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Sentenza

Sentenza n. 547/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento A) quanto al ricorso principale: - dell'esito provvisorio delle prove preselettive del giorno 17.06.2021, a firma della Commissione esaminatrice, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ostuni il 21.06.2021, nella parte in cui esclude implicitamente il ricorrente dalla partecipazione alle prove scritte del concorso; - dell'avviso di convocazione della prova preselettiva, privo di data e firma, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ostuni il 25.02.2020, nelle parti in cui viola la lex specialis, introduce la penalità di -1 per le risposte errate e introduce il punteggio minimo di 35/50; - dell'avviso di convocazione della prova preselettiva del 25.05.2021, nelle parti in cui viola la lex specialis, conferma l'introduzione postuma della penalità di -1, conferma l'introduzione postuma del punteggio minimo di 35/50; - dell'atto “domande e scheda correzione relativa al turno delle ore 16.00-elab”, pubblicato sul portale trasparenza del Comune di Ostuni il 01.07.2021; - dell'atto di indizione/convocazione delle prove scritte del concorso; - delle prove scritte eventualmente già svolte e dei relativi atti e verbali; - di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali; per la declaratoria del diritto del ricorrente a partecipare alle prove scritte del concorso, previo annullamento e/o riforma delle prove scritte eventualmente già svolte e dei relativi atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, e condanna dell'Amministrazione alla riconvocazione delle prove scritte del concorso; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20/10/2021: - della Determina n. 1473 del 27.09.2021 del Comune di Ostuni, con la quale sono stati approvati gli atti del concorso di che trattasi; - dei verbali della Commissione Giudicatrice nella parte in cui non contengono il nominativo del ricorrente quale ammesso alle prove scritte; - delle prove scritte e dei relativi atti e verbali; - di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente di prendere parte alle prove scritte del concorso de quo, con la relativa condanna del Comune di Ostuni all'ammissione del ricorrente alle prove scritte e alla convocazione delle stesse.

Giustizia amministrativa202101287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalle prove scritte di un concorso per due posti di funzionario amministrativo, determinata dall'applicazione di una doppia soglia di sbarramento nella prova preselettiva, nonché gli atti successivi della procedura

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esito della prova preselettiva e gli atti di convocazione e di gestione della procedura, contestando l'introduzione, in violazione della lex specialis, di una penalità per le risposte errate e di un punteggio minimo di 35/50, così configurando una doppia soglia di sbarramento che ne aveva impedito l'ammissione alle prove scritte. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la determina di approvazione degli atti concorsuali, i verbali della commissione e le prove scritte, chiedendo l'accertamento del diritto a partecipare alle prove scritte e la riconvocazione delle medesime. Nel corso del giudizio il Comune ha documentato di avere eliminato, con provvedimento di autotutela del dicembre 2021, la soglia di sbarramento contestata. Il ricorrente ha confermato tale sopravvenienza, chiedendo tuttavia la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede che la pretesa sia stata pienamente soddisfatta in via extragiudiziale sulla base della medesima situazione originaria, con implicito riconoscimento dell'illegittimità dell'atto impugnato, e comporta una verifica dell'originaria fondatezza della pretesa. Nel caso concreto, l'eliminazione della soglia è intervenuta all'esito di una nuova istruttoria e sulla base di nuovi presupposti fattuali e giuridici; pertanto non risultava integrata una piena soddisfazione della pretesa secondo la situazione originaria né poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la sopravvenuta rimozione della soglia aveva fatto venir meno qualsiasi utilità concreta ottenibile dal ricorrente mediante una pronuncia di merito, determinando il sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e comprovata soddisfazione extraprocessuale della pretesa, sulla base della medesima situazione originaria e con implicito riconoscimento dell'illegittimità dell'atto impugnato.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità quando, per effetto di sopravvenienze, il ricorrente non può più conseguire alcuna utilità concreta dall'accoglimento del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede che l'amministrazione abbia pienamente soddisfatto la pretesa del ricorrente sulla base della medesima situazione originaria, con una determinazione favorevole che implichi il riconoscimento dell'illegittimità dell'atto impugnato.
  • Quando l'amministrazione rimuove o modifica l'atto contestato sulla base di una nuova istruttoria e di nuovi presupposti fattuali o giuridici, non ricorrono, di per sé, i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta eliminazione dell'atto o della situazione lesiva determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente non possa più ottenere alcuna utilità concreta da una pronuncia di merito.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere ha natura non meramente processuale, poiché presuppone la verifica dell'originaria fondatezza della pretesa e della sua piena soddisfazione; l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, invece, prescinde da tale valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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