Cassazione Civile, Ordinanza n. 23231/2024 del 28/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (promittenti venditrici)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 21 aprile 2011, con termine essenziale per il definitivo fissato al 30 dicembre 2011. Il promissario acquirente ha receduto dal preliminare sostenendo che, a quella data, gli immobili erano ancora in parte intestati alla sorella defunta delle venditrici e che, quindi, queste non avrebbero potuto trasferire la piena proprietà. Chiedeva perciò l'accertamento della legittimità del recesso e la condanna delle venditrici al pagamento del doppio della caparra, oltre alle spese di mediazione. Il Tribunale ha respinto la domanda dell'acquirente e, su domanda delle convenute, ha dichiarato illegittimo il recesso e legittimo il trattenimento della caparra. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo che le venditrici fossero proprietarie per intero degli immobili, per effetto delle vicende successorie dopo il decesso del padre e della sorella, e che non vi fossero altri eredi interessati a contestare l'accrescimento della quota della sorella defunta. Nel ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto: (1) motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. per adesione meramente per relationem alla sentenza di primo grado; (2) omessa pronuncia sulla legittimità del recesso ex art. 1385 c.c.; (3) violazione di norme in tema di onere della prova, continuità delle trascrizioni, successioni, prescrizione del diritto di accettare l'eredità e devoluzione allo Stato, sostenendo che le venditrici non avessero dimostrato la piena proprietà e che non potesse operare l'accrescimento della quota della sorella defunta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la motivazione per relationem della Corte d'appello era legittima perché, pur sintetica, dava conto delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di gravame e consentiva di ricostruire un percorso argomentativo coerente; non vi era inoltre omessa pronuncia, poiché la Corte territoriale aveva implicitamente e chiaramente deciso sulla legittimità del recesso confermando l'illegittimità dello stesso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva fondato la decisione sul rilievo che nessuno aveva interesse a far valere la prescrizione del diritto di accettare/rifiutare l'eredità della dante causa da parte dei figli della sorella defunta, non risultando altri eredi interessati. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve esistere ed essere intelligibile; è consentita la motivazione per relationem se il giudice d'appello dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma e dalla lettura delle due sentenze emerge un percorso argomentativo coerente
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono i parametri del sindacato di legittimità invocati per censurare motivazione apparente, omessa pronuncia e violazione di legge
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non si è espresso su una domanda o eccezione; non è configurabile quando la decisione, letta nel suo complesso, abbia comunque definito la questione
art. 1385, comma 2, c.c.
richiamato come base del recesso del promissario acquirente e della richiesta del doppio della caparra in caso di inadempimento della controparte
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l'onere probatorio sulla proprietà degli immobili e sui presupposti dell'accrescimento successorio
art. 2650 c.c.
invocato dal ricorrente sul principio di continuità delle trascrizioni
art. 522 c.c.
richiamato dal ricorrente come norma sull'accrescimento/devoluzione nell'ambito della successione, che egli riteneva non applicabile
art. 586 c.c.
richiamato per sostenere la devoluzione allo Stato dell'eredità vacante per mancato esercizio del diritto di accettazione entro il termine
art. 480 c.c.
richiamato per la prescrizione del diritto di accettare l'eredità
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima se il giudice del gravame, pur sinteticamente, chiarisce le ragioni della conferma e consente di ricostruire un coerente itinerario argomentativo tra primo e secondo grado.
- L'omessa pronuncia non si configura quando la Corte territoriale, pur senza affrontare analiticamente ogni argomento, abbia comunque deciso la questione devoluta in appello con una motivazione che ne presuppone il rigetto.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non censura la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, limitandosi a contestare profili diversi o non decisivi.
- In tema di recesso dal preliminare e caparra confirmatoria, il promissario acquirente può far valere l'inadempimento della controparte solo se dimostra che il rifiuto di stipulare il definitivo sia sorretto da un effettivo inadempimento del promittente venditore rispetto agli obblighi assunti.
- La censura sulla titolarità del bene e sulle vicende successorie deve misurarsi con il decisum effettivo: se la sentenza fonda la proprietà sulla mancanza di altri eredi interessati a contestare la devoluzione della quota, la critica che non colga tale passaggio decisivo non può essere scrutinata nel merito.
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