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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27059/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila per i reati di concorso in rapina aggravata, porto abusivo di arma impropria e false generalità a pubblico ufficiale; il ricorso deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, in particolare per la valutazione della deposizione testimoniali (teste Pedrazzi) e per la valutazione della perizia antropometrica disposta dalla Corte territoriale; censura inoltre la mancata applicazione corretta dei criteri di valutazione degli indizi e la violazione di norme del codice penale e del codice di procedura penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato un travisamento della prova relativamente alla deposizione del teste Pedrazzi, che aveva osservato direttamente una rapina avvenuta in circostanze sovrapponibili e aveva fornito un'identificazione rilevante; ha censurato la Corte d'appello per aver attribuito valore decisivo in via autonoma alla perizia antropometrica senza integrarLa e valutare unitariamente tale risultato con gli altri elementi indiziari (testimonianza, modus operandi, comparazione immagini), e per aver svalutato la rilevanza del modus operandi ripetuto. Ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione "rafforzata" richiesta in caso di riforma in senso assolutorio. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina del concorso di persone nel reato; utilizzato nella contestazione principale (concorso in rapina) e richiamato nel quadro delle accuse mosse.

  • art. 494 cod. pen.

    Norma citata tra le contestazioni (riguardante false generalità a pubblico ufficiale) come capo di imputazione riferito al comportamento contestato.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che disciplina la rapina aggravata, riferimento diretto al reato per cui si procedeva.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma del codice di procedura penale richiamata nel ricorso; collegata alla disciplina delle garanzie probatorie e dell'assunzione delle prove testimoniali/tecniche.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata nel quadro delle censure sul procedimento d'appello e sulla valutazione della prova.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle modalità di impugnazione e alle questioni probatorie trattate in sede di cassazione.

  • art. 605 cod. proc. pen.

    Norma citata come parte del quadro procedurale oggetto di censura nel ricorso (valutazione delle prove e motivazione).

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata per giustificare il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (procedura di trattazione).

  • art. 8 D.L. 198/2022

    Ulteriore norma richiamata in relazione alla disciplina transitoria/procedurale che ha regolato il contraddittorio scritto nel procedimento di cassazione.

Massime di principio

  • La testimonianza diretta di un ufficiale di polizia che ha osservato l'autore di un reato in circostanze molto simili e ravvicinate temporalmente può avere forte valenza indiziaria, soprattutto se la descrizione de visu è comparata con immagini filmate.
  • Una perizia antropometrica o tecnico-scientifica non può essere valutata in via autonoma e decisiva: va integrata e valutata nel complesso delle altre prove (testimonianze, modus operandi, riscontri materiali) in una valutazione globale degli indizi.
  • Il modus operandi ripetuto in più reati analoghi può costituire un indizio rilevante, specie se uno degli eventi è già certo attribuibile a determinati soggetti; la valutazione non deve svalutarne a priori la portata individualizzante.
  • Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una sentenza di condanna del primo grado è richiesta una motivazione "rafforzata": il giudice d'appello deve spiegare in modo approfondito e tecnico le ragioni delle difformi conclusioni rispetto al primo giudice.
  • La corretta valutazione della prova indiziaria richiede un esame unitario e non atomistico: il giudice deve verificare se la serie degli indizi, considerata nel suo insieme, supera ragionevolmente il dubbio, anche in assenza di ipotesi alternative plausible.
  • In presenza di identificazioni tramite confronti di immagini, la giurisprudenza riconosce efficacia indiziaria a comparazioni percettive effettuate da operatori di polizia giudiziaria, purché la motivazione illustri le ragioni della affidabilità di tali identificazioni.

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