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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-262/21

Judgment of the General Court (First Chamber) of 20 December 2023. — Viktor Fedorovych Yanukovych v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in view of the situation in Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintenance of the applicant’s name on the list – Misappropriation of Ukrainian State funds – Article 1(1) of Decision 2014/119/CFSP – Article 3(1) of Regulation (EU) No 208/2014 – Council’s obligation to verify that the decision of an authority of a third State was taken in accordance with the rights of the defence and the right to effective judicial protection. — Cases T-262/21 and T-256/22

Giurisprudenza europea62021TJ0262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato il mantenimento in lista di Viktor Yanukovych nei regimi sanzionatori UE relativi all’Ucraina per il 2021 e il 2022. Ha ritenuto che il Consiglio non avesse dimostrato di aver verificato, in concreto, il rispetto dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei procedimenti penali ucraini richiamati a sostegno della designazione. Le decisioni procedurali delle corti ucraine menzionate non erano sufficienti, da sole, a provare la correttezza complessiva dell’avvio e della conduzione dei procedimenti. Di conseguenza, gli atti sono stati annullati limitatamente al ricorrente, con condanna del Consiglio alle spese.

Restrictive misure UE nei confronti di Viktor Yanukovych: annullamento del mantenimento in lista per mancata verifica, da parte del Consiglio, del rispetto dei diritti di difesa e del diritto a un ricorso effettivo nei procedimenti penali ucraini posti a base delle sanzioni.

La questione giuridica

Se il Consiglio, nel mantenere il nome del ricorrente nell’elenco soggetto a congelamento di fondi ai sensi delle misure adottate per la situazione in Ucraina, avesse sufficientemente verificato che le decisioni delle autorità giudiziarie ucraine poste a base della designazione fossero state adottate nel rispetto dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, incluso il diritto a essere giudicati in un termine ragionevole.

Principio di diritto

Quando il Consiglio basa il mantenimento di misure restrittive sul fatto che una persona è sottoposta a procedimenti penali in uno Stato terzo per misappropriazione di fondi pubblici, non basta richiamare genericamente l’esistenza di decisioni giudiziarie o di norme processuali interne: esso deve verificare in concreto che la decisione dell’autorità terza di avviare e condurre tali procedimenti sia stata adottata nel rispetto dei diritti di difesa e del diritto a un ricorso effettivo, compreso il diritto a una decisione entro un termine ragionevole, e deve darne conto nella motivazione. In mancanza di tale verifica, il mantenimento in elenco è viziato da errore di valutazione e va annullato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 1(1) della decisione 2014/119/CFSP
  • Articolo 3(1) del regolamento (UE) n. 208/2014
  • Decisione 2014/119/CFSP
  • Regolamento (UE) n. 208/2014
  • Decisione 2015/143/CFSP
  • Regolamento (UE) 2015/138
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 47 e 48
  • Articolo 52(3) della Carta
  • Articolo 6 TUE
  • Articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE

Mantenimento in elenco di Viktor Yanukovych e sanzioni UE per la situazione in Ucraina

La sentenza riguarda due ricorsi ex articolo 263 TFUE proposti da Viktor Fedorovych Yanukovych contro atti del Consiglio che avevano prorogato, nel 2021 e nel 2022, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto nei suoi confronti nell’ambito delle misure restrittive adottate in relazione alla situazione in Ucraina. Il Tribunale riunisce le cause T‑262/21 e T‑256/22 e annulla gli atti impugnati nella parte in cui mantengono il ricorrente nell’elenco.

Contesto normativo e precedente evoluzione del contenzioso

Le misure restrittive discendono dalla decisione 2014/119/CFSP e dal regolamento (UE) n. 208/2014, adottati per congelare i beni delle persone identificate come responsabili della misappropriazione di fondi statali ucraini o di violazioni dei diritti umani in Ucraina. Dopo le modifiche introdotte dalla decisione 2015/143/CFSP e dal regolamento 2015/138, il criterio di inserimento ha incluso le persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine per misappropriazione di fondi pubblici o abuso d’ufficio.

La posizione del ricorrente è stata oggetto di numerosi rinnovi annuali e di diversi giudizi del Tribunale e della Corte di giustizia. In particolare, il Tribunale aveva già annullato precedenti atti di mantenimento in lista in varie occasioni, mentre il Consiglio aveva continuato a prorogare le misure sulla base di nuovi sviluppi di indagine e di alcune decisioni delle autorità giudiziarie ucraine.

Atti impugnati e motivazione del Consiglio

Nei ricorsi esaminati, il Consiglio ha mantenuto il nome di Yanukovych in elenco con la motivazione, sostanzialmente invariata, secondo cui egli era soggetto a procedimenti penali in Ucraina per la misappropriazione di fondi pubblici o il loro trasferimento illecito all’estero. Nei nuovi allegati introdotti nel 2021 e nel 2022, il Consiglio ha aggiunto una sezione dedicata ai diritti di difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva, richiamando norme del codice di procedura penale ucraino e alcune decisioni del High Anti-Corruption Court e del Supreme Anti-Corruption Court dell’Ucraina.

Per il 2021 il Consiglio ha fatto riferimento soprattutto alla decisione del 10 agosto 2020 che autorizzava l’arresto del ricorrente e confermava il suo status di sospettato in un procedimento specifico. Per il 2022 ha richiamato, oltre a tale decisione, ulteriori provvedimenti del 2021 relativi all’autorizzazione a condurre un’indagine preliminare speciale, alla custodia cautelare e alla qualificazione del ricorrente come persona che si sottrae all’indagine.

Censure del ricorrente

Yanukovych ha contestato, in sostanza, che il Consiglio si fosse limitato a recepire atti procedurali o incidentali delle autorità ucraine senza verificare in modo autonomo se i procedimenti fossero stati avviati e condotti nel rispetto dei suoi diritti di difesa e del diritto a un ricorso effettivo. Ha sostenuto che i procedimenti richiamati erano eccessivamente lunghi, ancora fermi alla fase di indagine preliminare e caratterizzati da sospensioni, scissioni e trasferimenti, senza che il Consiglio avesse chiarito perché ciò non integrasse una violazione del diritto a un termine ragionevole.

Ha inoltre osservato che varie decisioni giudiziarie ucraine erano state adottate in udienza camerale o avevano natura meramente procedurale, non erano impugnabili o erano scadute prima degli atti di rinnovo; pertanto non potevano, da sole, dimostrare il rispetto dei suoi diritti fondamentali. Ha anche contestato la credibilità delle informazioni trasmesse dalla Procura generale ucraina e la presunta attitudine persecutoria delle autorità ucraine.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda anzitutto la propria giurisprudenza consolidata: quando il Consiglio mantiene misure restrittive basate su decisioni di un’autorità di uno Stato terzo, deve assicurarsi che tali decisioni siano state adottate nel rispetto dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantiti dagli articoli 47 e 48 della Carta. Non è sufficiente che lo Stato terzo sia parte della CEDU, né basta un richiamo astratto alla normativa processuale nazionale.

Il Tribunale sottolinea che il Consiglio, nelle due serie di atti impugnati, aveva effettivamente inserito una motivazione specifica sui diritti di difesa, ma ciò non bastava se non era dimostrato che le decisioni delle autorità ucraine costituissero una base fattuale solida e che la loro adozione fosse avvenuta nel rispetto di tali diritti. Le decisioni del 10 agosto 2020, del 15 settembre 2021, del 25 agosto 2021 e del 7 ottobre 2021 sono state qualificate come decisioni incidentali o procedurali, non come decisioni di avvio o conduzione del procedimento penale idonee, da sole, a comprovare la correttezza complessiva del processo.

Con particolare rilievo, il Tribunale osserva che la decisione del 10 agosto 2020 era già scaduta prima dell’adozione degli atti del 2021 e che, inoltre, le decisioni su cui il Consiglio faceva affidamento erano state adottate in un contesto di indagine ancora preliminare, con udienze non partecipate dal ricorrente o dai suoi avvocati in alcuni casi, e senza che fosse spiegato in modo convincente perché i lunghi tempi del procedimento fossero compatibili con il diritto a essere giudicati entro un termine ragionevole.

Il Tribunale accoglie anche l’argomento secondo cui il Consiglio avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi del fascicolo, comprese le criticità emerse dalla stessa sequenza procedurale: scissione dei procedimenti, sospensioni e riaperture, trasferimenti ad altri organi inquirenti, mancanza di progressi e mancata risposta a quesiti specifici posti dal Consiglio alla Procura generale ucraina.

Decisione finale e dispositivo

In conclusione, il Tribunale ritiene non dimostrato che il Consiglio abbia verificato, prima dell’adozione degli atti impugnati, il rispetto dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei procedimenti penali ucraini su cui si fondava il mantenimento in elenco del ricorrente. Ne deriva un errore di valutazione che comporta l’annullamento della decisione (CFSP) 2021/394, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/391, della decisione (CFSP) 2022/376 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/375, limitatamente alla parte in cui riguardano Yanukovych.

Il Tribunale non esamina gli altri motivi di ricorso e respinge implicitamente la richiesta del Consiglio di mantenere gli effetti delle decisioni annullate, ritenendo tale questione priva di rilievo pratico perché gli atti impugnati avevano già esaurito i propri effetti temporali. Il Consiglio è inoltre condannato alle spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, nelle sanzioni dell’Unione fondate su procedimenti penali di uno Stato terzo, il controllo del Consiglio non può fermarsi alla constatazione formale dell’esistenza di una procedura giudiziaria. Occorre verificare in modo concreto e motivato che l’avvio e la conduzione del procedimento rispettino i diritti fondamentali dell’interessato, inclusa la durata ragionevole del procedimento, e che gli elementi del fascicolo consentano una base fattuale sufficientemente solida per mantenere la designazione.

Come è indicizzato

Materiesanzioni mirate uepolitica estera e di sicurezza comunediritti di difesatutela giurisdizionale effettivacongelamento dei fondi

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