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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-263/21

Judgment of the General Court (First Chamber) of 20 December 2023. — Oleksandr Viktorovych Yanukovych v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in view of the situation in Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintenance of the applicant’s name on the list – Misappropriation of Ukrainian State funds – Article 1(1) of Decision 2014/119/CFSP – Article 3(1) of Regulation (EU) No 208/2014 – Council’s obligation to verify that the decision of an authority of a third State was taken in accordance with the rights of the defence and the right to effective judicial protection. — Cases T-263/21 and T-257/22

Giurisprudenza europea62021TJ0263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla il mantenimento in lista di Oleksandr Viktorovych Yanukovych nelle misure restrittive UE adottate in relazione alla situazione in Ucraina. La Corte rileva che il Consiglio non ha dimostrato di aver verificato in modo adeguato il rispetto dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nelle indagini penali ucraine su cui si fondava la misura. Le decisioni del 2021 e del 2022 erano, secondo il Tribunale, decisioni incidentali o procedurali e non bastavano, da sole, a provare la correttezza del procedimento sottostante. Di conseguenza, gli atti impugnati sono annullati nei limiti in cui riguardano il ricorrente.

Conferma/annullamento della permanenza in lista di Oleksandr Viktorovych Yanukovych nelle misure restrittive UE relative all’Ucraina, con focus sull’obbligo del Consiglio di verificare il rispetto dei diritti di difesa e della tutela giurisdizionale effettiva nel procedimento penale ucraino sottostante.

La questione giuridica

Se il Consiglio potesse mantenere il nome del ricorrente nella lista delle persone soggette a congelamento di fondi basandosi su procedimenti penali ucraini per appropriazione indebita di fondi pubblici, senza aver verificato in modo sufficiente che le decisioni delle autorità ucraine su cui si fondava la misura fossero state adottate nel rispetto dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, incluso il diritto a essere giudicato in un termine ragionevole.

Principio di diritto

Quando il Consiglio mantiene misure restrittive basate sull’esistenza di procedimenti penali avviati da un’autorità di un paese terzo per appropriazione indebita di fondi pubblici, esso deve verificare autonomamente e indicare nella motivazione che le decisioni delle autorità di tale paese sono state adottate nel rispetto dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, compreso il diritto a un termine ragionevole. Se tale verifica non risulta sufficientemente dimostrata, il mantenimento del nominativo nella lista è viziato da errore di valutazione e gli atti devono essere annullati.

Norme richiamate

  • articolo 263 TFUE
  • articoli 47, 48, 52(3) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • articolo 6(3) TUE
  • articolo 21(2)(b) TUE
  • Decisione 2014/119/PESC
  • Regolamento (UE) n. 208/2014
  • Decisione (PESC) 2015/143
  • Regolamento (UE) 2015/138
  • Decisione (PESC) 2021/394
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/391
  • Decisione (PESC) 2022/376
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/375
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo
  • articolo 42 del codice di procedura penale ucraino
  • articolo 306 del codice di procedura penale ucraino
  • articolo 309 del codice di procedura penale ucraino

Mantenimento in lista di Oleksandr Viktorovych Yanukovych nelle misure restrittive relative all’Ucraina

La pronuncia riguarda due ricorsi per annullamento proposti da Oleksandr Viktorovych Yanukovych contro il mantenimento del suo nome nella lista delle persone soggette a congelamento di fondi e risorse economiche adottata nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione in relazione alla situazione in Ucraina. Il Tribunale esamina in particolare se il Consiglio abbia verificato che i procedimenti penali ucraini posti a base dell’iscrizione fossero stati condotti nel rispetto dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Fatti e contesto normativo

Le misure restrittive discendono dalla Decisione 2014/119/PESC e dal Regolamento (UE) n. 208/2014, adottati nel marzo 2014 per congelare fondi e risorse di persone identificate come responsabili della misappropriazione di fondi statali ucraini. In seguito, il regime è stato modificato e prorogato più volte, tra cui con Decisione (PESC) 2015/143 e Regolamento (UE) 2015/138, che hanno precisato il criterio di iscrizione anche con riferimento alle persone sottoposte a indagine dalle autorità ucraine per appropriazione di fondi pubblici o abuso di ufficio.

Il ricorrente, figlio dell’ex presidente ucraino Viktor Yanukovych, era stato inserito in lista con la motivazione di essere soggetto a indagini in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi all’appropriazione indebita di fondi statali e al loro trasferimento illecito all’estero. Negli anni successivi il Consiglio ha più volte prorogato la durata delle misure e aggiornato la motivazione, sino agli atti impugnati del 2021 e del 2022.

Atti impugnati

Nel caso T-263/21 il ricorrente impugnava Decisione (PESC) 2021/394 e Regolamento di esecuzione (UE) 2021/391, che hanno prorogato le misure fino al 6 marzo 2022 e mantenuto il suo nome in lista. Nel caso T-257/22 impugnava Decisione (PESC) 2022/376 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/375, che hanno ulteriormente prorogato le misure fino al 6 settembre 2022.

In entrambi i casi il Consiglio aveva inserito nella motivazione una sezione specifica sui diritti di difesa e sulla tutela giurisdizionale effettiva, richiamando il codice di procedura penale ucraino e, per il 2021, il fatto che le autorità ucraine avessero cercato il ricorrente in Russia; per il 2022, il riferimento a due decisioni della High Anti-Corruption Court of Ukraine del 25 agosto e del 13 ottobre 2021.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente deduceva tre motivi principali:

  • violazione dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva;
  • errore manifesto di valutazione;
  • violazione del diritto di proprietà.

Il primo motivo era centrale: egli sosteneva che il Consiglio non avesse verificato autonomamente la legittimità procedurale delle decisioni ucraine su cui si fondava la proroga, né il rispetto del termine ragionevole delle indagini, a fronte di procedimenti molto lunghi e soggetti a sospensioni, riaperture e decisioni contraddittorie.

Ragionamento del Tribunale: obbligo di verifica del Consiglio

Il Tribunale ricorda la giurisprudenza secondo cui, nel controllo di legalità delle misure restrittive, le istituzioni dell’Unione devono esercitare un controllo pieno alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta. Quando la misura si fonda su una decisione di un’autorità di uno Stato terzo che avvia o conduce un procedimento penale per appropriazione indebita di fondi pubblici, il Consiglio non può limitarsi a constatare l’esistenza del procedimento, ma deve anche accertare che quella decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti di difesa e della tutela giurisdizionale effettiva.

Il Tribunale sottolinea inoltre che l’appartenenza dello Stato terzo alla CEDU non rende superfluo tale controllo, e che il Consiglio deve esporre, nella motivazione, le ragioni per cui ritiene rispettati tali diritti. Questo obbligo è ancora più rigoroso nel contesto della politica dell’Unione volta a sostenere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Ucraina.

Valutazione specifica degli atti del 2021

Per gli atti del 2021, il Tribunale osserva che il Consiglio ha fondato la proroga essenzialmente su informazioni secondo cui il ricorrente si troverebbe in Russia e starebbe evitando l’indagine. Tuttavia, il Consiglio non ha indicato alcuna decisione giudiziaria o altro elemento concreto del fascicolo capace di dimostrare che avesse effettivamente verificato il rispetto dei diritti di difesa e della tutela giurisdizionale effettiva nel procedimento rilevante.

Secondo il Tribunale, il semplice richiamo ai tentativi delle autorità ucraine di rintracciare il ricorrente non prova la correttezza procedurale dell’indagine. Ne consegue che, per gli atti del 2021, il Consiglio non ha dimostrato di avere svolto la verifica richiesta dalla giurisprudenza.

Valutazione specifica degli atti del 2022

Per gli atti del 2022, il Consiglio si era invece fondato sulle decisioni della High Anti-Corruption Court of Ukraine del 25 agosto e del 13 ottobre 2021. Il Tribunale considera però tali decisioni meramente incidentali o procedurali: autorizzazione a un’indagine speciale e misura cautelare della custodia, non decisioni che avviano o definiscono in modo sostanziale il procedimento penale su cui si basano le sanzioni.

Il Tribunale rileva che il Consiglio stesso riconosceva il carattere procedurale di tali decisioni e la loro non impugnabilità nell’ordinamento ucraino. Per questo non potevano, da sole, dimostrare che il procedimento penale fosse stato instaurato e condotto nel rispetto dei diritti fondamentali del ricorrente.

Diritto a un termine ragionevole

Il Tribunale affronta anche il profilo del termine ragionevole, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU e della propria giurisprudenza secondo cui, quando una persona resta soggetta per anni a misure restrittive in ragione di indagini preliminari ancora pendenti, il Consiglio deve verificare se la durata delle indagini sia ragionevole.

Nel caso di specie, il Tribunale osserva che i procedimenti richiamati erano rimasti allo stadio istruttorio per lunghi anni, con sospensioni, riaperture e trasferimenti ad altra autorità investigativa, senza progressi significativi. Il Consiglio avrebbe dovuto valutare questi elementi insieme alle osservazioni dell’interessato e non limitarsi ad accogliere le spiegazioni delle autorità ucraine. Poiché ciò non è avvenuto, non è stato dimostrato che il diritto del ricorrente a essere giudicato entro un termine ragionevole fosse rispettato.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che non è stato dimostrato che, prima dell’adozione degli atti impugnati, il Consiglio si fosse assicurato del rispetto, da parte delle autorità giudiziarie ucraine, dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente. Di conseguenza, il mantenimento del suo nome in lista è affetto da errore di valutazione.

Gli atti impugnati sono quindi annullati nei limiti in cui riguardano Oleksandr Viktorovych Yanukovych. Il Tribunale non esamina gli altri motivi di ricorso e condanna il Consiglio alle spese.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che, nelle misure restrittive fondate su procedimenti penali di uno Stato terzo per appropriazione di fondi pubblici, il Consiglio deve effettuare una verifica autonoma e concretamente dimostrabile del rispetto dei diritti di difesa e della tutela giurisdizionale effettiva, incluso il termine ragionevole del procedimento; decisioni incidentali o meri richiami a informazioni di polizia o di procura non sono sufficienti a fondare il mantenimento in lista.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive uepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei fondidiritti di difesatutela giurisdizionale effettiva

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