Ordinanza n. 95/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della nota prot. 36869 del 29.10.2025 del Comune di Porto Cesareo - Settore VII - Urbanistica - SUE, recante in oggetto “Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis del dpr 380/2001 - Comunicazione in merito”, con la quale l’Amministrazione comunale resistente, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, dpr 380/2001, “accertata l’inottemperanza dell’ingiunzione n. 2 del 9.5.2017, ad ogni effetto di legge applica la sanzione pecuniaria nella misura di euro 20.000,00 in anno degli attuali comproprietari sigg.ri Viva Beatrice, Viva Giovanni, Viva Mirella”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di applicazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro per l’inottemperanza a un’ingiunzione di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I comproprietari hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota con cui il Comune ha applicato nei loro confronti la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, dopo avere accertato l’inottemperanza a un’ingiunzione di demolizione del 9 maggio 2017. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti, né le contestazioni articolate contro l’accertamento dell’inottemperanza o contro la quantificazione della sanzione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti della determinazione impugnata. La misura è stata adottata considerando la portata del pregiudizio dedotto, l’opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra e la necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni poste con il ricorso. Non è stata resa una decisione definitiva sulla legittimità della sanzione o sull’accertamento dell’inottemperanza. È stata fissata la trattazione di merito alla seconda udienza pubblica di febbraio 2027; spese compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
accertata l’inottemperanza dell’ingiunzione n. 2 del 9.5.2017, ad ogni effetto di legge applica la sanzione pecuniaria nella misura di euro 20.000,00
La disposizione costituisce la base normativa della sanzione pecuniaria edilizia applicata dal Comune per l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione; l’ordinanza cautelare non ne definisce in via definitiva i presupposti applicativi nel caso concreto.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti ragioni per sospendere interinalmente gli effetti dell’atto impugnato in attesa dell’approfondimento di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti di una sanzione amministrativa edilizia quando la portata del pregiudizio dedotto e la necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni controverse rendano opportuno preservare la situazione fino alla decisione di merito.
- La sospensione cautelare di un provvedimento sanzionatorio non anticipa la decisione definitiva sulla legittimità dell’atto, ma assicura che il merito possa essere deciso in una situazione ancora integra, evitando nel frattempo gli effetti pregiudizievoli del provvedimento.
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