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Sentenza

Sentenza n. 1884/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: approvazione degli atti e della graduatoria finale di una selezione pubblica per un posto di funzionario traduttore inglese/italiano e italiano/inglese, con collocazione del ricorrente al secondo posto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria, il provvedimento di approvazione degli atti, il bando nella parte relativa ai criteri di valutazione dei titoli, i verbali della commissione e i punteggi attribuiti alla prova scritta e ai titoli, chiedendo il riesame della propria posizione, la dichiarazione di vittoria e il risarcimento in forma specifica. Ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità, per irragionevolezza, sproporzione e natura discriminatoria, della previsione del bando che attribuiva 10 punti al requisito di madrelingua inglese, a fronte di soli 5 punti per i titoli di studio, lamentando inoltre la mancata valorizzazione del madrelinguismo italiano. In secondo luogo, ha contestato l'attribuzione alla vincitrice di 10 punti per l'esperienza professionale di traduttrice/interprete, sostenendo che le sue esperienze fossero prevalentemente amministrative o didattiche e non pertinenti. In terzo luogo, ha lamentato l'omessa valutazione di propri titoli, consistenti nell'iscrizione all'Albo nazionale dei CTU e nel possesso di un master di primo livello. In quarto luogo, ha contestato la valutazione della prova scritta, chiedendo l'incremento del proprio punteggio e la riduzione di quello della controinteressata per il registro linguistico e gli errori grammaticali. L'Università ha eccepito la tardività dell'impugnazione del bando e il difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, contestando l'equiparazione operata dal bando tra attività di traduttore e di interprete e sostenendo che al ricorrente fossero stati attribuiti titoli ed esperienze non valutabili o sopravvalutati.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività, rilevando che la lesività della clausola del bando non era immediata, poiché si era concretizzata soltanto con la valutazione dei titoli e l'approvazione della graduatoria. Ha tuttavia rigettato il ricorso principale nel merito. Quanto alla ponderazione dei punteggi, ha affermato che la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli rientra nell'ampia discrezionalità tecnico-amministrativa dell'amministrazione e può essere sindacata solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento. La valorizzazione del madrelinguismo inglese è stata ritenuta coerente con il profilo professionale di traduttore verso la lingua inglese e non discriminatoria, perché il criterio era riferito alla competenza linguistica e non alla nazionalità, applicandosi a cittadini italiani e stranieri che possedessero il requisito secondo i parametri richiamati dal bando. È stato inoltre escluso che la direttiva ministeriale sul reclutamento costituisse una fonte normativa vincolante per l'Ateneo, dotato di autonomia regolamentare. È stata ritenuta legittima anche l'attribuzione alla vincitrice del punteggio massimo per l'esperienza professionale, poiché il curriculum documentava nove anni di attività di traduzione di testi finanziari, legali e amministrativi, in misura ampiamente superiore al requisito triennale previsto dal bando. La censura è stata considerata diretta a ottenere una rivalutazione sostitutiva del giudizio tecnico della commissione, non consentita in assenza di manifesta illogicità. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati improcedibili per carenza di interesse, poiché anche il loro eventuale accoglimento non avrebbe modificato la graduatoria: il ricorrente sarebbe passato da 67,5 a 70,5 punti e la vincitrice da 82 a 80 punti, conservando comunque il primo posto. Per effetto del rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Università 2.500 euro, oltre accessori, mentre le spese tra il ricorrente e la controinteressata sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 del bando di concorso

    10 punti al requisito dell'"essere madrelingua inglese"; 10 punti per l'"esperienza di traduttore/interprete"; 5 punti per i titoli di studio

    La disciplina dei titoli e dei relativi punteggi è stata ritenuta legittima, in quanto coerente con il profilo professionale da ricoprire e non manifestamente illogica o discriminatoria.

  • art. 30 c.p.a.

    risarcimento del danno in forma specifica

    La domanda risarcitoria in forma specifica è stata respinta per effetto del rigetto della domanda principale di annullamento e di riesame della posizione concorsuale.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001

    È stato invocato nel ricorso incidentale quale parametro della contestazione dell'equiparazione tra traduttori e interpreti, senza che il TAR ne ricavasse una specifica violazione.

  • art. 6 l. 241/1990

    È stato richiamato nel ricorso incidentale in relazione al difetto di istruttoria, censura non esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    È stato richiamato nel ricorso incidentale quale parametro dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, senza applicazione decisiva nella pronuncia.

  • Circolare MIUR n. 5494/1982

    È stata richiamata dal bando e valorizzata dal TAR per definire il requisito del madrelinguismo inglese mediante parametri linguistici e formativi, non collegati alla nazionalità.

  • D.P.R. 487/1994

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro della disciplina concorsuale, senza che il TAR ravvisasse una violazione rilevante.

  • Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

    La direttiva è stata qualificata come atto di indirizzo, non come fonte normativa vincolante per l'autonomia regolamentare dell'Ateneo in materia di reclutamento.

  • D.R. dell'Università degli Studi di Palermo n. 2468 del 24 maggio 2022

    È stato considerato la fonte speciale applicabile alla procedura di reclutamento, i cui criteri non sono stati ritenuti irragionevoli o contrari a norme sovraordinate.

Massime di principio

  • La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e la ponderazione dei relativi punteggi in un concorso pubblico costituiscono espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei presupposti.
  • È legittimo attribuire uno specifico punteggio al madrelinguismo riferito alla lingua oggetto principale della prestazione concorsuale quando il criterio sia funzionalmente collegato al profilo da ricoprire, definito mediante parametri oggettivi e applicabile indipendentemente dalla nazionalità del candidato.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione esaminatrice nella comparazione dei curricula e nella valutazione della pertinenza delle esperienze professionali, salvo che il giudizio tecnico risulti manifestamente illogico, arbitrario o fondato su un travisamento dei fatti.
  • La contestazione di clausole del bando non immediatamente escludenti non è tardiva se proposta dopo l'approvazione della graduatoria, quando la lesività della clausola si concretizza soltanto con la sua applicazione nella valutazione dei candidati.
  • Un motivo di ricorso è improcedibile per carenza di interesse quando, anche in caso di accoglimento, la modifica dei punteggi non potrebbe determinare un diverso posizionamento utile del candidato nella graduatoria.
  • Il ricorso incidentale proposto dal controinteressato diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il rigetto del ricorso principale rende non più necessaria la verifica dei vizi dedotti contro la posizione del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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