito.

Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione

La direttiva impone agli Stati membri un termine di recepimento molto ravvicinato: le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie devono essere adottate e pubblicate entro il 31 dicembre 2009. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

Le disposizioni nazionali devono essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2010. Quando adottano tali misure, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità concrete di tale rinvio sono rimesse alla scelta nazionale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari dell'atto sono gli Stati membri, che restano liberi di scegliere forma e mezzi del recepimento, fermo restando l'obbligo di conseguire il risultato imposto: la proroga dell'iscrizione del carbendazim fino al 31 dicembre 2010.

Disposizioni principali

Proroga della scadenza dell'iscrizione del carbendazim

All'allegato I della direttiva 91/414/CEE, riga n. 149 relativa a carbendazim (stereochimica non stabilita; n. CAS 10605-21-7; n. CIPAC 263), la data di scadenza dell'iscrizione nella sesta colonna è modificata sostituendo "31 dicembre 2009" con "31 dicembre 2010".

Motivazione della proroga e stato della procedura di rinnovo

La Commissione richiama il fatto che il carbendazim era stato iscritto con la direttiva 2006/135/CE e che la domanda di rinnovo dell'iscrizione era stata presentata dal notificante il 6 agosto 2007. Il fascicolo tecnico è stato trasmesso alla Germania, Stato membro relatore, il 10 gennaio 2008; il progetto di relazione di riesame è stato presentato il 27 luglio 2009 e deve ancora svolgersi il riesame inter pares da parte dell'EFSA. Poiché la richiesta era stata presentata in tempo utile ma la procedura non poteva concludersi prima della scadenza, la direttiva accorda una proroga ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE.

Obblighi di recepimento e applicazione da parte degli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente alla Commissione il testo e una tavola di concordanza. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1° gennaio 2010. In sede di adozione, gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisicurezza alimentarediritto ambientale

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