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Direttiva 2009/147

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata)

Normativa europea32009L0147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica la disciplina UE sulla conservazione degli uccelli selvatici, sostituendo la direttiva 79/409/CEE e mantenendone l’impianto sostanziale. Essa impone agli Stati membri di mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli selvatici a livelli compatibili con le esigenze ecologiche, scientifiche, culturali, economiche e ricreative, proteggendo anche habitat, nidi e uova. La direttiva vieta in via generale cattura, uccisione, disturbo, distruzione di nidi e commercializzazione, ammettendo caccia e deroghe solo entro limiti rigorosi e controllati. Prevede inoltre obblighi di monitoraggio, ricerca, relazioni periodiche e possibilità di misure nazionali più rigorose.

Conservazione degli uccelli selvatici, mediante tutela delle specie, degli habitat, della caccia e della commercializzazione, in una direttiva codificata.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato, nonché a uova, nidi e habitat (articolo 1). Impone obblighi agli Stati membri in materia di conservazione, protezione degli habitat, disciplina della caccia, divieti di cattura e commercializzazione, deroghe controllate, ricerca e relazioni periodiche. Sono escluse, per effetto del regime speciale, le specie e le attività per le quali la direttiva prevede specifiche deroghe o discipline differenziate, in particolare gli allegati II e III per la caccia e il commercio e l’articolo 9 per le deroghe.

Conservazione degli uccelli selvatici

La direttiva 2009/147/CE codifica la disciplina UE sulla conservazione degli uccelli selvatici, sostituendo la direttiva 79/409/CEE senza alterarne l’impianto sostanziale. Il testo si fonda sull’esigenza, richiamata nei considerando, di arrestare il declino di numerose specie di uccelli, molte delle quali migratrici, attraverso una protezione transnazionale degli esemplari e dei loro habitat.

Obiettivi e impostazione generale

La direttiva persegue la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri cui si applica il trattato. Il legislatore UE afferma un approccio di conservazione a lungo termine, che bilancia tutela ambientale, uso sostenibile e, nei limiti consentiti, sfruttamento regolato delle risorse faunistiche. Gli Stati membri sono tenuti a mantenere o adeguare le popolazioni a livelli compatibili con esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche di esigenze economiche e ricreative (articolo 2).

Ambito oggettivo e soggettivo

L’articolo 1 chiarisce che la direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat. L’obbligo di conformazione riguarda gli Stati membri, che devono adottare misure idonee a realizzare il risultato imposto dalla direttiva, lasciando a ciascuno la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione nel diritto nazionale.

Tutela degli habitat e rete di protezione

L’articolo 3 impone la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat per tutte le specie. Le misure indicate comprendono, in particolare:

  • istituzione di zone di protezione;
  • mantenimento e sistemazione degli habitat all’interno e all’esterno delle zone di protezione;
  • ripristino dei biotopi distrutti;
  • creazione di biotopi.

L’articolo 4 introduce un livello di tutela rafforzato per le specie dell’allegato I, per le quali gli Stati membri devono designare come zone di protezione speciale i territori più idonei, in numero e superficie. La tutela si estende anche alle specie migratrici non comprese nell’allegato I, con attenzione alle aree di riproduzione, muta, svernamento e alle stazioni lungo le rotte migratorie. Gli Stati membri devono inoltre prevenire inquinamento, deterioramento degli habitat e perturbazioni significative nelle zone protette, e cercano di prevenire analoghi fenomeni anche al di fuori di esse.

Regime generale di protezione

L’articolo 5 stabilisce un divieto generale, salvo le eccezioni previste dagli articoli 7 e 9, di:

  • uccidere o catturare deliberatamente gli uccelli con qualsiasi metodo;
  • distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché asportare i nidi;
  • raccogliere o detenere uova, anche vuote;
  • disturbare deliberatamente gli uccelli, soprattutto nel periodo di riproduzione e di dipendenza, quando ciò abbia conseguenze significative;
  • detenere gli uccelli delle specie per le quali caccia e cattura sono vietate.

Commercializzazione e specie dell’allegato III

L’articolo 6 vieta, in via generale, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita e l’offerta in vendita di uccelli vivi e morti, nonché di parti o prodotti facilmente riconoscibili. Per le specie dell’allegato III, parte A, la commercializzazione è ammessa se gli esemplari sono stati lecitamente uccisi, catturati o altrimenti acquisiti legittimamente. Per le specie dell’allegato III, parte B, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione e fissarne limiti, ma devono consultare preventivamente la Commissione. Se la Commissione ritiene che la misura possa mettere in pericolo la popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie nell’Unione, adotta una raccomandazione motivata di disapprovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo Stato membro che concede il permesso deve verificarne periodicamente la persistenza dei presupposti.

Caccia e specie cacciabili

L’articolo 7 consente la caccia delle specie elencate nell’allegato II, secondo la normativa nazionale, purché la caccia non pregiudichi le azioni di conservazione. Le specie dell’allegato II, parte A, possono essere cacciate nell’intera area di applicazione della direttiva; quelle della parte B solo negli Stati membri in cui sono espressamente elencate. La caccia, compresa eventualmente la caccia col falco, deve rispettare i principi di saggia utilizzazione e regolazione ecologicamente equilibrata e risultare compatibile con l’articolo 2. In particolare, gli Stati membri devono assicurare che:

  • le specie non siano cacciate durante il periodo di nidificazione e delle varie fasi della riproduzione e dipendenza;
  • per le specie migratrici, la caccia non avvenga durante la riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione.

Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni utili sull’applicazione pratica della legislazione venatoria.

Divieto di mezzi di cattura e uccisione non selettivi

L’articolo 8 vieta l’uso, per caccia, cattura o uccisione, di mezzi, impianti o metodi in massa o non selettivi, o idonei a portare localmente all’estinzione di una specie, in particolare quelli elencati nell’allegato IV, lettera a). È inoltre vietata la caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicate nell’allegato IV, lettera b).

Deroghe rigorose

L’articolo 9 consente deroghe agli articoli da 5 a 8 solo se non esistono altre soluzioni soddisfacenti e solo per motivi tassativi:

  • interesse della salute e della sicurezza pubblica;
  • interesse della sicurezza aerea;
  • prevenzione di gravi danni a colture, bestiame, boschi, pesca e acque;
  • protezione della flora e della fauna;
  • fini di ricerca e insegnamento, ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso;
  • cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.

Le deroghe devono indicare specie interessate, mezzi autorizzati, condizioni di rischio, circostanze di tempo e di luogo, autorità competente e controlli. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione sull’applicazione delle deroghe; la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe non siano incompatibili con la direttiva e può adottare iniziative adeguate.

Ricerca, introduzione di specie e monitoraggio

L’articolo 10 incoraggia gli Stati membri a promuovere ricerche e lavori necessari per la protezione, la gestione e lo sfruttamento delle popolazioni di uccelli, con particolare attenzione ai temi elencati nell’allegato V. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per il coordinamento delle ricerche. L’articolo 11 impone di vigilare affinché l’eventuale introduzione di specie non autoctone non pregiudichi la flora e la fauna locali, sentita la Commissione.

Relazioni periodiche e obblighi di informazione

L’articolo 12 prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, ogni tre anni a decorrere dal 7 aprile 1981, una relazione sull’applicazione delle disposizioni nazionali adottate in base alla direttiva. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva; la parte relativa a ciascuno Stato membro è inviata per verifica alle autorità nazionali e la versione definitiva è comunicata agli Stati membri. L’articolo 17 impone inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Clausola di non regressione e facoltà di misure più rigorose

L’articolo 13 stabilisce che l’applicazione delle misure adottate in virtù della direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale della conservazione di tutte le specie di uccelli. L’articolo 14 riconosce agli Stati membri la facoltà di adottare misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla direttiva.

Aggiornamento degli allegati e comitologia

L’articolo 15 prevede l’adeguamento degli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico mediante procedura di regolamentazione con controllo. L’articolo 16 stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico e rinvia alla decisione 1999/468/CE per le modalità procedurali.

Abrogazione, continuità e recepimento

L’articolo 18 abroga la direttiva 79/409/CEE, fatta salva la permanenza degli obblighi relativi ai termini di recepimento del diritto nazionale indicati nell’allegato VI, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato VII. L’allegato VI elenca i termini storici di recepimento delle modifiche succedutesi; tra questi, per la direttiva 79/409/CEE era previsto il 7 aprile 1981. L’articolo 19 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre l’articolo 20 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità generali

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. La direttiva mira alla protezione, gestione e regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento; si applica anche a uccelli, uova, nidi e habitat.

Obbligo generale di mantenimento delle popolazioni

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze economiche e ricreative.

Tutela e ripristino degli habitat

L’articolo 3 richiede misure per preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat per tutte le specie. Le misure comprendono, in particolare, istituzione di zone di protezione, mantenimento e sistemazione degli habitat, ripristino dei biotopi distrutti e creazione di biotopi.

Specie dell’allegato I e zone di protezione speciale

L’articolo 4 prevede misure speciali di conservazione per le specie elencate nell’allegato I, per garantirne sopravvivenza e riproduzione. Gli Stati membri classificano come zone di protezione speciale i territori più idonei, in numero e superficie, e adottano misure analoghe per le specie migratrici non incluse nell’allegato I. Devono inoltre prevenire inquinamento, deterioramento degli habitat e perturbazioni significative nelle zone di protezione.

Regime generale di protezione

L’articolo 5 impone un divieto generale, salvo articoli 7 e 9, di uccidere o catturare deliberatamente uccelli, distruggere o danneggiare nidi e uova, asportare nidi, raccogliere o detenere uova, disturbare deliberatamente gli uccelli in modo significativo e detenere specie per le quali caccia e cattura sono vietate.

Divieto di commercializzazione e regole per le specie dell’allegato III

L’articolo 6 vieta la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita e l’offerta in vendita di uccelli vivi o morti e di parti o prodotti facilmente riconoscibili. Per le specie dell’allegato III, parte A, la commercializzazione è ammessa se gli esemplari sono stati lecitamente uccisi o catturati; per la parte B gli Stati membri possono autorizzarla e porvi limiti, previa consultazione della Commissione. La Commissione può formulare una raccomandazione motivata di disapprovazione se la commercializzazione rischia di compromettere popolazione, distribuzione o riproduzione a livello UE.

Caccia alle specie dell’allegato II

L’articolo 7 consente la caccia, secondo la legislazione nazionale, alle specie dell’allegato II in funzione di popolazione, distribuzione geografica e tasso di riproduzione, purché non siano compromesse le azioni di conservazione. Le specie dell’allegato II, parte A, possono essere cacciate nella zona di applicazione della direttiva; quelle della parte B solo negli Stati membri in cui sono elencate. La caccia deve rispettare i principi di saggia utilizzazione e regolazione ecologicamente equilibrata e non può avvenire durante nidificazione, riproduzione, dipendenza o, per le migratrici, durante ritorno al luogo di nidificazione.

Divieto di mezzi di cattura o uccisione non selettivi

L’articolo 8 vieta, per la caccia, la cattura o l’uccisione, l’uso di mezzi, impianti o metodi di cattura o uccisione in massa o non selettivi, o che possano portare localmente all’estinzione di una specie, in particolare quelli indicati nell’allegato IV, lettera a). Vietata anche la caccia con mezzi di trasporto e condizioni di cui all’allegato IV, lettera b).

Deroghe

L’articolo 9 consente deroghe agli articoli da 5 a 8 solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e per ragioni tassative: salute e sicurezza pubblica, sicurezza aerea, prevenzione di gravi danni a colture, bestiame, boschi, pesca e acque, protezione della flora e della fauna; ricerca e insegnamento, ripopolamento e reintroduzione; cattura o detenzione selettiva e in piccole quantità in condizioni rigidamente controllate. Le deroghe devono indicare specie interessate, mezzi autorizzati, condizioni di rischio, autorità competente e controlli. Gli Stati membri trasmettono una relazione annuale alla Commissione.

Ricerca, monitoraggio e introduzioni di specie

L’articolo 10 incoraggia ricerche e lavori sulla protezione, gestione e sfruttamento delle popolazioni di uccelli, con attenzione ai temi dell’allegato V. Gli Stati membri inviano alla Commissione le informazioni necessarie per coordinare tali attività. L’articolo 11 richiede di vigilare affinché l’eventuale introduzione di specie non autoctone non danneggi flora e fauna locali, previa consultazione della Commissione.

Relazioni periodiche e obblighi di comunicazione

L’articolo 12 impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, ogni tre anni a decorrere dal 7 aprile 1981, una relazione sull’applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della direttiva. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva, trasmettendo la parte relativa a ciascuno Stato membro per verifica e poi la versione definitiva agli Stati membri. L’articolo 17 impone inoltre la comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Clausola di non regressione e misure più rigorose

L’articolo 13 dispone che l’applicazione delle misure adottate in virtù della direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale della conservazione di tutte le specie di uccelli. L’articolo 14 riconosce agli Stati membri la facoltà di adottare misure di protezione più rigorose.

Allegati, adeguamenti tecnici e comitologia

L’articolo 15 prevede l’adeguamento degli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, tramite procedura di regolamentazione con controllo. L’articolo 16 disciplina l’assistenza alla Commissione da parte del comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico, con rinvio alla decisione 1999/468/CE.

Abrogazione della direttiva 79/409/CEE e recepimento

L’articolo 18 abroga la direttiva 79/409/CEE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato VI, parte A, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento indicati nell’allegato VI, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato VII.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 19 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 20 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva. Poiché si tratta di una direttiva codificata, il testo richiama i precedenti termini di recepimento già applicabili alle disposizioni sostituite, riportati nell’allegato VI, parte B.

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