Cassazione Civile, Ordinanza n. 11222/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, rilevando che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando l’originario ricorso dei contribuenti avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso. Le spese seguono la soccombenza dei controricorrenti.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di rimborso IRPEF proposta dagli eredi di un ex dirigente ENEL, relativa alla tassazione applicata alla liquidazione in capitale maturata nel Fondo PIA/ENEL. I contribuenti sostenevano che una parte delle somme percepite fosse costituita da "rendimento" del capitale accantonato e, come tale, dovesse essere assoggettata all’aliquota agevolata del 12,5% prevista dall’art. 6 della l. n. 482 del 1985. La CTR, in sede di rinvio dopo precedenti cassazioni, aveva accolto in parte la domanda riconoscendo il rimborso per euro 62.140,86. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto fissato in sede di rinvio; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancanza di prova dell’esistenza di una quota effettivamente ascrivibile a rendimento da investimento sul mercato; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la CTR ritenuto non contestati i dati della perizia; (4) violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi sull’onere della prova, che gravava sul contribuente richiedente il rimborso. La Corte esamina congiuntamente le censure e rileva che la CTR non si è conformata ai principi di diritto già enunciati, avendo riconosciuto il rimborso senza un rigoroso accertamento della natura e misura del rendimento netto effettivamente derivante da investimento sul mercato del capitale accantonato; i soli documenti prodotti (certificazione ENEL e perizia) sono ritenuti inidonei a provare tale investimento e la relativa quantificazione.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la mancata conformazione integra vizio della decisione.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono richiamati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 115 c.p.c.
La censura riguarda la valutazione delle prove e il fatto che la CTR abbia ritenuto non contestati i dati della perizia, mentre l’Agenzia aveva contestato il diritto stesso al rimborso e la prova del rendimento.
art. 2697 c.c.
La prova della quota di somme imputabile a rendimento netto da investimento sul mercato grava sul contribuente che chiede il rimborso.
art. 114 c.p.c. e ss.
Richiamati nel motivo di ricorso in relazione alla corretta valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.
L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
L’aliquota agevolata del 12,5% si applica solo al rendimento netto derivante dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato; non alle somme di mera capitalizzazione tecnico-attuariale.
TUIR, art. 16, comma 1, lett. a)
Per il residuo delle somme non qualificabili come rendimento netto trova applicazione il regime di tassazione separata.
TUIR, art. 17
Richiamato insieme all’art. 16 come disciplina fiscale applicabile alla parte residua della prestazione.
art. 41 TUIR
È richiamato quale base dell’equiparazione tra capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, da cui discende il trattamento agevolato del rendimento netto.
Massime di principio
- In tema di fondi previdenziali integrativi aziendali a capitalizzazione, l’aliquota agevolata del 12,5% si applica soltanto alle somme che rappresentano il rendimento netto effettivamente conseguito mediante investimento sul mercato del capitale accantonato; non è sufficiente una generica redditività attuariale o contabile.
- La prova dell’esistenza e della quantificazione del rendimento netto agevolabile grava sul contribuente che agisce per il rimborso dell’imposta versata in eccedenza.
- Certificazione del fondo e perizia attuariale, se non attestano in modo specifico l’effettivo impiego sul mercato degli accantonamenti e il risultato di tale investimento, non sono idonee a dimostrare il diritto al rimborso.
- Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; se concede il rimborso senza accertare rigorosamente i presupposti indicati, la decisione è affetta da nullità e può essere cassata senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
- La nozione di rendimento netto agevolabile presuppone un nesso tra somme corrisposte e gestione sul mercato del capitale accantonato; restano escluse le somme determinate tramite riserve matematiche o sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione.
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