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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39515/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Deduceva inosservanza/erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione rispetto ai gravi indizi. Sosteneva l'insussistenza sia dell'elemento oggettivo (contestando l'esistenza di un unico vincolo tra quattro sottogruppi o "batterie", l'assenza di una struttura organizzativa e la prevalente autonomia e concorrenza fra i gruppi, le dazioni di denaro come prova di rapporti individualistici, e conversazioni che indicavano attività distinte) sia dell'elemento soggettivo (assenza di consapevolezza di adesione ad un sodalizio e finalità individualistiche, possibilità che si tratti al più di concorso di persone ex art. 110 c.p.).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale di Bari: dalle indagini risultavano collaborazione tra le batterie per soddisfare la clientela, un vincolo associativo stabile, un programma criminoso indeterminato (ricettazione/riciclaggio continuato) e una struttura organizzativa (autorimesse, magazzini, ruoli di smontaggio, imballaggio, trasporto e commercializzazione). Quanto alla partecipazione del Vannulli, è stata valorizzata la sua collaborazione continuativa con il capo Dimmito, l'attività di trasporto e consegna anche in altre regioni e la gestione della merce nei magazzini. La Corte ha inoltre chiarito che la ricerca di fini personali o l'assenza di una "cassa comune" non escludono l'associazione per delinquere. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Definisce il reato di associazione per delinquere; la Corte richiama i tre elementi tipici usati per la valutazione: vincolo associativo stabile, indeterminatezza del programma criminoso e struttura organizzativa, ritenendoli presenti nel caso di specie.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza": la Corte precisa che in cassazione la valutazione è limitata a verificare la presenza di violazioni di legge o la mancanza/manifesta illogicità della motivazione, non la riconsiderazione dei fatti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riferito alle esigenze cautelari connesse alle misure personali; la normativa è richiamata per il quadro valutativo delle esigenze cautelari che giustificano la misura applicata.

  • art. 110 cod. pen.

    Citato dal ricorrente come alternativa (concorso di persone nel reato); la Corte distingue il concorso dal reato associativo in base alla natura occasionale dell'accordo criminale e conferma che nel caso era configurabile un'associazione stabile.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sanzionatoria applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di cassazione avverso misure cautelari la Corte verifica solo la correttezza giuridica e la logica della motivazione del giudice di merito; non può rivedere liberamente la valutazione probatoria e ricostruzione dei fatti.
  • Per configurare l'associazione per delinquere è necessario valutare tre elementi fondamentali: vincolo associativo stabile (o tendenzialmente permanente), indeterminatezza del programma criminoso e una struttura organizzativa, anche minima ma idonea a conseguire gli scopi illeciti.
  • La presenza di interessi economici individuali o di contrattazioni tra i sodali non esclude automaticamente l'associazione per delinquere: tali elementi possono costituire mere motivazioni a delinquere e non impediscono la sussistenza del vincolo associativo.
  • L'assenza di una 'cassa comune' o di una gestione unitaria dei proventi non è di per sé ostativa al riconoscimento dell'associazione; è sufficiente la consapevolezza collettiva dell'attività e una minima organizzazione funzionale al traffico illecito.
  • La distinzione tra concorso di persone e associazione per delinquere si basa sulla continuità e stabilità dell'accordo criminoso: accordi meramente occasionali o diretti a reati determinati orientano verso il concorso, mentre un piano indeterminato e durevole orienta verso l'associazione.
  • Per provare la partecipazione del singolo a un'associazione sono rilevanti indici come rapporti continuativi con il capo, compiti reiterati (es. smontaggio, imballaggio, trasporto, consegna), gestione di depositi/magazzini e cooperazione nelle attività illecite.

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