Cassazione Penale, Sentenza n. 27508/2026 del 22/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due condannati per reati edilizio-paesaggistici, nei cui confronti una sentenza aveva applicato la pena detentiva e pecuniaria, subordinando però la sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive entro sei mesi dal passaggio in giudicato. In sede esecutiva, il giudice del Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'istanza volta a ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza, ritenendo che la richiesta celasse una inammissibile revoca della revoca già disposta della sospensione condizionale. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. e del principio del ne bis in idem, sostenendo che il precedente incidente di esecuzione non si era concluso con un rigetto ma con archiviazione e che l'istanza attuale era sorretta da elementi nuovi (testimonianze, perizia giurata, emergenze catastali e una successiva sentenza di restituzione del bene); con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 666 e 670 c.p.p. per mancata valutazione di tali nuovi elementi e per l'omesso accertamento dell'avvenuta demolizione, affermando che l'adempimento, ancorché tardivo, avrebbe determinato l'estinzione della pena; con il terzo hanno lamentato motivazione apparente e illogica, perché il giudice aveva ritenuto irrilevante la verifica della demolizione rispetto all'accertamento già compiuto in precedenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione di questioni di fatto già decise con precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione divenuta irrevocabile, senza che fossero prospettati effettivi elementi nuovi o nuove questioni giuridiche idonei a superare la preclusione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la revoca della sospensione condizionale subordinata alla demolizione opera di diritto in caso di mancato adempimento nel termine fissato, salvo l'assoluta impossibilità di adempiere, che però non era stata neppure dedotta. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44, lett. b), d.P.R. 380/1991
Norma incriminatrice contestata per l'abuso edilizio oggetto della sentenza esecutata.
art. 181 d.lgs. 42/2004
Norma incriminatrice contestata per il reato paesaggistico oggetto della sentenza esecutata.
art. 666, comma 2, c.p.p.
Richiamato per la disciplina dell'incidente di esecuzione e della preclusione alla riproposizione di istanze già decise in assenza di nuovi elementi di fatto o di diritto.
art. 670 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere il potere del giudice dell'esecuzione di verificare l'intervenuta demolizione e gli effetti sulla pena.
art. 168, comma 1, c.p.
La revoca della sospensione condizionale subordinata all'adempimento dell'obbligo è qualificata come provvedimento dichiarativo e non discrezionale.
art. 163 c.p.
Beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato nel caso concreto alla demolizione dell'opera abusiva.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per inammissibilità colpevole.
Massime di principio
- In sede esecutiva, il principio del ne bis in idem opera solo in presenza di identità di oggetto, fatti e questioni giuridiche; la preclusione non impedisce una nuova decisione se sono dedotti nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, ivi compresi elementi preesistenti non considerati nella precedente decisione.
- La revoca della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo, come la demolizione di un immobile abusivo, ha natura dichiarativa e opera di diritto: il giudice dell'esecuzione compie un accertamento meramente ricognitivo del mancato adempimento entro il termine fissato, senza margini discrezionali.
- Quando la sospensione condizionale è subordinata alla demolizione, la verifica centrale è l'adempimento nel termine originariamente stabilito; una demolizione successiva non incide, di regola, sul già maturato effetto revocatorio, salvo che sia dimostrata una sopravvenuta impossibilità di adempiere nel termine.
- Il giudice dell'esecuzione non è tenuto a motivare su profili estranei all'adempimento della condizione e all'eventuale impossibilità di eseguirla, se la questione sottoposta è solo la riproposizione di argomenti già definitivamente respinti.
- La proposizione di un ricorso che reitera questioni già definitivamente decise, senza nuovi elementi rilevanti, integra causa di inammissibilità e può comportare condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
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