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Ordinanza

Ordinanza n. 1559/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ​del decreto del Ministro della giustizia, emesso il 12 gennaio 2026 e notificato in data odierna dalla Squadra mobile della Questura di Ravenna, con il quale è stata concessa al Governo della Repubblica di Moldavia l’estradizione del ricorrente, ai fini dell’esecuzione di una condanna ad anni 5 di reclusione inflittagli con sentenza del Tribunale di Chisinau il 13 dicembre 2018, irrevocabile il 31 dicembre 2018, in relazione al reato di lesione personale aggravata, in violazione dell’articolo 151, comma 1, del codice penale moldavo, fatto commesso il 4 giugno 2013​;

Giustizia amministrativa202601884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministro della giustizia che concede l’estradizione verso la Repubblica di Moldavia per l’esecuzione di una condanna penale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale di estradizione emesso il 12 gennaio 2026 e notificato dalla Squadra mobile della Questura di Ravenna. L’estradizione era stata concessa ai fini dell’esecuzione di una condanna a cinque anni di reclusione, pronunciata dal Tribunale di Chisinau per il reato di lesione personale aggravata. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente le singole censure, precisando tuttavia che esse erano rivolte principalmente alla contestazione dei presupposti dell’estradizione già accertati dall’autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorrente aveva inoltre presentato una domanda di riconoscimento della protezione internazionale, deducendone presumibilmente la rilevanza impeditiva dell’esecuzione dell’estradizione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In questa fase sommaria, ha ritenuto che le censure non evidenziassero vizi apprezzabili del decreto ministeriale, poiché contestavano soprattutto presupposti dell’estradizione accertati dall’autorità giudiziaria ordinaria. Il Tribunale ha inoltre precisato che la pendenza di una domanda di riconoscimento della protezione internazionale non impedisce l’esecuzione dell’estradizione, richiamando un precedente del Consiglio di Stato. Non è stata quindi disposta la sospensione del decreto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione di un decreto ministeriale di estradizione non può essere accolta quando le censure si limitano principalmente a contestare i presupposti dell’estradizione già accertati dall’autorità giudiziaria ordinaria, senza evidenziare un fumus boni iuris riferibile al provvedimento amministrativo impugnato.
  • La pendenza di una domanda di riconoscimento della protezione internazionale, di per sé, non impedisce l’esecuzione dell’estradizione.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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