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Direttiva 2009/142

Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , in materia di apparecchi a gas (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/142/CE codifica la precedente disciplina sugli apparecchi a gas, con l’obiettivo di garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza, tutela della salute e risparmio energetico, senza ostacolare la libera circolazione delle merci. Essa definisce soltanto i requisiti essenziali, rinviando alle norme armonizzate e alle procedure di valutazione della conformità per dimostrarne il rispetto. Gli Stati membri non possono vietare o limitare la commercializzazione di prodotti conformi e muniti di marcatura CE, ma conservano poteri di vigilanza, salvaguardia e notifica in caso di rischio o non conformità. La direttiva abroga la 90/396/CEE, rinviando ai termini di recepimento già previsti per la disciplina abrogata nell’allegato VI.

Armonizzazione delle norme essenziali di sicurezza, salute ed efficienza energetica per l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi a gas e dei relativi dispositivi, con disciplina della valutazione di conformità e marcatura CE.

Ambito di applicazione

Si applica agli "apparecchi" e ai "dispositivi" definiti all’articolo 1, ossia agli apparecchi per cottura, riscaldamento, produzione di acqua calda, raffreddamento, illuminazione e lavaggio che bruciano combustibili gassosi, nonché ai dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione e ai sottogruppi destinati a essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituirlo. Sono esclusi gli apparecchi destinati specificamente a processi industriali in stabilimenti industriali. La direttiva si applica nel contesto del mercato interno dell’Unione e riguarda l’immissione sul mercato e la messa in servizio; gli Stati membri mantengono margini di intervento su taluni aspetti nazionali, in particolare tipi di gas e pressioni di alimentazione, nonché sulle condizioni di aerazione dei locali per specifici apparecchi.

Direttiva 2009/142/CE in materia di apparecchi a gas

La direttiva codifica e sostituisce la precedente disciplina della direttiva 90/396/CEE, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per persone, animali domestici e beni, nonché un uso razionale dell’energia, senza ostacolare la libera circolazione degli apparecchi a gas nel mercato interno. Il legislatore unionale sceglie un’armonizzazione limitata ai soli requisiti essenziali, lasciando agli Stati membri la forma e i mezzi del recepimento e ampi margini di gestione per aspetti locali come i tipi di gas e le pressioni di alimentazione.

Obiettivi e impostazione della direttiva

La direttiva si fonda sulla nuova strategia di armonizzazione tecnica e normalizzazione: non disciplina in dettaglio la progettazione dei prodotti, ma definisce requisiti essenziali di sicurezza, salute e efficienza energetica. I considerando evidenziano che la diversità delle prescrizioni nazionali ostacolava gli scambi; per questo il ravvicinamento riguarda solo le prescrizioni necessarie e si affida alle norme armonizzate per la dimostrazione della conformità.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 si applica agli apparecchi a gas e ai dispositivi correlati. Sono considerati apparecchi quelli impiegati per cottura, riscaldamento, produzione di acqua calda, raffreddamento, illuminazione e lavaggio, purché brucino combustibili gassosi; sono assimilati i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio calore attrezzati con tali bruciatori. I dispositivi comprendono i dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione e i sottogruppi commercializzati separatamente per uso professionale e destinati a essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituirlo. Sono esclusi gli apparecchi destinati specificamente a processi industriali in stabilimenti industriali.

Ai fini della disciplina, un apparecchio è considerato "usato normalmente" se:

  • è correttamente installato e sottoposto a regolare manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante;
  • è usato nel normale campo di variazione della qualità del gas e della pressione di alimentazione;
  • è usato per gli scopi per cui è stato costruito o in modi ragionevolmente prevedibili.

Obblighi degli Stati membri e libera circolazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare tutte le disposizioni necessarie affinché gli apparecchi possano essere immessi sul mercato e messi in servizio solo se, usati normalmente, non compromettono la sicurezza. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare tempestivamente alla Commissione e agli altri Stati membri eventuali modifiche dei tipi di gas e delle pressioni di alimentazione in uso sul loro territorio; la Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 4 tutela la libera circolazione: gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi conformi alla direttiva e muniti di marcatura CE, né possono ostacolare l’immissione sul mercato dei dispositivi corredati dell’attestato previsto dall’articolo 8, paragrafo 4.

Requisiti essenziali dell’allegato I

L’articolo 3 rinvia ai requisiti essenziali dell’allegato I, che costituiscono il nucleo tecnico della direttiva. Essi impongono che ogni apparecchio sia progettato e costruito in modo da funzionare in sicurezza e senza pericoli per persone, animali domestici e beni quando sia usato normalmente.

Tra i principali obblighi figurano:

  • istruzioni tecniche per l’installatore, istruzioni per l’uso e la manutenzione per l’utente, nonché avvertenze su apparecchio e imballaggio, redatte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro di destinazione;
  • idoneità dei materiali rispetto alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche prevedibili;
  • prevenzione di instabilità, deformazioni, rotture, usure pericolose, infiltrazioni di acqua e aria parassita nel circuito gas, rischi elettrici e malfunzionamenti dei dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione;
  • contenimento delle fughe di gas e prevenzione dell’accumulo di gas non bruciato, con particolare attenzione agli apparecchi destinati ai locali, alle grandi cucine e a quelli alimentati a gas contenenti componenti tossiche;
  • accensione e riaccensione dolci e inter-accensione sicura;
  • stabilità della fiamma, assenza di concentrazioni inaccettabili di sostanze nocive nei prodotti della combustione e prevenzione di esalazioni pericolose, anche in caso di tiraggio anomalo;
  • utilizzazione razionale dell’energia;
  • limiti di temperatura delle parti accessibili e delle manopole di comando;
  • divieto di alterare la qualità di alimenti o acqua sanitaria con i materiali e componenti dell’apparecchio, fatte salve le regole UE specifiche.

Presunzione di conformità, norme armonizzate e controllo sulle norme

L’articolo 5 introduce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali per gli apparecchi e i dispositivi conformi alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In assenza di norme armonizzate nel settore interessato, la presunzione può derivare da norme nazionali che gli Stati membri ritengono conformi ai requisiti essenziali.

Gli Stati membri devono pubblicare i riferimenti delle norme nazionali di recepimento delle norme armonizzate e comunicare alla Commissione il testo delle norme nazionali non armonizzate che ritengano conformi. La Commissione, previa consultazione del comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE, notifica agli Stati membri se tali norme beneficiano della presunzione di conformità e ne pubblica i riferimenti.

L’articolo 6 disciplina il caso in cui una norma non soddisfi pienamente i requisiti essenziali: la Commissione o uno Stato membro può adire il comitato, che esprime un parere urgente; la Commissione comunica quindi se sia necessaria la cancellazione della norma dalle pubblicazioni. Il meccanismo consente anche di riconoscere formalmente la presunzione di conformità delle norme nazionali comunicate.

Clausola di salvaguardia e non conformità

L’articolo 7 tutela il mercato e la sicurezza in presenza di prodotti potenzialmente pericolosi. Se uno Stato membro constata che apparecchi normalmente utilizzati e muniti di marcatura CE possono compromettere la sicurezza, deve adottare tutte le misure utili per ritirarli dal mercato o vietarne/limitarne l’immissione sul mercato e informare immediatamente la Commissione, indicando la causa della non conformità:

  • mancato rispetto dei requisiti essenziali;
  • errata applicazione delle norme armonizzate;
  • carenza delle norme stesse.

La Commissione avvia rapidamente una consultazione con le parti interessate e, se le misure risultano giustificate, ne informa lo Stato membro e gli altri Stati membri. Se la decisione dipende da una carenza delle norme, la Commissione adisce il comitato entro due mesi qualora lo Stato membro intenda mantenere le misure, attivando la procedura dell’articolo 6.

Se un apparecchio non conforme reca comunque la marcatura CE, lo Stato membro competente deve prendere le misure del caso nei confronti di chi ha apposto la marcatura e informarne Commissione e altri Stati membri.

Valutazione della conformità: regime generale

L’articolo 8 distingue i mezzi di attestazione della conformità tra apparecchi fabbricati in serie, esemplari unici o piccole quantità, e dispositivi. Per gli apparecchi fabbricati in serie è previsto l’esame CE del tipo, seguito, prima dell’immissione sul mercato, da una delle procedure alternative di dichiarazione o verifica CE. Per esemplari unici o piccole quantità il fabbricante può ricorrere alla verifica CE dell’esemplare unico. In tutti i casi i prodotti conformi sono marcati CE secondo l’articolo 10.

Per i dispositivi, la direttiva non richiede la marcatura CE sul dispositivo stesso, ma una prova di conformità e il rilascio di un attestato che dichiari la conformità alle disposizioni applicabili e specifichi le caratteristiche del dispositivo e le condizioni di incorporamento o montaggio utili al rispetto dei requisiti essenziali dell’apparecchio finito. L’attestato deve accompagnare il dispositivo.

L’articolo 8, paragrafo 5, chiarisce inoltre il rapporto con altre direttive che prevedano la marcatura CE: la marcatura può indicare la conformità anche ad altre direttive applicabili; se il fabbricante può scegliere il regime nel periodo transitorio, la marcatura CE indica solo le direttive effettivamente applicate, e i riferimenti alle direttive scelte devono comparire nei documenti e nelle istruzioni che accompagnano il prodotto.

I fascicoli e la corrispondenza relativi alla conformità devono essere redatti nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro dell’organismo incaricato o in una lingua accettata da tale organismo.

Procedura di esame CE del tipo

L’allegato II, punto 1, descrive l’esame CE del tipo come l’atto con cui l’organismo notificato accerta e certifica che un apparecchio rappresentativo della produzione prevista soddisfa la direttiva. La domanda è presentata dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità a un solo organismo notificato e deve contenere i dati identificativi del richiedente, la dichiarazione di non avere presentato la richiesta ad altri organismi e la documentazione del progetto conforme all’allegato IV.

L’organismo notificato esamina il fascicolo, verifica il tipo e svolge le prove necessarie. Se il tipo è conforme, rilascia un certificato di esame CE del tipo con eventuali condizioni di validità, dati di identificazione e, se necessario, la descrizione del funzionamento; gli elementi tecnici sono allegati al certificato. Ogni modifica del tipo approvato che incida sui requisiti essenziali o sulle condizioni d’uso richiede un’omologazione addizionale sotto forma di aggiunta al certificato.

Dichiarazioni CE di conformità e sorveglianza della produzione

Le procedure di cui all’allegato II, punti 2 e 3, consentono al fabbricante di dichiarare la conformità al tipo certificato e ai requisiti essenziali, apponendo la marcatura CE e redigendo la dichiarazione di conformità. Nella variante con garanzia della qualità della produzione, il fabbricante deve disporre di un sistema di qualità approvato e sottoposto a controllo CE; il numero identificativo dell’organismo notificato accompagna la marcatura CE.

La procedura richiede:

  • una domanda di approvazione del sistema di qualità all’organismo notificato;
  • documentazione sistematica su obiettivi, organizzazione, processi, controlli, prove e mezzi di verifica dell’efficacia del sistema;
  • esame e valutazione del sistema da parte dell’organismo notificato, con presunzione di conformità se sono applicate norme armonizzate;
  • obbligo del fabbricante di informare l’organismo di ogni modifica del sistema;
  • sorveglianza periodica almeno biennale e possibilità di visite improvvise e prove sui prodotti.

Verifica CE e verifica statistica

L’allegato II, punto 5, prevede la verifica CE come alternativa alla procedura di dichiarazione CE di conformità al tipo. Il fabbricante garantisce e dichiara la conformità al tipo certificato e ai requisiti applicabili; l’organismo notificato esegue le prove su ciascun apparecchio oppure su base statistica.

Nella verifica per controllo e prove di ciascun apparecchio, ogni unità è esaminata singolarmente e, se approvata, riceve il numero identificativo dell’organismo notificato e un attestato scritto di conformità. Nella verifica statistica, gli apparecchi sono presentati in lotti omogenei e campionati secondo criteri prestabiliti:

  • livello standard della qualità con probabilità di accettazione del 95% e percentuale di non conformità tra lo 0,5% e l’1,5%;
  • limite di qualità con probabilità di accettazione del 5% e percentuale di non conformità tra il 5% e il 10%.

Se un lotto è respinto, l’organismo notificato adotta misure per impedirne l’immissione sul mercato; in caso di respingimenti frequenti può sospendere la verifica statistica.

Verifica CE dell’esemplare unico

Per gli esemplari unici, l’allegato II, punto 6, consente una procedura specifica: il fabbricante o il suo mandatario garantisce e dichiara che l’apparecchio, una volta ottenuta l’attestazione di cui al punto 2, è conforme ai requisiti della direttiva. L’organismo notificato esamina l’apparecchio, effettua le prove necessarie e, se lo ritiene opportuno, tali prove possono avvenire dopo l’installazione. Anche qui il numero identificativo dell’organismo è apposto sull’apparecchio approvato e viene rilasciato un attestato scritto di conformità.

Organismi notificati: criteri minimi

L’allegato V stabilisce i requisiti minimi per gli organismi designati dagli Stati membri:

  • disponibilità di personale e strumenti adeguati;
  • competenza tecnica e integrità professionale;
  • indipendenza rispetto agli ambienti, gruppi o persone interessati agli apparecchi;
  • segreto professionale;
  • copertura della responsabilità civile, salvo copertura statale.

La rispondenza ai primi due requisiti è soggetta a verifiche regolari da parte delle autorità competenti o di organismi designati dallo Stato membro.

Marcatura CE e indicazioni obbligatorie

L’articolo 10 e l’allegato III disciplinano il contenuto e l’apposizione della marcatura CE. La marcatura e la scheda delle caratteristiche devono essere apposte in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile sull’apparecchio o su una targhetta di identificazione non riutilizzabile. La marcatura CE è seguita dal numero identificativo dell’organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione.

L’apparecchio o la scheda delle caratteristiche devono riportare anche:

  • nome o simbolo del fabbricante;
  • denominazione commerciale dell’apparecchio;
  • tipo di alimentazione elettrica;
  • categoria di apparecchio;
  • ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura CE.

Sono vietate marcature ingannevoli; ogni altra marcatura è ammessa solo se non compromette visibilità e leggibilità della CE. In caso di riduzione o ingrandimento della marcatura, devono essere rispettate le proporzioni grafiche e la dimensione verticale non può essere inferiore a 5 mm.

Motivazione delle decisioni e tutela giurisdizionale

L’articolo 12 impone che ogni decisione restrittiva adottata in applicazione della direttiva sia motivata in modo preciso. La decisione deve essere notificata all’interessato con urgenza, indicando i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione nazionale e i termini per proporli.

Recepimento, abrogazione e decorrenza

L’articolo 13 obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. L’articolo 14 abroga la direttiva 90/396/CEE, modificata dalla direttiva 93/68/CEE limitatamente all’articolo 10, ma salva gli obblighi relativi ai termini di recepimento e alle date di applicazione indicati nell’allegato VI, parte B.

L’allegato VI riporta, per la direttiva abrogata e la sua modifica, i termini storici di recepimento e le date di applicazione nel diritto nazionale:

  • direttiva 90/396/CEE: recepimento entro il 30 giugno 1991, applicazione dal 1 gennaio 1992;
  • direttiva 93/68/CEE: recepimento entro il 30 giugno 1994, applicazione dal 1 gennaio 1995.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri ne sono i destinatari.

Disposizioni principali

Obiettivi e principi generali

La direttiva mira a mantenere o migliorare il livello di sicurezza già raggiunto negli Stati membri, armonizzando solo i requisiti essenziali necessari per soddisfare esigenze imperative di sicurezza, salute e risparmio energetico. I requisiti devono essere applicati tenendo conto del livello tecnologico esistente al momento della fabbricazione.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 delimita la direttiva agli apparecchi e ai dispositivi per usi domestici e professionali non industriali, e fornisce le definizioni di apparecchi, dispositivi, combustibile gassoso e uso normale. Sono esclusi gli apparecchi destinati specificamente a processi industriali in stabilimenti industriali.

Obbligo di immissione sul mercato solo in condizioni di sicurezza

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché gli apparecchi possano essere immessi sul mercato e messi in servizio solo se, usati normalmente, non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni. Il paragrafo 2 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le modifiche dei tipi di gas e delle pressioni di alimentazione utilizzati sul loro territorio; la Commissione pubblica tali dati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Requisiti essenziali

L’articolo 3 rinvia ai requisiti essenziali dell’allegato I, che coprono progettazione, materiali, sicurezza d’uso, prevenzione di fughe di gas e di accumuli di gas incombusto, accensione, combustione, utilizzazione razionale dell’energia, temperature superficiali e, ove rilevante, tutela per alimenti e acqua potabile. Per i dispositivi, gli obblighi si applicano quando esiste un rischio corrispondente.

Libera circolazione e marcatura CE

L’articolo 4 vieta agli Stati membri di vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi conformi muniti di marcatura CE, nonché l’immissione sul mercato dei dispositivi corredati dell’attestato previsto dall’articolo 8, paragrafo 4.

Presunzione di conformità e norme armonizzate

L’articolo 5 stabilisce la presunzione di conformità per gli apparecchi e i dispositivi conformi alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oppure, in assenza di norme armonizzate nel settore, alle norme nazionali che gli Stati membri ritengono conformi ai requisiti essenziali. L’articolo 6 disciplina il controllo comunitario su tali norme tramite il comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE e il successivo riconoscimento o ritiro della presunzione di conformità.

Clausola di salvaguardia

L’articolo 7 prevede che, se un apparecchio munito di marcatura CE risulta pericoloso, lo Stato membro adotti misure di ritiro, divieto o limitazione dell’immissione sul mercato e informi immediatamente la Commissione indicando se la non conformità dipende da mancato rispetto dei requisiti essenziali, errata applicazione delle norme o carenza delle norme stesse. La Commissione consulta le parti interessate e, se necessario, avvia la procedura del comitato entro due mesi nei casi di carenza delle norme. Se la marcatura CE è apposta indebitamente, lo Stato membro competente interviene nei confronti del soggetto responsabile.

Procedure di attestazione della conformità

L’articolo 8 disciplina i mezzi di valutazione della conformità: per gli apparecchi fabbricati in serie è richiesto l’esame CE del tipo, seguito, a scelta del fabbricante, da una delle procedure di dichiarazione o verifica CE previste nell’allegato II; per esemplari unici o piccole quantità è ammessa la verifica CE dell’esemplare unico. Per i dispositivi si applica una prova di conformità con rilascio di attestato, senza marcatura CE sul dispositivo, ma con fornitura dell’attestato insieme al prodotto.

Organismi notificati

L’articolo 9 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi incaricati delle procedure di conformità e i compiti attribuiti. Gli Stati membri devono applicare i criteri minimi dell’allegato V e revocare l’autorizzazione se l’organismo non soddisfa più tali criteri. La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco degli organismi notificati.

Marcatura CE e iscrizioni

L’articolo 10 prescrive che la marcatura CE e la scheda delle caratteristiche dell’allegato III siano apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio o su una targhetta non riutilizzabile. Sono vietate marcature ingannevoli; possono essere apposti altri marchi purché non pregiudichino visibilità e leggibilità della CE.

Misure contro la marcatura indebita

L’articolo 11 stabilisce che, in caso di apposizione indebita della marcatura CE, il fabbricante o il mandatario deve adeguare il prodotto e cessare l’infrazione; se la non conformità persiste, lo Stato membro deve adottare misure di limitazione, divieto o ritiro secondo la procedura dell’articolo 7.

Motivazione delle decisioni e rimedi

L’articolo 12 impone che ogni decisione restrittiva relativa all’immissione sul mercato o alla messa in servizio sia motivata in modo preciso e notificata all’interessato con indicazione dei mezzi di ricorso e dei relativi termini.

Recepimento, abrogazione e decorrenza

L’articolo 13 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. L’articolo 14 abroga la direttiva 90/396/CEE, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento e alle date di applicazione indicati nell’allegato VI, parte B. L’articolo 15 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 16 designa gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

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