Sentenza n. 16/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 183/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice del lavoro, in data 7.6.2024, pubblicata in data 7.6.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 183/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice del lavoro, regolarmente notificata e divenuta definitiva. La sentenza aveva riconosciuto il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici individuati, oltre alle spese di lite. I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, era decorso prima della proposizione del ricorso. L'USR si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'esigibilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 tra la notifica della sentenza all'amministrazione e la proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo l'eventuale deduzione di somme già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato, nominando anche un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da un'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione sostanziale in base alla quale il giudice del lavoro aveva riconosciuto ai ricorrenti il diritto al beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- L'amministrazione che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato, senza dedurre ragioni ostative alla spettanza o all'esigibilità della pretesa, deve essere condannata a dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e all'istanza del creditore, per assicurare l'esecuzione del giudicato.
- L'esecuzione del giudicato relativo a una condanna pecuniaria deve comprendere gli adempimenti contabili e organizzativi necessari al pagamento delle somme dovute, inclusi, se occorrenti, variazioni di bilancio e stipulazione di mutui o prestiti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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