Sentenza n. 3474/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6114/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6114/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6114/2024, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell’anno scolastico 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 novembre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 4 giugno 2025, e l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione. Il ricorrente ha pertanto domandato la declaratoria di mancata esecuzione, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in particolare per la mancata impugnazione del titolo giudiziale e per l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza; ha inoltre rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario e disciplinato le modalità e i termini per la relativa richiesta e per i depositi telematici. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza di un titolo giudiziale definitivo non eseguito dall’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle pronunce esecutive è stato ritenuto inutilmente decorso, consentendo la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
È il fondamento normativo del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e le spese connesse all’adempimento dell’incarico.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario, considerato autorizzato.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per le ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato, insieme alla disciplina sulle spese di giustizia, per la liquidazione dell’utilizzo del mezzo proprio.
Massime di principio
- Quando una sentenza definitiva di condanna dell’amministrazione non viene eseguita e risultano decorsi i termini previsti dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza, ordinando all’amministrazione l’adempimento puntuale e integrale entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione può giustificare la nomina di un commissario ad acta, incaricato di adottare gli atti necessari all’esecuzione del titolo giudiziale.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati con successivo decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel processo amministrativo devono essere trasmessi esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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