Ordinanza n. 1559/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministro della giustizia, emesso il 12 gennaio 2026 e notificato in data odierna dalla Squadra mobile della Questura di Ravenna, con il quale è stata concessa al Governo della Repubblica di Moldavia l’estradizione del ricorrente, ai fini dell’esecuzione di una condanna ad anni 5 di reclusione inflittagli con sentenza del Tribunale di Chisinau il 13 dicembre 2018, irrevocabile il 31 dicembre 2018, in relazione al reato di lesione personale aggravata, in violazione dell’articolo 151, comma 1, del codice penale moldavo, fatto commesso il 4 giugno 2013;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministro della giustizia che concede l’estradizione verso la Repubblica di Moldavia per l’esecuzione di una condanna penale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale di estradizione emesso il 12 gennaio 2026 e notificato dalla Squadra mobile della Questura di Ravenna. L’estradizione era stata concessa ai fini dell’esecuzione di una condanna a cinque anni di reclusione, pronunciata dal Tribunale di Chisinau per il reato di lesione personale aggravata. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente le singole censure, precisando tuttavia che esse erano rivolte principalmente alla contestazione dei presupposti dell’estradizione già accertati dall’autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorrente aveva inoltre presentato una domanda di riconoscimento della protezione internazionale, deducendone presumibilmente la rilevanza impeditiva dell’esecuzione dell’estradizione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In questa fase sommaria, ha ritenuto che le censure non evidenziassero vizi apprezzabili del decreto ministeriale, poiché contestavano soprattutto presupposti dell’estradizione accertati dall’autorità giudiziaria ordinaria. Il Tribunale ha inoltre precisato che la pendenza di una domanda di riconoscimento della protezione internazionale non impedisce l’esecuzione dell’estradizione, richiamando un precedente del Consiglio di Stato. Non è stata quindi disposta la sospensione del decreto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione di un decreto ministeriale di estradizione non può essere accolta quando le censure si limitano principalmente a contestare i presupposti dell’estradizione già accertati dall’autorità giudiziaria ordinaria, senza evidenziare un fumus boni iuris riferibile al provvedimento amministrativo impugnato.
- La pendenza di una domanda di riconoscimento della protezione internazionale, di per sé, non impedisce l’esecuzione dell’estradizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 166/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →