Tribunale, Sentenza T-216/21
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023. — Ryanair DAC e Malta Air ltd. contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Francia a favore di Air France nel contesto della pandemia di COVID-19 – Garanzia di Stato per un prestito bancario e un prestito subordinato dello Stato – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Pregiudizio sostanziale alla posizione del ricorrente sul mercato – Ricevibilità – Determinazione del beneficiario dell’aiuto nell’ambito di un gruppo di società. — Causa T-216/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della Commissione che aveva autorizzato un aiuto francese a favore di Air France sotto forma di garanzia statale e prestito d’azionista nel contesto COVID-19. Secondo il Tribunale, la Commissione ha sbagliato nel considerare Air France unico beneficiario, trascurando il ruolo e gli interessi della holding Air France-KLM e il contesto di gruppo. La Ryanair è stata ritenuta legittimata ad agire nel merito perché ha dimostrato un pregiudizio sostanziale alla propria posizione sul mercato.
Aiuti di Stato COVID-19: annullamento della decisione che autorizzava la garanzia e il prestito d’azionista francesi a favore di Air France per errata individuazione del beneficiario nell’ambito del gruppo Air France-KLM
La questione giuridica
Se la Commissione avesse correttamente individuato Air France e le sue controllate come unici beneficiari della misura di aiuto, escludendo la holding Air France-KLM e KLM, e se, di conseguenza, le ricorrenti fossero legittimate ad agire anche nel merito per contestare la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno; più in generale, quali criteri consentono di stabilire il beneficiario di un aiuto di Stato concesso a favore di una società facente parte di un gruppo.
Principio di diritto
Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione perché quest’ultima ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’individuare il beneficiario dell’aiuto: alla luce dei legami patrimoniali, organici, funzionali ed economici, del quadro contrattuale e del contesto della misura, la garanzia di Stato e il prestito d’azionista non potevano essere considerati destinati esclusivamente ad Air France e alle sue controllate, ma erano idonei a produrre un vantaggio anche per la holding Air France-KLM e, indirettamente, per KLM e le altre società del gruppo. Poiché l’erronea identificazione del beneficiario incide sull’intera analisi di compatibilità ex articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del quadro temporaneo, la decisione va annullata senza esaminare gli altri motivi; quanto alla ricevibilità, Ryanair ha dimostrato un pregiudizio sostanziale alla propria posizione concorrenziale ed è quindi legittimata anche nel merito.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (UE) 2017/1129
- Comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19
- Comunicazione sulla nozione di "aiuto di Stato" (2016/C 262/01)
Aiuti di Stato COVID-19 a favore di Air France: annullamento per errata individuazione del beneficiario
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da Ryanair DAC e Malta Air ltd. contro una decisione della Commissione che aveva dichiarato compatibile con il mercato interno un aiuto francese a favore di Air France, nel contesto della crisi COVID-19. La controversia si concentra, da un lato, sulla ricevibilità del ricorso e, dall’altro, sulla corretta individuazione del beneficiario dell’aiuto in un gruppo societario complesso come Air France-KLM.
Fatti e iter procedurale
La Francia aveva notificato alla Commissione una misura composta da due elementi: una garanzia di Stato al 90% su un prestito bancario di 4 miliardi di euro e un prestito d’azionista fino a 3 miliardi di euro. La Commissione aveva approvato la misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del quadro temporaneo COVID-19, ritenendo beneficiarie Air France e le sue controllate, ma non la holding Air France-KLM né KLM e le altre società del gruppo.
Successivamente, la Commissione ha adottato due decisioni correttive; una di esse è intervenuta dopo la proposizione del ricorso. Il Tribunale richiama anche la propria sentenza del 19 maggio 2021, Ryanair/Commissione (KLM; COVID-19), relativa a un altro aiuto del medesimo gruppo, nella quale era già stato rilevato un difetto di motivazione sulla determinazione del beneficiario.
Ricevibilità e legittimazione ad agire
Il Tribunale conferma anzitutto che Ryanair è un soggetto interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, in quanto concorrente di Air France. Per contestare nel merito una decisione di compatibilità adottata ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE, tuttavia, non basta essere interessati: occorre dimostrare una lesione sostanziale della posizione concorrenziale sul mercato rilevante.
Applicando la giurisprudenza, il Tribunale ritiene che Ryanair abbia fornito elementi sufficienti: concorrenza diretta su numerose rotte da e per la Francia, in particolare 45, capacità di offerta significativa, piani di espansione nel mercato francese, posizione relativamente forte rispetto a Air France durante la crisi e strategia di Air France-KLM di rafforzare la concorrenza nel segmento low cost tramite Transavia. Ne deriva che Ryanair è legittimata anche a contestare il merito della decisione; per Malta Air non è necessario un esame autonomo, essendo sufficiente la legittimazione di uno dei ricorrenti in un ricorso unico.
Normativa e criteri applicati per individuare il beneficiario di un aiuto nel gruppo societario
Sul merito, il Tribunale ribadisce che entità giuridicamente distinte possono costituire un’unica unità economica ai fini degli aiuti di Stato. Per stabilire il beneficiario reale di una misura occorre considerare globalmente diversi fattori: legami patrimoniali, organici, funzionali ed economici, clausole contrattuali della misura, tipo di aiuto e contesto in cui si inserisce. Il giudice richiama anche la comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato come fonte di orientamento interpretativo.
Legami patrimoniali e organici nel gruppo Air France-KLM
Il Tribunale osserva che la holding Air France-KLM controlla Air France al 100% e detiene inoltre una partecipazione rilevante in KLM. Dalla decisione impugnata emerge che la holding dispone di diritti di veto su aspetti commerciali, di bilancio e sulla nomina e revoca dei dirigenti delle controllate, oltre a dover approvare certe operazioni di finanziamento. Il documento di registrazione universale 2019 mostra inoltre organi misti di gruppo, come comitati esecutivi e di investimento, che coordinano e controllano decisioni importanti a livello di gruppo. Questi elementi dimostrano un effettivo controllo e una procedura decisionale centralizzata.
Legami funzionali ed economici
La holding non opera direttamente come vettore aereo, ma svolge funzioni strategiche in materia di vendite, prezzi, ricavi, investimenti e gestione dei rischi, in stretta interazione con Air France e KLM. Il Tribunale sottolinea che la strategia finanziaria è coordinata a livello di gruppo e che la holding può raccogliere capitali sui mercati per soddisfare i fabbisogni delle controllate. Il fatto che Air France e KLM abbiano organizzazioni separate o operino a condizioni di mercato non esclude l’esistenza di un forte coordinamento e di sinergie economiche di gruppo.
Il quadro contrattuale della misura
La misura di aiuto era articolata in contratti conclusi non con Air France, ma con la holding Air France-KLM: il prestito garantito dallo Stato, la convenzione con lo Stato sulla garanzia e il contratto di prestito d’azionista. Diverse condizioni essenziali erano soggette all’approvazione della holding, tra cui proroghe della scadenza, remunerazione e altri aspetti del finanziamento. I c.d. contratti specchio, diretti a veicolare i fondi verso Air France, non convincono il Tribunale: la garanzia resta contrattualmente in capo alla holding, la definizione di gruppo non esclude la holding, e quest’ultima trattiene anche un margine supplementare. Di conseguenza, il meccanismo non consente di affermare che il vantaggio sia destinato esclusivamente ad Air France e alle sue controllate.
Tipo di misura e contesto: vantaggio diretto e indiretto
Il Tribunale osserva che il prestito d’azionista era destinato, in prospettiva, a essere incorporato in capitale tramite una successiva operazione di gruppo, poi effettivamente realizzata in altra decisione della Commissione relativa alla ricapitalizzazione di Air France e della holding. Perciò la decisione impugnata non poteva ignorare tale contesto. La misura produce, ex ante, un vantaggio non solo diretto per Air France ma anche indiretto per la holding e per il gruppo nel suo insieme, rafforzandone la posizione finanziaria e stabilizzandone l’affidabilità verso mercato e creditori.
Errore manifesto di valutazione e conseguenze sulla compatibilità dell’aiuto
Alla luce dell’insieme degli elementi esaminati, il Tribunale conclude che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’individuare Air France e le sue controllate come unici beneficiari, escludendo la holding Air France-KLM e KLM. Tale errore incide sull’intera analisi di compatibilità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del quadro temporaneo, poiché la valutazione di necessità, adeguatezza, proporzionalità e rispetto dei massimali dipende dall’esatta identificazione del beneficiario. Per questo motivo, il Tribunale annulla la decisione senza esaminare gli altri motivi di ricorso, inclusi quelli relativi a discriminazione, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, diritti procedurali e obbligo di motivazione.
Dispositivo e spese
La decisione della Commissione è annullata. La Commissione è condannata alle spese sostenute da Ryanair e Malta Air, mentre gli intervenienti sopportano le proprie spese.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, in materia di aiuti di Stato, l’identificazione del beneficiario non può fermarsi alla mera forma contrattuale o alla personalità giuridica separata delle società del gruppo, ma deve tener conto della sostanza economica e organizzativa dell’operazione. Quando la misura è strutturata e concessa in un contesto di gruppo, il vantaggio può estendersi anche alla holding o ad altre società del gruppo se queste controllano, approvano o traggono beneficio, anche indiretto, dal finanziamento pubblico.
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