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Direttiva 2009/148

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la precedente direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori esposti all’amianto, fissando prescrizioni minime armonizzate. Stabilisce un valore limite di esposizione, obblighi di valutazione del rischio, notifica, prevenzione, formazione, sorveglianza sanitaria e conservazione dei dati. Consente agli Stati membri di adottare misure più rigorose e di definire orientamenti pratici per alcune esposizioni di debole intensità.

Protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro, con fissazione di misure preventive, valore limite di esposizione e obblighi di sorveglianza, formazione e notifica.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, nell’ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Riguarda i datori di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti, nonché le autorità competenti degli Stati membri per quanto concerne notifica, controllo, sorveglianza sanitaria, registri e sanzioni. Sono previste esclusioni/deroghe limitate per esposizioni sporadiche e di debole intensità, se dalla valutazione del rischio risulta che il valore limite non sarà superato, per specifiche attività indicate all’articolo 3, paragrafo 3. La direttiva lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di prevedere una protezione più elevata.

Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro

La direttiva 2009/148/CE codifica la disciplina europea sulla tutela dei lavoratori esposti all’amianto, sostituendo la direttiva 83/477/CEE. Essa si fonda sulla constatazione, richiamata nei considerando, che l’amianto è un agente altamente pericoloso, privo di una soglia di esposizione sicuramente innocua, e che la protezione deve quindi essere assicurata mediante misure preventive, tecniche e organizzative, sorveglianza sanitaria e controlli rigorosi.

Obiettivi e natura della disciplina

L’obiettivo è la protezione della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti, o che possono derivare, dall’esposizione all’amianto durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi. La direttiva stabilisce prescrizioni minime armonizzate e lascia espressamente impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre misure più severe, in particolare per favorire la sostituzione dell’amianto con prodotti meno pericolosi.

Ambito di applicazione e definizioni

La direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto. Ai fini della disciplina, l’amianto è definito in modo tassativo mediante l’elenco di sei silicati fibrosi con i rispettivi numeri CAS: actinolite, amosite, antofillite, crisotilo, crocidolite e tremolite.

Valutazione del rischio ed esclusioni limitate

Prima di svolgere attività potenzialmente esposte, il datore di lavoro deve valutare il rischio per determinare natura e grado dell’esposizione. Solo in presenza di esposizioni sporadiche e di debole intensità, e se dalla valutazione risulta chiaramente che il valore limite non sarà superato, gli articoli 4, 18 e 19 possono non applicarsi in alcune ipotesi specifiche: brevi manutenzioni su materiali non friabili, rimozione senza deterioramento di materiali non degradati con fibre saldamente legate, incapsulamento e condizionamento di materiali in buono stato, nonché sorveglianza e campionamento per verificare la presenza di amianto. Gli Stati membri devono definire orientamenti pratici per qualificare tali esposizioni, previa consultazione delle parti sociali.

Notifica delle attività e controllo amministrativo

Le attività soggette alla direttiva sono assoggettate a un sistema di notifica all’autorità competente dello Stato membro, da presentare dal datore di lavoro prima dell’inizio dei lavori. La notifica deve contenere almeno l’ubicazione del cantiere, il tipo e i quantitativi di amianto, le attività e i procedimenti applicati, il numero di lavoratori, la data di inizio e la durata dei lavori, nonché le misure adottate per limitare l’esposizione. Se interviene una modifica delle condizioni di lavoro tale da aumentare significativamente l’esposizione, è necessaria una nuova notifica.

Divieti di impiego e lavorazioni ad alto rischio

La direttiva vieta l’uso dell’amianto in applicazione a spruzzo e l’incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità contenenti amianto. Sono inoltre vietate le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l’estrazione, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente, con la sola eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti da demolizione o rimozione.

Misure di prevenzione e valore limite di esposizione

Per tutte le attività rilevanti, l’esposizione deve essere ridotta al minimo e comunque al di sotto del valore limite di 0,1 fibre per cm3, calcolato come media ponderata su 8 ore. La direttiva prevede misure organizzative e tecniche quali la limitazione del numero di lavoratori esposti, la progettazione dei processi per evitare la produzione o l’emissione di polveri, la pulizia e manutenzione efficaci delle attrezzature, lo stoccaggio e trasporto in imballaggi chiusi, e la raccolta tempestiva dei residui in contenitori chiusi etichettati.

Misurazioni dell’aria e metodologia analitica

La concentrazione di fibre nell’aria deve essere misurata regolarmente per verificare il rispetto del limite. Il campionamento deve essere rappresentativo dell’esposizione personale, essere svolto da personale qualificato e analizzato in laboratori attrezzati. Il conteggio delle fibre deve avvenire preferibilmente mediante microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo OMS 1997 o un metodo equivalente. Ai fini del conteggio si considerano solo le fibre con lunghezza superiore a 5 micrometri, larghezza inferiore a 3 micrometri e rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3:1.

Gestione del superamento del limite e DPI

Se il valore limite viene superato, il datore di lavoro deve individuarne le cause e adottare rapidamente le misure correttive necessarie; il lavoro può proseguire solo se è assicurata la protezione dei lavoratori interessati. Deve essere effettuata una nuova misurazione immediata per verificare l’efficacia delle misure. Quando l’uso di DPI respiratori diventa indispensabile, esso non può essere permanente e deve limitarsi al tempo strettamente necessario.

Demolizione, rimozione e piano di lavoro

Prima di demolizione o manutenzione, il datore di lavoro deve cercare e verificare la presenza di materiali potenzialmente contenenti amianto, anche mediante informazioni dei proprietari dei locali; in caso di dubbio, si applica la disciplina dell’amianto. Per demolizioni e rimozioni di amianto o materiali contenenti amianto deve essere predisposto un piano di lavoro che indichi le misure di sicurezza, la rimozione preventiva dell’amianto salvo rischio maggiore, l’eventuale uso di DPI e la verifica finale dell’assenza di rischi. Su richiesta dell’autorità competente, il piano deve contenere ulteriori informazioni su natura, durata, luogo, metodi e attrezzature impiegate, e può doverle essere notificato prima dell’avvio dei lavori.

Formazione, competenza e informazione

Tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti devono ricevere formazione adeguata, gratuita e periodica. La formazione deve essere comprensibile e coprire proprietà dell’amianto, effetti sulla salute, effetto sinergico del fumo, materiali che possono contenerlo, operazioni a rischio, controlli preventivi, prassi sicure, DPI respiratori, emergenze, decontaminazione, gestione dei residui e controllo sanitario. Le imprese che effettuano demolizione o rimozione devono inoltre dimostrare la propria competenza nel settore secondo le norme nazionali. I lavoratori e i loro rappresentanti devono essere informati sui rischi, sui valori limite, sulle norme igieniche e sulle misure di prevenzione, nonché poter consultare i dati delle misurazioni dell’aria e, in caso di superamento, essere informati tempestivamente delle cause e delle misure adottate.

Sorveglianza sanitaria e conservazione dei dati

Prima dell’esposizione deve essere disponibile un accertamento sanitario, comprensivo di esame specifico del torace; durante l’esposizione va ripetuto almeno ogni tre anni. Devono essere tenute cartelle cliniche individuali e, sulla base degli esiti, il medico o l’autorità competente stabiliscono eventuali misure individuali di protezione o prevenzione, incluso l’allontanamento dall’esposizione. Dopo la fine dell’esposizione, i lavoratori devono ricevere informazioni sui controlli successivi e può essere disposta una sorveglianza prolungata secondo diritto e prassi nazionali. I lavoratori addetti devono essere iscritti in un registro che indichi attività ed esposizione; il registro e le cartelle cliniche devono essere conservati per almeno quarant’anni dalla fine dell’esposizione.

Misure complementari, sanzioni e reporting

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione delle norme nazionali di recepimento. Devono inoltre tenere un registro dei casi accertati di asbestosi e mesotelioma e inviare alla Commissione, ogni cinque anni, una relazione sull’attuazione pratica della direttiva nell’ambito della relazione unica prevista dalla direttiva 89/391/CEE.

Recepimento, abrogazione e vigore

La direttiva abroga la direttiva 83/477/CEE, mantenendo salvi i termini di recepimento già previsti per le direttive elencate nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e tutela rafforzata

L’articolo 1 definisce l’oggetto della direttiva: proteggere i lavoratori dai rischi per la salute derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro e prevenire tali rischi. La direttiva fissa un valore limite di esposizione e altre disposizioni specifiche. È espressamente salvo il potere degli Stati membri di introdurre o applicare norme più protettive, in particolare per sostituire l’amianto con prodotti meno pericolosi.

Definizione di amianto

L’articolo 2 elenca tassativamente i silicati fibrosi considerati amianto: actinolite, amosite, antofillite, crisotilo, crocidolite e tremolite, con i relativi numeri CAS.

Ambito di applicazione, valutazione del rischio ed esclusioni limitate

L’articolo 3 si applica alle attività in cui vi sia esposizione, o potenziale esposizione, alla polvere proveniente da amianto o materiali contenenti amianto. Il datore di lavoro deve valutare il rischio per determinare natura e grado dell’esposizione. Per esposizioni sporadiche e di debole intensità, e se la valutazione garantisce che il valore limite non sarà superato, gli articoli 4, 18 e 19 possono non applicarsi in alcune ipotesi tipizzate (manutenzioni brevi su materiali non friabili, rimozione senza deterioramento di materiali non degradati con fibre saldamente legate, incapsulamento/condizionamento di materiali in buono stato, sorveglianza e campionamento per individuare la presenza di amianto). Gli Stati membri devono stabilire orientamenti pratici per definire tali esposizioni, previa consultazione delle parti sociali.

Notifica delle attività

L’articolo 4 prevede un sistema di notifica per le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1. Il datore di lavoro deve notificare all’autorità competente, prima dell’inizio dei lavori, almeno le informazioni su ubicazione del cantiere, tipo e quantitativi di amianto, attività e procedimenti, numero di lavoratori, data di inizio e durata, misure di limitazione dell’esposizione. È prevista una nuova notifica se cambiano le condizioni di lavoro in modo da aumentare significativamente l’esposizione.

Divieti specifici di impiego e lavorazioni

L’articolo 5 vieta l’uso dell’amianto in applicazione a spruzzo e le attività che implicano l’incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità contenenti amianto. Inoltre vieta le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante estrazione, fabbricazione e lavorazione di prodotti a base di amianto o contenenti amianto aggiunto deliberatamente, salvo il trattamento e la messa in discarica dei prodotti derivanti da demolizione o rimozione.

Riduzione al minimo dell’esposizione e misure tecniche-organizzative

L’articolo 6 impone di ridurre al minimo l’esposizione e comunque al di sotto del valore limite dell’articolo 8. Sono previste misure quali limitazione del numero di lavoratori esposti, progettazione dei processi per evitare la produzione o emissione di polveri, pulizia e manutenzione efficaci di locali e attrezzature, stoccaggio e trasporto in imballaggi chiusi, raccolta e rimozione tempestiva dei residui in contenitori chiusi etichettati (con rinvio alla direttiva 91/689/CEE per il trattamento successivo, salvo le attività estrattive).

Misurazione dell’esposizione e metodo di conteggio

L’articolo 7 impone misurazioni regolari della concentrazione di fibre di amianto nell’aria per verificare il rispetto del valore limite e in funzione della valutazione iniziale dei rischi. Il campionamento deve essere rappresentativo dell’esposizione personale, effettuato previa consultazione dei lavoratori e da personale qualificato; le analisi devono avvenire in laboratori attrezzati. La durata del campionamento deve consentire una rappresentazione del periodo di riferimento di otto ore. Il conteggio delle fibre deve preferibilmente usare la microscopia a contrasto di fase e il metodo OMS 1997 o metodi equivalenti; sono considerate solo fibre con lunghezza superiore a 5 micrometri, larghezza inferiore a 3 micrometri e rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3:1.

Valore limite di esposizione

L’articolo 8 stabilisce che nessun lavoratore può essere esposto a una concentrazione di amianto in sospensione superiore a 0,1 fibre per cm3, misurata come media ponderata su 8 ore (TWA).

Superamento del valore limite e uso dei DPI respiratori

L’articolo 10 richiede, in caso di superamento del valore limite, l’individuazione delle cause e l’adozione tempestiva di misure correttive; il lavoro può proseguire solo se sono state adottate misure adeguate di protezione. È prevista una nuova determinazione immediata della concentrazione per verificare l’efficacia delle misure. Se l’uso di dispositivi di protezione respiratoria è necessario perché l’esposizione non può essere ridotta altrimenti, tale uso non può essere permanente e deve durare solo il tempo strettamente necessario.

Individuazione preventiva dell’amianto prima di demolizioni e manutenzioni

L’articolo 11 impone ai datori di lavoro, prima di lavori di demolizione o manutenzione, di adottare tutte le misure necessarie per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente richiedendo informazioni ai proprietari dei locali. In caso di minimo dubbio, si applicano le disposizioni della direttiva.

Misure specifiche per lavori a rischio di superamento del valore limite

L’articolo 12 disciplina demolizione, rimozione, riparazione e manutenzione in cui è prevedibile il superamento del limite nonostante le misure preventive. Il datore di lavoro deve garantire dispositivi di protezione delle vie respiratorie e altri DPI, segnaletica di rischio, e prevenzione della dispersione di polvere all’esterno dei locali. I lavoratori e/o i loro rappresentanti devono essere consultati prima dell’avvio di tali attività.

Piano di lavoro per demolizione e rimozione

L’articolo 13 richiede un piano di lavoro prima dell’inizio di demolizione o rimozione di amianto o materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti e navi. Il piano deve garantire la sicurezza e salute dei lavoratori e prevedere, in particolare, la rimozione dell’amianto prima della demolizione salvo rischio maggiore, la fornitura di DPI se necessario e la verifica finale dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione. Su richiesta dell’autorità competente il piano deve contenere informazioni sulla natura e durata dei lavori, sul luogo, sui metodi e sulle caratteristiche delle attrezzature di protezione e decontaminazione. Sempre su richiesta, il piano deve essere notificato prima dell’inizio dei lavori.

Formazione dei lavoratori

L’articolo 14 impone ai datori di lavoro una formazione adeguata, gratuita e periodica per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti. La formazione deve essere comprensibile e coprire proprietà dell’amianto, effetti sulla salute e sinergia con il fumo, materiali che possono contenerlo, operazioni a rischio, prassi sicure, DPI respiratori, emergenze, decontaminazione, eliminazione dei residui e necessità del controllo sanitario. Sono previsti orientamenti pratici comunitari per la formazione degli addetti all’eliminazione dell’amianto.

Competenza delle imprese

L’articolo 15 richiede che, prima di lavori di demolizione o rimozione, le imprese dimostrino la propria competenza nel settore secondo le legislazioni e/o prassi nazionali.

Misure igieniche e organizzazione dei luoghi di lavoro

L’articolo 16 impone delimitazione e segnalazione delle aree, accesso limitato, divieto di fumare, aree separate per mangiare e bere, indumenti di lavoro/protettivi adeguati da tenere in impresa o da trasportare in contenitori chiusi per il lavaggio, separazione dagli abiti civili, impianti sanitari con docce quando necessario e custodia/controllo/pulizia dell’equipaggiamento protettivo. I costi delle misure non possono essere posti a carico dei lavoratori.

Informazione dei lavoratori e accesso ai dati di esposizione

L’articolo 17 impone di informare lavoratori e rappresentanti sui rischi, sui valori limite e sulla sorveglianza atmosferica, sulle norme igieniche, sulle precauzioni per l’uso di protezioni e sulle misure per ridurre l’esposizione. Devono inoltre poter prendere visione dei risultati delle misurazioni dell’aria e comprenderne il significato. In caso di superamento del limite, i lavoratori interessati devono essere informati rapidamente delle cause e delle misure adottate o da adottare.

Sorveglianza sanitaria

L’articolo 18 prevede un accertamento sanitario prima dell’esposizione, comprensivo di esame specifico del torace, con richiamo alle raccomandazioni pratiche dell’allegato I. Durante l’esposizione va effettuato un nuovo accertamento almeno ogni tre anni e va tenuta una cartella clinica individuale. Il medico o l’autorità competente decidono sulle misure individuali di protezione o prevenzione, incluso l’eventuale allontanamento dall’esposizione. I lavoratori devono essere informati sugli accertamenti dopo la fine dell’esposizione e può essere disposta una sorveglianza prolungata secondo diritto e prassi nazionali.

Registro delle esposizioni e conservazione dei dati

L’articolo 19 impone un registro dei lavoratori addetti alle attività soggette alla direttiva, con indicazione della natura e durata dell’attività e dell’esposizione. Il medico e/o l’autorità di controllo sanitario vi hanno accesso; ciascun lavoratore può consultare i propri dati e i rappresentanti possono accedere alle informazioni collettive anonime. Il registro e le cartelle cliniche devono essere conservati per almeno quarant’anni dalla fine dell’esposizione e messi a disposizione dell’autorità competente in caso di cessazione dell’impresa.

Sanzioni, registri epidemiologici e reporting

L’articolo 20 richiede sanzioni adeguate, effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa nazionale di attuazione. L’articolo 21 impone agli Stati membri di tenere un registro dei casi accertati di asbestosi e mesotelioma. L’articolo 22 prevede una relazione quinquennale alla Commissione sull’attuazione pratica della direttiva, nell’ambito della relazione unica ex articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.

Recepimento, abrogazione della direttiva 83/477/CEE ed entrata in vigore

L’articolo 23 impone la comunicazione alla Commissione delle disposizioni nazionali di recepimento. L’articolo 24 abroga la direttiva 83/477/CEE, come modificata, fatti salvi i termini di recepimento già previsti per le direttive elencate nell’allegato II, parte B; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III. L’articolo 25 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; l’articolo 26 designa gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

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